Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16864 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 10/08/2016), n.16864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11363-2013 proposto da:

V.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 214, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

AMORESANO, rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDO MARTINO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

ALLIANZ S.P.A., S.L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11978 del TRIBUNALE MILANO, depositata il

31/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8.8.2011 il Giudice di Pace di Milano, ritenuta la responsabilità concorrente di V.V. e di S.L.A. nella misura rispettivamente del 70% e del 30% – nella causazione del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) tra la bicicletta condotta dal V. e l’autovettura condotta dal S., di proprietà del medesimo ed assicurata con Allianz S.p.A., condannava in solido il S. e la compagnia assicuratrice al pagamento in favore del V. della somma complessiva di Euro 1.262,75, oltre al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello dal V., il Tribunale di Milano, con sentenza del 31.10.2012, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva all’appellante l’ulteriore importo di Euro 146,11, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Riteneva il Tribunale, sulla base dei dati oggettivi rivenienti dalla planimetria redatta dai carabinieri in seguito al sinistro, che la bicicletta aveva impegnato l’intersezione stradale senza concedere la precedenza imposta dalla segnaletica orizzontale all’autovettura, che aveva inoltre già superato l’incrocio. Disattendeva le doglianze dell’appellante in merito al mancato riconoscimento sia degli interessi legali sulla somma liquidata sia del rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.

Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione V.V., affidato a quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso V.V. denuncia “falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. al caso di specie (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

2. Con il secondo motivo lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

I due motivi, in quanto intrinsecamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere disconosciuto il diritto di precedenza del conducente della bicicletta con la seguente motivazione: “il primo motivo d’appello consiste nel mancato riconoscimento della esclusiva responsabilità di S.L. nella causazione del sinistro, per avere omesso di considerare l’esistenza in capo all’automobilista di un triplice obbligo di dare la precedenza alla bicicletta dell’attore che stava attraversando la pista ciclabile. Il motivo si fonda sulla dedotta errata ricostruzione da parte del giudice della dinamica del sinistro, basata sulla planimetria redatta, in modo non conforme alla situazione dei luoghi e delle segnaletiche, dagli agenti di Bollate, ed allegata al loro rapporto di incidente. Appare sufficiente ricordare come i dati oggettivi riscontrati dai pubblici ufficiali in una relazione di incidente, fra cui vanno compresi anche quelli necessari a redigere le planimetrie, fanno fede sino a specifica prova contraria, nel caso non fornita, e la valutazione degli agenti che nel caso di specie toccava al ciclista di dare la precedenza all’Audi 3, se come mero convincimento poteva essere oggetto di contestazioni, non lo sono i riscontri obbiettivi su cui si è fondato. Dagli elementi raccolti nella relazione di incidente, con la documentazione allegata e le dichiarazioni dei testi oculari, appare evidente come l’attore avesse impegnato l’intersezione senza concedere la dovuta precedenza, imposta dalla segnaletica orizzontale, all’auto del S., che aveva, come dimostrato dalla localizzazione dei danni ai mezzi, interessanti il paraurti anteriore della vettura ed il passa ruote destro, già superato l’incrocio”.

Sostiene il ricorrente che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la necessità di proporre querela di falso per contestare i dati oggettivi rivenienti dallo schizzo planimetrico redatto dai carabinieri, pervenendo alla decisione della causa senza considerare che dai rilievi fotografici dei luoghi dell’incidente forniti dall’attore emergeva che sulla strada percorsa dall’autovettura, prima che la stessa intersecasse la pista ciclabile, era presente segnaletica sia orizzontale che verticale indicante l’obbligo di dare la precedenza. Il giudice di appello aveva così omesso di valutare il fatto decisivo e controverso tra le parti consistente nella documentazione fotografica attestante la situazione dei luoghi del sinistro.

Va osservato che i rilievi planimetrici effettuati dai carabinieri intervenuti sui luoghi del sinistro, in quanto provenienti da pubblici ufficiali, hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nella specie, i militari hanno riscontrato la presenza di segnaletica orizzontale che imponeva al conducente della bicicletta di concedere la precedenza all’autovettura, ricostruendo poi la dinamica del sinistro sulla base di tale dato oggettivo. Da ciò si desume che gli stessi hanno accertato in concreto che non vi era segnaletica di alcun tipo che imponesse analogo obbligo al conducente dell’autovettura, circostanza che all’evidenza avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dell’incidente. La mancanza dell’indicazione di tale segnaletica, quindi, non può essere attribuita, come sostiene il ricorrente, ad una svista o ad una personale valutazione di irrilevanza, risolvendosi invece in un accertamento di fatto compiuto dal pubblico ufficiale, facente piena prova fino a querela di falso. In tale situazione, nessun rilievo probatorio di segno contrario può assumere la documentazione fotografica prodotta dall’odierno ricorrente.

Mette conto infine di rilevare come il ricorrente non abbia censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito, sulla base della localizzazione dei danni riportati dall’autovettura, ha affermato che la stessa aveva già superato l’incrocio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione degli artt. 1223, 1224 e 2056 c.c. per mancato riconoscimento degli interessi legali o compensativi sulla somma liquidata (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha rilevato che l’importo risarcitorio era stato quantificato in moneta attuale e rivalutata, evocando quindi una valutazione equitativa del danno, nell’ambito della quale è consentito al giudice inglobare in un’unica somma l’intero ammontare del danno, comprensivo di prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione degli artt. 91, 92 e 201 c.p.c. per negato rimborso del compenso versato al CT di parte (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto trattarsi di “allegazione difensiva facoltativa che gravava sulla parte processuale che l’aveva adottata”.

Il motivo è fondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 10, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ., sez. 2, 03-01-2013, n. 84).

5. In conclusione, rigettati i primi tre motivi, va accolto il quarto motivo di ricorso e quindi cassata la sentenza impugnata.

Poichè risulta dagli atti che il ricorrente ha versato la somma di Euro 420,00 al proprio consulente di parte dott. T., la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, liquidando in favore di V.V. l’ulteriore importo di Euro 420,00, oltre interessi legali.

L’esito complessivo della lite, con accoglimento solo parziale delle domande proposte da V.V., giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore di V.V. l’ulteriore importo di Euro 420,00, oltre interessi legali.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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