Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16866 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4736/2014 R.G. proposto da:

S.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Cecconi,

giusta mandato steso a margine del ricorso, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Ugo de Carolis

n. 34/b in Roma;

– ricorrente –

contro

Italfondiario Spa – quale procuratrice di Sestino Securitisian Srl,

cessionaria del credito azionato da Banca Monte dei Paschi Spa in

persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv.to Massimo Luconi, come da procura notarile

allegata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

difensore, alla via Antonio Bosio n. 2 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3860 della Corte d’appello di Roma, depositata

il 4 luglio 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio

2017 dal Consigliere Paolo Di Marzio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.E. proponeva innanzi al Tribunale di Latina opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti – per l’importo di Lire 34.893.283, oltre interessi al tasso del 19,5% dal 9.5.1994 (data di chiusura del conto corrente) al saldo – dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sul fondamento del vantato saldo debitore di un conto corrente bancario. L’opponente contestava la mancata prova del credito e la illegittimità del tasso di interesse applicato. Il Tribunale di Latina, con una prima sentenza non definitiva, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo inidonea la documentazione prodotta dall’Istituto di credito a fondamento della richiesta di concessione del provvedimento monitorio e quindi, con sentenza definitiva, rigettava la domanda della Banca, valutando tardiva la produzione documentale dalla stessa proposta.

La Corte d’Appello di Roma riformava la decisione. Osservava, innanzitutto, che la documentazione relativa agli estratti conto era stata tempestivamente prodotta dalla Banca, già all’atto della costituzione nel giudizio di opposizione. Disponeva pertanto c.t.u., al fine di depurare il conteggio dell’importo dovuto alla Banca da quanto addebitato per la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Alfine condannava l’odierno ricorrente al pagamento della somma di Euro 15.513,74, oltre interessi dal 9.5.1994 e fino al saldo, al tasso di interesse convenzionale del 19,50%, o, se questo avesse dovuto risultare superiore al tasso soglia negli anni successivi all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, riconducendo il tasso nei limiti di quest’ultimo.

Enrico S. ha proposto il proprio ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, successivamente sostituita da Italfondiario Spa quale procuratrice di Sestino Securisation Srl, cessionaria del credito controverso. Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 1832 e 2697 cod. civ., nonchè degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente contesta, per vizio di legge ed omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto che nella produzione documentale della Banca risultassero inclusi gli estratti conto in grado di consentire la ricostruzione dei movimenti del conto corrente, nonostante le specifiche critiche mosse, perchè non di estratti conto si trattava, bensì di annotazioni ad uso interno della Banca, prive di indicazione delle causali dei movimenti.

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso, proposto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 1284 cod. civ., il ricorrente critica, per vizio di legge ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la pronuncia della Corte d’Appello per essersi soffermata ad esaminare soltanto il profilo della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla Banca, omettendo però di esaminare l’ulteriore contestazione secondo cui l’elevato tasso di interesse applicato dall’Istituto di credito, il 19,50%, non fosse mai stato pattuito tra le parti. Il ricorrente indicava specificamente gli atti in cui la contestazione era stata proposta, in primo grado come in appello, anche nelle comparse di costituzione in entrambi i gradi del giudizio, e riportava le formule utilizzate. Aggiungeva che nello stesso contratto di conto corrente, prodotto dalla Banca ed allegato alla c.t.u., non risulta indicata alcuna modalità di calcolo dell’interesse, non essendo stato compilato l’apposito campo.

2.1. – In ordine al primo motivo di ricorso il ricorrente contesta, in sostanza, che la Corte d’Appello avrebbe deciso sul fondamento di una documentazione inidonea fornita dalla Banca, che neppure poteva considerarsi appartenere alla categoria degli estratti conto. Occorre allora ricordare che la documentazione relativa ai movimenti del conto corrente è stata fatta oggetto di specifica analisi da parte del C.t.u. nominato in grado di appello, il quale l’ha ritenuta pienamente idonea, ed infatti ha proceduto all’analitico ricalcolo del saldo debitore del conto corrente, con valutazione recepita dalla Corte territoriale. Anche la Corte di merito, invero, ha esaminato espressamente questo profilo, ed ha valutato che nella documentazione prodotta dall’Istituto di credito risultano allegati “gli estratti conto completi del rapporto”, esprimendo una valutazione di fatto propria del giudice di merito, non suscettibile di essere sovvertita in sede di legittimità, anche perchè la critica proposta dal ricorrente appare incompleta. La Corte territoriale, infatti, ha osservato che sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente contestare le voci riportate sugli estratti conto, ma non vi aveva provveduto. Il ricorrente non ha specificamente contestato questa ratio decidendi nel suo ricorso per cassazione.

