Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16864 del 10/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 10/08/2020), n.16864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20059-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

ECO.L.A.M. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1348/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/01/2014 R.G.N. 374/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso al Tribunale di Grosseto, ECO L.A.M. s.r.l. proponeva opposizione nei confronti dell’INPS e della SCCI spa avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero dei contributi maturati dal (OMISSIS) relativamente al dipendente G.U., assunto con contratto a tempo parziale, nei cui confronti l’INPS, secondo quanto ricostruito in sede ispettiva, aveva ricalcolato la contribuzione dovuta in ragione del minimale retributivo di legge su un periodo non inferiore a quanto stabilito dal contratto di lavoro, a prescindere dall’effettivo periodo (nel caso di specie inferiore) prestato dal lavoratore;

il Tribunale accoglieva l’opposizione;

la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1348/2013, ha rigettato l’appello dell’INPS rilevando in fatto che il verbale ispettivo aveva appurato che, a fronte di un orario contrattuale part time di dieci ore settimanali, ne erano risultate retribuite e lavorate solo la metà e che la contribuzione era stata versata in relazione all’orario effettivamente svolto; da tale situazione la Corte territoriale ha dedotto che, occorrendo applicare la L. n. 61 del 2000, art. 9 nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale il minimo contributivo doveva individuarsi nel criterio della retribuzione minima oraria, senza far applicazione della L. n. 389 del 1989, art. 1 che richiede si prenda a base di calcolo della contribuzione l’importo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva;

per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., articolando un solo motivo;

ECO.L.A.M. s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 2 e art. 3, commi 7, 8 e 9, degli artt. 1418 e 1419 c.c., dell’art. 2126c.c., dell’art. 2697c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; si deduce che la sentenza, in relazione ad un contratto a tempo parziale per dieci ore settimanali, abbia errato nello stabilire che andassero versati i contributi per il minore orario effettivamente realizzato, così affermando il principio secondo il quale la contribuzione minima di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9 corrisponde alla retribuzione oraria minima anche nel caso in cui si sia verificata una modifica consensuale del rapporto, con il concreto svolgimento di un numero di ore inferiori a quelle pattuite; l’Istituto contesta che dalla mera esecuzione di un numero di ore inferiori a quelle oggetto di contratto si possa ricavare una modifica delle condizioni del contratto di lavoro alla luce del disposto del D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 2,3 ed 8 che ai fini della prova impongono il rispetto di forme e contenuti specifici per la stipula del contratto di lavoro a tempo parziale con la possibilità, nel rispetto delle forme indicate, di prevedere solo variazioni in aumento dell’orario indicato;

il motivo è fondato;

questa Corte ha più volte affermato (Cass. n. 1186 del 2017; Cass. n. 16586 del 2017), che il tema dell’imponibile contributivo nel contratto part time privo di forma scritta prescinde, alla luce dell’orientamento risalente e consolidato di questa Corte, dalla questione dal ruolo attribuito dalla legge al requisito della stessa forma scritta (ai fini della validità o della prova del contratto);

il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, prevedeva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi per iscritto e che in esso dovessero essere indicate le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; non individuava, invece, le conseguenze della violazione delle suddette prescrizioni formali, che consolidata giurisprudenza di questa Corte ha indicato nel senso della nullità del contratto part time, quanto meno nel caso della mancata indicazione della durata oraria (da ultimo: Cass. sez. lav. 8.3.2016 n. 4494). La disciplina del D.L. n. 726 del 1984 è stata successivamente superata dal D.Lgs. n. 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE, che all’art. 8 ha espressamente disciplinato da un lato il regime della forma prevedendo che la forma scritta è richiesta a fini di prova – e dall’altro le conseguenze della sua violazione. L’intera disciplina, dapprima integrata ed innovata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, è stata poi abrogata dal D.Lgs. n. 81 del 2015;

quanto alla questione dell’applicabilità del regime contributivo agevolato al rapporto part time privo di forma scritta alla luce della normativa del D.Lgs. n. 61 del 2000 si è affermato che la violazione del requisito formale (sia pure richiesto soltanto ad probationem e con le conseguenze sul rapporto di lavoro previste dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8) sia di per sè preclusiva, nel rapporto previdenziale, del riconoscimento del regime contributivo agevolato;

ed in tal senso è stata richiamata la giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente regime generale nella materia previdenziale del part time, come disciplinato dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, (che prevedeva il minimale contributivo orario invece che il minimale giornaliero); si è al riguardo affermato, con indirizzo consolidato, che al contratto di lavoro parziale che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma non può applicarsi la disciplina della contribuzione previdenziale prevista dal predetto art. 5, comma 5 ma deve applicarsi il regime ordinario di contribuzione (Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2014, n. 20591; Cass. 11584/11; Cass. n. 52/09; Cass. n. 11011/08; Cass. n. 16670/04; Cass. 17271/204; Cass. S.U. n. 12269/04);

tale conclusione, a partire da Cass. SU 12269/04, non è stata fondata sulla ritenuta nullità del contratto part time privo del requisito di forma, ma sul rilievo che il sistema contributivo regolato dal D.L. n. 726 del 1984 è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti formali previsti dai precedenti commi; si è evidenziato che per ragioni logico – sistematiche sarebbe privo di razionalità un eventuale sistema che imponesse ai soggetti rispettosi della legge l’osservanza del “principio minimale” – (con l’applicazione per esigenze solidaristiche di minimali contributivi anche superiori alle retribuzioni corrisposte) – e nello stesso tempo assicurasse un trattamento privilegiato a quanti nello stipulare un contratto part time si fossero sottratti alle prescrizioni di legge, così agevolando di fatto forme di lavoro irregolare;

tale principio è stato applicato da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2011, n. 11584 e 30/09/2014n. 20591) anche nelle fattispecie in cui il contratto a tempo parziale era stato pattuito in forma verbale validamente, giacchè in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 726 del 1984, affermandosi che in tali casi il contratto a tempo parziale resta sì valido, ma ai fini dell’ottenimento del regime contributivo ridotto è richiesto il requisito della forma scritta, con conseguente onere delle parti di riprodurre per iscritto il rapporto;

Cass. n. 20591 del 2014 ha affermato che “al di là della validità o meno di tale contratto, permane la ragione di fondo del principio giurisprudenziale sopra ricordato, che è quella di consentire l’applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti part time stipulati ai sensi del cit. D.L. n. 726 del 1984, poichè tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d’un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, affinchè gli organi amministrativi di controllo – cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo – possano effettuare le dovute verifiche. Tale ratio risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perchè non risultante da atto scritto, restasse di incerta individuazione”;

tale ratio, in quanto indipendente dalla validità della pattuizione del part time tra le parti del contratto di lavoro, resta riferibile anche ai casi in cui, nel regime di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem;

dalla ricognizione sin qui compiuta deriva l’accoglimento del ricorso, giacchè è incontestato che il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato per iscritto tra le parti aveva ad oggetto dieci ore settimanali di impegno lavorativo, mentre poi ne risultavano pagate ed espletate la metà, configurandosi così una sostanziale riduzione oraria non concordata e pure esigente la forma scritta (Cass. n. 28517 del 2019);

il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che esaminerà la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2020

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