Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16865 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 02/08/2011), n.16865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23050/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COBAS PT – COORDINAMENTO DI BASE DEI DELEGATI P.T. ADERENTE ALLA CUB,

DI MILANO E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9,

presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1166/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/10/2008 R.G.N. 725/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO1 SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso del COBAS PT – coordinamento di base delegati p.t., dichiarò antisindacale il comportamento di Poste italiane spa, consistito nella instaurazione della procedura disciplinare e conseguente irrogazione della sanzione di 10 giorni di sospensione nei confronti di M.M., ed ordinò alla società di revocare la sanzione.

Il Tribunale rigettò l’opposizione della società, che propose appello, a sua volta rigettato dalla Corte d’appello di Milano con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2008. Poste italiane propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. Il Sindacato si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.

Dalla esposizione del ricorso per cassazione di Poste italiane si evince che con distinte missive, M.M. personalmente, nonchè il sindacato ricorrente, chiesero che il M. fosse collocato in aspettativa non retribuita per mandato sindacale (esponendo che questi era membro dell’ufficio sindacale) dal 15 luglio al 15 settembre 2005. Poste italiane chiese di inviare documentazione dalla quale risultasse in maniera chiara lo svolgimento di una carica con funzioni rappresentative e dirigenziali espressamente previste dallo statuto associativo. La risposta fu nel senso che la posizione era stata già dichiarata secondo io statuto dell’associazione. Poste italiane considerò la assenza del M. ingiustificata e, previa contestazione a norma della L. n. 300 del 1970, art. 7, gli applicò la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni.

Come si è detto, il comportamento è stato ritenuto antisindacale in sede di decreto, nella sentenza a seguito della opposizione e dal giudice di appello. Con il primo motivo si denunzia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 31, e del D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 3. Il quesito è: se costituisca violazione di tali norme interpretarle come se fossero riferite a due fattispecie autonome, ritenendo che l’art. 3 si riferisca ai soli aspetti previdenziali e dunque giudicare la fattispecie unicamente in base al l’art. 31, senza le limitazioni previste dall’art. 3″.

Con il secondo motivo (indicato come terzo), si denunzia “insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: i requisiti per godere del diritto all’aspettativa sindacale”. A conclusione viene formulato il seguente quesito: se possa ritenersi insufficiente la motivazione della sentenza di appello laddove ha ritenuto che il signor M. avesse diritto a godere dell’aspettativa sindacale, unicamente in quanto membro della direzione strategica territoriale”.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea valutazione delle prove: con il quesito si chiede se costituisca violazione di tali norme “ritenere alla luce delle dichiarazioni rese dal Dott. G., che il signor M. avesse diritto all’aspettativa sindacale non retribuita in quanto in possesso dei presupposti previsti dalla L. n. 300 del 1970, art. 31”.

Con il quarto motivo si denunzia violazione del la L. n. 300 del 1970, art. 31, comma 2. Il quesito posto è: “se costituisce violazione di tale norma ritenere sufficiente per integrare i requisiti richiesti dalla stessa la sola appartenenza del lavoratore alla direzione strategica territoriale, cioè ad un organismo previsto dal regolamento di organizzazione di Cobas pt”.

Con il quinto motivo si denunzia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, ponendo il seguente quesito: se costituisce violazione di tale norma ritenere antisindacale la condotta del datore di lavoro che si basa su di una diversa interpretazione della normativa di riferimento.

Con il sesto motivo si denunzia violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 28, ponendo il seguente quesito: “se costituisca violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, il ritenere che la comminazione di una sanzione disciplinare ad un singolo lavoratore costituisca comportamento antisindacale”.

Gli ultimi due motivi (il quinto ed il sesto) sono inammissibili perchè assolutamente generici ed i relativi quesiti sono stati formulati quali ipotesi di scuola senza alcuna specificazione ed aggancio alla fattispecie concreta.

Il terzo è inammissibile perchè, senza denunciare vizi logici della motivazione, si chiede una diversa valutazione della prova, il che è inammissibile nel giudizio di legittimità.

Il secondo è inammissibile perchè non viene indicato il “fatto” oggetto del vizio di motivazione, nè perchè lo stesso sarebbe decisivo e controverso. In realtà, con tale motivo non si denunzia un vizio di motivazione circa la sussistenza di un fatto: si è fuori dallo spettro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I problemi da affrontare sono quelli posti con il primo e il quarto motivo, che devono essere esaminati congiuntamente. Il nodo di fondo consiste nello stabilire se sia stato violato o meno la L. n. 300 del 1970, art. 31, commi 1 e 2, il cui comma 1, prevede che i lavoratori eletti in Parlamento e in una serie di altre posizioni pubbliche elettive “possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato”. Il comma 2 aggiunge: “la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”.