Ma vi è di più. Con riferimento alla c.t.u. merita infatti di essere ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di chiarire che l’allegazione, nel ricorso per cassazione, di un mero dissenso scientifico, che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla Corte territoriale, si traduce in una inammissibile domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice (tra le molte, cfr. Cass. sez. 1, sent. 9.1.2009, n. 282). La Suprema Corte ha anche avuto occasione di confermare recentemente che, “in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità”, Cass. sez. 1, sent. 3.6.2016, n. 11482. A questi precisi canoni di contestazione non si è attenuto l’odierno ricorrente, che ha totalmente omesso di indicare mediante quale atto abbia tempestivamente proposto la critica in questione. Nel corso del giudizio di merito, invero, il giudice ha la possibilità di riconvocare il consulente d’ufficio per domandargli l’integrazione del proprio elaborato. Ove la parte abbia trascurato di provvedere alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può poi contestare una carenza della consulenza, anche documentale, nel corso del giudizio di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 9.9.2013, n. 20636). In proposito questa Corte ha peraltro già avuto modo di affermare pure che “le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 cod. proc. civ., comma 2 dovendo pertanto dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al deposito”, Cass. sez. 1, sent. 25.2.2014, n. 4448.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

2.2. – In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre esaminare la fondatezza delle contestazioni mosse dal ricorrente per avere la Corte d’Appello ritenuto applicabili, nel ricalcolare il saldo del conto corrente, interessi debitori ultralegali non pattuiti nelle forme di legge. La Corte d’Appello ha segnalato che nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo l’odierno ricorrente, tra l’altro, “contestava… gli interessi”, mentre nelle sue conclusioni, nel secondo grado del giudizio, aveva domandato “il rigetto dell’appello”. Il ricorrente ha poi indicato specificamente i documenti, ricompresi nell’incartamento processuale, in cui la contestazione è stata proposta – dall’atto di citazione in opposizione in primo grado, alla comparsa di costituzione in appello, alla comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio – indicando anche le formule utilizzate. Ha inoltre evidenziato che nel contratto di conto corrente, peraltro prodotto in giudizio da controparte, non risulta indicata alcuna pattuizione in materia di ammontare del tasso di interesse. Tutte queste specifiche affermazioni non sono state contestate dall’odierna controricorrente. Quest’ultima, infatti, afferma che all’epoca in cui il contratto di conto corrente è stato stipulato (24 agosto 1992) era già in vigore la L. n. 154 del 1992, la quale richiedeva l’indicazione dell’interesse pattuito nell’ambito del rapporto di conto corrente, ed osserva che la Corte d’Appello disponeva della documentazione processuale ed ha ugualmente richiesto al C.t.u. il calcolo dell’interesse al tasso convenzionale, ma neppure prospetta che risulti allegato nel fascicolo del giudizio un atto da cui emerga la legittima pattuizione del tasso di interesse convenzionale del 19.50%.

Merita peraltro di essere evidenziato che questa Corte, proponendo un orientamento condivisibile ed al quale si intende pertanto assicurare continuità, ricordata la previsione dell’art. 1284 c.c., comma 3, il quale “espressamente prescrive, per la validità della pattuizione di interessi ultralegali, che essi siano determinati per iscritto”, ha già avuto modo di statuire che, in caso diverso, gli interessi “sono dovuti nella misura legale”, Cass. sez. 1, sent. 23.11.2010, n. 23971. La Suprema Corte ha pure avuto occasione di sancire, in ipotesi analoga a quella in esame, che “la deduzione sull’illiceità degli interessi ultralegali” rientra “nell’ambito delle mere difese, quale semplice contestazione dei fatti costitutivi dedotti dall’attore”, Cass. sez. 1, sent. 9.1.2013, n. 350. Devono, quindi, applicarsi “gli interessi al tasso legale sull’importo dovuto”, Cass. sez. 1, sent. 8.5.2014, n. 9996. Il vizio lamentato è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. 1, sent. 9.1.2013, n. 350). Occorre pertanto provvedere a nuovo calcolo del saldo del conto corrente, depurato da quanto addebitato per interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge.

Il secondo motivo di ricorso deve essere perciò accolto.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, in relazione al secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, perchè rinnovi il giudizio attenendosi ai principi innanzi esposti, e provveda anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

PQM

 

La Corte, decidendo sul ricorso proposto da S.E., rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo giudizio, e provveda anche alla liquidazione delle spese processuali relative al presente grado.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA