Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16865 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16865 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 29595/10 proposto da:
Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara – già
Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San
Giorgio – in persona del suo Presidente

pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 195,
presso lo Studio

dell’Avv. Sergio vauirea,

che con

l’Avv. Gian Paolo Nascetti, anche disgiuntamente, lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –

contro
Comune di Ostellato, in persona del suo Sindaco
tempore,

pro

elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte

Data pubblicazione: 24/07/2014

Zebio n. 37, presso lo Studio degli Avv.ti Marcello e
Cecilia Puritano che, anche disgiuntamente con l’Avv.
Marco Zanasi, lo rappresentano e difendono giusta
delega a margine del controricorso;

controricorrente

Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
12 luglio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 giugno 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Sergio Vacirca, per il ricorrente;
udito l’Avv. Marco Zanasi, per il resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 80/10/10, depositata il 12
luglio 2010,

la Commissione Tributarla Regionale
Romagna, rigettato l’appello del

contribuente Consorzio di Bonifica della Pianura di
Ferrara, confermava la decisione n. 53/04/08 della
Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara che aveva
respinto il ricorso del medesimo Consorzio avverso
l’avviso di accertamento n. 889/2006 a mezzo del quale

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avverso la sentenza n. 80/10/10 della Commissione

il Comune di Ostellato

(FE)

recuperava ICI non

dichiarata anno 2004 relativa a “impianti idrovori”.
Per quanto rimasto d’interesse, la CTR giudicava
legittimo l’opposto avviso d’accertamento perché, “dal
punto di vista soggettivo”, “il possesso dei beni da
parte del Consorzio era qualificato per legge quale

titolare di esso era soggetto passivo in relazione
all’ICI”; la CTR, peraltro, riteneva altresì che
dovesse “escludersi che il Consorzio potesse fruire
dell’esenzione IC1

ex

art. 7 d.lgs. 504/92, ciò in

quanto i beni di che trattasi non erano posseduti dallo
Stato o da altri enti pubblici territoriali, tali non
potendosi considerare i Consorzi di Bonifica”; del
resto, aggiungeva la CIR, tutte “le problematiche
sollevate dal Consorzio avrebbero in ogni caso dovuto
considerarsi superate dalla 1. 136/2001, da ritenersi
applicabile al caso di specie, legge che infatti aveva
disposto il trasferimento a titolo gratuito ai Consorzi
di Bonifica dei beni sui quali, alla data di sua
entrata in vigore, risultava costituito il diritto di
usufrutto a favore dei Consorzi stessi”; inoltre,
continuava la CTR, “non potevano comunque sussistere
cause di esenzione dall’ICI, infatti solo gli immobili
di categoria da E/1 a E/9 erano esenti da ICI ex art.
7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/92, mentre nel caso di
specie la controversia riguardava immobili di cat. A e
di cat. D/7”; infine, così concludeva la CTR, “nemmeno
poteva ritenersi fondata la censura svolta dal

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diritto di usufrutto e pertanto il Consorzio quale

Consorzio concernente il novero degli enti esenti

ex

art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/92, in quanto
l’elencazione contenuta in tale norma era da giudicarsi
tassativa e il Consorzio non poteva essere annoverato
tra gli enti esenti”.
Contro la sentenza, il contribuente Consorzio di

cassazione affidato a cinque motivi.
Il

Comune

di

Ostellato

(FE)

resisteva

con

controricorso.
Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di
depositare memoria.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente
Consorzio censurava la sentenza denunciando, in
rubrica, “Violazione di legge per errata e falsa
applicazione dell’art. l, comma 2, d.lgs. n. 504/92, in
punto di ritenuta esistenza del presupposto soggettivo
del possesso per l’assoggettamento all’imposta comunale
sugli immobili in capo al Consorzio”; questo perché, a
giudizio del contribuente Consorzio, nella concreta
fattispecie pervenuta all’esame, era da ritenersi “la
mancanza del presupposto fondante l’imposizione, ossia
il possesso degli impianti idrovori”; un possesso,
precisava il contribuente Consorzio, da intendersi “ai
sensi dell’art. 1140 c.c.”; mentre, invece, in ciò
consisteva la contraria tesi del contribuente
Consorzio, lo Stato avrebbe affidato alle Bonifiche
soltanto la semplice manutenzione degli “impianti

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Bonifica della Pianura di Ferrara proponeva ricorso per

idrovori”,

quest’ultima necessaria alla messa in

sicurezza idraulica del territorio, con la conseguenza
che il contribuente Consorzio andava considerato un
mero detentore degli “impianti” e non possessore degli
stessi.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio

360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando, in rubrica,
vizio di “Omessa motivazione circa un punto decisivo
della

controversia”;

questo

perché,

secondo

il

Consorzio, la CTR avrebbe apoditticamente affermato che
sugli “impianti idrovori” il possesso esercitato
corrispondeva al diritto di usufrutto”.
3.

Con il terzo motivo di ricorso, il Consorzio

contribuente censurava la sentenza, denunciando, in
rubrica, “Violazione di legge per errata e falsa
applicazione dell’art. 2, comma 7, 1. n. 136 in
relazione agli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1992, in punto
di

ritenuta

sua

qualificazione

del

rapporto

intercorrente tra Consorzi di Bonifica e opere
demaniali loro affidate come di usufrutto: violazione
dell’art. 18 r.d. 215/33, dell’art. 14 1.r. e.r. n.
42/84 e dell’art. 823 c.c.”; questo perché, secondo il
contribuente Consorzio, pur prevedendo l’art. 2, comma
7,

l. 2 aprile 2001, n. 136, che “Sono trasferiti a

titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai
sensi dell’articolo 59 delle norme approvate con regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i
fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in

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contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art.

vigore della presente legge, risulti costituito il
diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi”, in
realtà nessun usufrutto risultava costituito sugli
“impianti idrovori”; e, questo, nonostante
“l’indicazione che compariva in catasto e che appunto
individuava il Consorzio come usufruttuario”; invero,

specifico provvedimento amministrativo adottato ai
sensi dell’art. 823, comma l, c. .c., nessun usufrutto
era da considerarsi costituto sugli “impianti
idrovori”; in realtà, terminava il contribuente
Consorzio, tutto sarebbe derivato da uno storico
misunderstood

legislativo, questo generato dalla

Circolare “del Provveditorato Generale dello Stato del
31 gennaio 1937”, che aveva ritenuto che i Consorzi
dovessero essere iscritti in Catasto quali usufruttuari
le opere di bonifica in ragione di un’errata
interpretazione dell’art. 100, comma l, r.d. n. 215
cit., la quale disposizione stabiliva che “I proventi
di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica
appartengono allo Stato, che può cederli al
concessionario per la durata della esecuzione delle
opere”; in effetti, questa era la tesi del contribuente
Consorzio, il Provveditorato Generale avrebbe
inesattamente qualificato usufruttuari i Consorzi di
Bonifica, pur in mancanza di alcun idoneo provvedimento
amministrativo di costituzione di usufrutto, perché
avrebbe erroneamente ritenuto, allo scopo di sottoporre
a imposizione i proventi ceduti dallo Stato ai Consorzi

6

secondo il contribuente Consorzio, in mancanza di

di Bonifica ai sensi art. 100 r.d. n. 215 cit., che la
norma desse luogo a un diritto di usufruttuari a favore
delle Bonifiche sui terreni e opere idrauliche.
4. Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente
Consorzio censurava la sentenza denunciando,

in

rubrica, “Violazione di legge per errata e falsa

relazione agli artt. 1 e 3 d.lgs. 504/1992”; questo
perché, secondo il contribuente Consorzio, erroneamente
la CTR avrebbe ritenuto, appunto ai sensi dell’art. 2,
comma 7, 1. n. 136 cit., disposizione che come
ricordato stabilisce che “Sono trasferiti a titolo
gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi
dell’articolo 59 delle norme approvate con regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i
fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti costituito il
diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi”, che
il medesimo Consorzio contribuente “avrebbe acquisito
al proprio patrimonio disponibile, automaticamente, i
beni oggetto dell’accertamento contestato e sarebbe
soggetto

perciò divenuto, relativamente ad essi,

d’imposta”; nella sostanza il Consorzio contribuente
giudicava che la norma non comportasse, di per sé, un
passaggio

di

automatico

delle

proprietà

opere

idrauliche in discorso, in quanto, a suo dire, l’art.
823 c.c. avrebbe mantenuta ferma la demanialità delle
stesse,

altrimenti

passaggio

il

al

patrimonio

disponibile avrebbe dato luogo all’assurdo della

7

applicazione dell’art. 2, comma 7, l. 136/2001 in

possibilità di alienazione delle suddette opere; in
realtà, faceva osservare il contribuente Consorzio,
anche l’Agenzia del Demanio aveva riconosciuto, sulla
scorta del Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato,
che “l’operatività della norma andava circoscritta
esclusivamente a quelle aree e fabbricati che, non

essendo più funzionali alle opere di bonifica, non era
necessario permanessero nella titolarità del Demanio
dello Stato”; del resto, continuava il contribuente
Consorzio, l’art. 5 d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85,
stabiliva che “I beni immobili statali e i beni mobili
statali in essi eventualmente presenti che ne
costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio
che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi
dell’articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane
e Regioni sono i seguenti: … b) i beni appartenenti al
demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere
idrauliche e di bonifica di competenza statale, come
definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del
codice civile e dalle leggi speciali”; col che doveva
evidentemente escludersi che “gli impianti idrovori”
fossero stati sdemanializzati ex art. 2, comma 7, 1. n.
136 cit. a favore dei Consorzi di Bonifica.
5. Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente
Consorzio censurava la sentenza, denunciando, in
rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7,
comma l, lett. a), d.lgs. 504/1992”; questo perché gli
“impianti idrovori” posseduti dallo Stato dovevano,

8

svolgendo più la funzione di pubblica utilità o non

nell’anno d’imposta dedotto in controversia, ritenersi
comunque esenti ai sensi del ridetto art. 7, comma l,
lett. a), d.lgs. n. 504 cit.
6. I motivi, che essendo strettamente connessi è utile
esaminare congiuntamente, sono infondati, ma per
ragioni diverse da quelle esposte dalla CTR. Ragioni

sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.
7. Deve essere preliminarmente osservato che soggetti
passivi ICI sono quelli indicati all’art. 3 d.lgs. n.
504 cit., quindi il proprietario o chi abbia un diritto
reale

o

il

concessionario.

Tanto premesso,

va

considerato che ai sensi dell’art. 2, coma l, lett.
e), r.d. n. 215 cit. erano in effetti di competenza
dello Stato, secondo l’ulteriore più programmatica
previsione contenuta all’art. 859 c.c., “in quanto
necessari ai fini generali della bonifica: … e) le
opere di difesa dalle acque,

di provvista e

utilizzazione agricola di esse”. Pertanto, le opere
idrauliche in parola appartenevano inequivocabilmente
al demanio statale (Cass. sez. un. 8225 del 2007; Cass.

che, pertanto, sono semplicemente da correggersi ai

sez. I n. 683 del 1980); e, questo, nonostante la loro
manutenzione fosse stata affidata agli obbligatori
Consorzi di bonifica dopo la “consegna” ex lege degli
stessi avvenuta ai sensi degli artt. 16 e 18 r.d. n.
215 cit. e cioè a seguito dell’emanazione del “decreto
di compimento dei singoli lotti”. E’ vero, come
osservato dal Consorzio contribuente, che l’indicazione
catastale non può esser costitutiva di diritti reali né

i ì

provare definitivamente i medesimi, in mancanza di
legge o negozio che abbiano stabilito un diritto di
usufrutto o altro diritto reale a favore del Consorzio
contribuente ai sensi dell’art. 978 c.c. e in deroga
all’art. 823, comma l, c.c. (Cass. sez. trib. n. 22972
e n. 22973 del 2010). Cosicché è vero quanto affermato

per cui in assenza di un diritto di usufrutto stabilito
a favore del Consorzio contribuente sugli “impianti
idrovori”, non poteva trovare applicazione la
rammentata disposizione contenuta all’art. 2, comma 7,
l. n. 136 cit., norma per il quale “Sono trasferiti a
titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai
sensi dell’articolo 59 delle norme approvate con regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i
fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti costituito il
diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi”. Ciò
che permette altresì di comprendere il successivo
trasferimento a Comuni, Provincie e Regioni, ai sensi
dell’art. 5 d.lgs. n. 85 cit., dei “beni appartenenti
al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le
opere idrauliche e di bonifica di competenza statale,
come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947
del codice civile e dalle leggi speciali”.
Disposizione, quella appunto contenuta nell’art. 5
d.lgs. n. 85 cit., che trova il suo presupposto logico
nel mantenimento del carattere demaniale delle opere di
bonifica. Tuttavia va evidenziato che la legge, cioè i

10

dal contribuente Consorzio, in contrasto con la CTR,

ridetti artt. 16 e 18 r.d. 215 cit., ha provveduto a
“consegnare” gli “impianti idrovori” al contribuente
Consorzio; Consorzio che, quindi, non era affatto un
semplice incaricato della loro manutenzione, ma bensì
il concessionario ex lege degli stessi; ciò che anche
spiega perché i proventi che derivano dalle opere di

manutenzione” secondo la previsione contenuta all’art.
100, comma 2, r.d. n. 215 cit. e l’esigenza
amministrativa di iscriverli a catasto come
usufruttuari al fine di assoggettarli all’imposta.
Nella sostanza, è la legge che ha dato in concessione
ai Consorzi gli “impianti idrovori”, i quali sono
perciò assoggettati all’imposta ai sensi dell’art. 3,
coma 2, d.lgs. n. 504 cit., siccome modificato ex art.
18 1. 23 dicembre 2000, n. 388.
8.

Sussistono

giusti

motivi

per

compensare

integralmente le spese processuali dei gradi di merito;
con riguardo invece alle spese di legittimità, le
stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le
spese dei gradi di merito; condanna il contribuente
Consorzio a rimborsare al Comune resistente le spese
del presente, queste liquidate in e 4.500,00, oltre a
spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 giugno 2014

bonifica in discussione “passano al consorzio di

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