Con i due motivi di ricorso su indicati, Poste italiane pone due questioni, già sottoposte al giudice di appello.

La prima è se il diritto ali1 aspettativa non retribuita sorga solo in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 31 cit., o siano necessari anche i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 3.

La seconda è se il fatto che il lavoratore sia membro della direzione strategica territoriale, utilizzato dalla organizzazione sindacale per iniziative di carattere organizzativo nel periodo per il quale l’aspettativa è stata richiesta, integri il requisito previsto dall’art. 31, che riconosce il diritto alla aspettativa non retribuita ai “chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”.

Con riferimento alla prima questione deve ricordarsi che l’art. 3 su richiamato è inserito in un decreto legislativo che si occupa di “contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione”. Il testo è il seguente: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 31, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Le cariche sindacali di cui alla citata L. n. 300 del 1970, art. 31, comma 2, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale”.

La tesi di Poste è che tale norma specifica il significato da attribuire alla locuzione “cariche sindacali” di cui all’art. 31 st.

lav. e che il M., a tutto concedere, è mero sindacalista privo di carica. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello sostiene che si devono verifìcare solo i requisiti di cui all’art. 31 senza introdurre ulteriori elementi selettivi basati sulla normativa del 1996.

La Corte ha ragione, perchè la disciplina del 1996 vale solo ai fini previdenziali, espressamente specificati dalla medesima norma, e non introduce una modifica di ordine generale della disciplina dettata dallo Statuto dei lavoratori.

Peraltro, anche se avesse un rilievo più ampio di quello delimitato dalla sua specifica finalità, deve escludersi che tale norma aggiunga elementi significativi al contenuto dell’art. 31.

La norma infatti si limita ad affermare le cariche sindacali di cui alla citata L. n. 300 del 1970, art. 31, comma 2, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale.

Richiede quindi che le cariche siano previste dallo statuto associativo e siano finalizzate allo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio.

Il primo elemento è implicito nell’art. 31: deve trattarsi di cariche previste dall’ordinamento interno dell’associazione ed attribuite formalmente.

Il secondo, da un lato sembra introdurre un elemento restrittivo indicando funzioni “rappresentative e dirigenziali”, ma in realtà poichè l’art. 31 parla di “carica” indica che deve trattarsi di qualcosa di più di una mera adesione al sindacato. Quindi, la norma previdenziale dice con altre parole ciò che è già insito nell’art. 31.

Sotto altro profilo, invece, la norma previdenziale, allarga ed amplia il concetto dell’art. 31, perchè oltre a cariche provinciali e nazionali, prevede anche cariche regionali e soprattutto di comprensorio. Come si è visto l’art. 31 riconosce il diritto all’aspettativa sindacale solo ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali. La norma previdenziale va oltre (ai suoi fini, senza intaccare la norma dello statuto dei lavoratori) estendendo la sua portata alle cariche regionali e di comprensorio. Ciò conferma che l’art. 3 non ha incidenza al di là della materia specifica che disciplina e non modifica il quadro di requisiti indicato dal l’art. 31 (neanche laddove lì rende più elastici).

Quanto alla seconda questione posta, deve premettersi che la valutazione del fatto che una specifica carica sindacale rientri nel concetto di “cariche sindacali e provinciali” spetta al giudice di merito.

La Corte d’appello ha motivato, sulla base della analisi della disciplina interna dell’organizzazione (costituita spiega la Corte dal “regolamento di organizzazione interna del sindacato Cobas pt, adottato quale parte integrante dello statuto nel corso dell’assemblea nazionale tenutasi a Palermo nel 1994”), il perchè quella conferita al M. sia una carica sindacale e perchè sia una carica sindacale assimilabile alla segreteria provinciale. Non viene denunziata violazione dei canoni ermeneutici (art. 1362 e ss cc), nè nella motivazione della Corte si rilevano insufficienze o incongruenze logiche. Tutte le considerazioni critiche della società ricorrente attengono al merito e sono estranee al giudizio di legittimità. Entrambi i motivi esaminati sono pertanto infondati.

Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato e la parte che perde il giudizio, deve, per legge, essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione ai procuratori in quanto dichiaratisi anticipatari.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida 15,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, che distrae all’avv. Roberto Afeltra e all’avv. Luigi Zezza, dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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