Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16863 del 10/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 10/08/2020), n.16863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23972-2018 proposto da:

M.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ETTORE XIMENES 3, presso lo studio dell’Avvocato MIRANDA MANENTI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANFRANCO TODARO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli Avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, che la rappresentano e

difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 580/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/06/2018 R.G.N. 590/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 580 del 2018 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del 16.6.2016, emessa dal Tribunale della stessa città, che aveva rigettato l’opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51 proposta da M.S.R. avverso l’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 2.11.2014 con la quale era stata respinta l’impugnativa del licenziamento per giusta causa, intimato in data 29.102012 dalla società Telecom Italia spa, per avere il dipendente chiesto ed ottenuto indebitamente da una cliente la somma di Euro 30,00 per la sostituzione di un modem guasto.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) il giudice di prime cure aveva preso in considerazione le giustificazioni addotte dal M. definendole inconsistenti, confuse e contraddittorie e financo smentite dallo stesso lavoratore in sede giudiziale; b) analogamente erano state correttamente esaminate le deposizioni dei testi G., Gr. e del coniuge di quest’ultima e non era stata ritenuta dimostrata la teoria del “complotto” ai danni del dipendente, c) la proporzionalità della sanzione si desumeva dal fatto che l’art. 48 del CCNL di categoria prevedeva espressamente la condotta contestata tra quelle che legittimavano il licenziamento senza preavviso; d) la contestazione, con riguardo al lasso di tempo ritenuto ragionevole, era da considerarsi tempestiva.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione m.S.R. affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Telecom Italia spa.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e agli artt. 1175 e 1375 c.c., per non avere i giudici del merito preso in giusta considerazione l’apparato normativo sottostante alle cause che avevano portato al suo licenziamento. In particolare, si sostiene che la lettera di licenziamento era pervenuta a distanza di più di due mesi dalla data in cui si sarebbero verificati i fatti contestati e, quindi, la Corte di merito non aveva correttamente applicato il principio della immediatezza della contestazione e non aveva interpretato il concetto di intervallo di tempo che deve essere inteso come estrema immediatezza nell’attuarsi delle contestazioni; tale ritardo, secondo il ricorrente, aveva determinato una lesione del suo diritto di difesa.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 48 CCNL di categoria perchè vi era stata una violazione dei principi in tema di proporzionalità del licenziamento che richiedeva l’approfondimento, sotto il profilo oggettivo, dell’entità della mancanza, del grado di affidamento richiesto in base all’inquadramento ed alle specifiche mansioni esercitate, del pregresso andamento del rapporto, della sua durata e, sotto il profilo psicologico, dei motivi e delle circostanze che avevano animato l’elemento psicologico che aveva sorretto l’eventuale recidiva e la sistematicità del comportamento contestato. Nel caso de quo si deduce che tale indagine, relativamente al M., non era stata effettuata.

4. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere i giudici del merito considerato la struttura probatoria richiesta da esso dipendente e consistente nella richiesta di sentire il teste P.A. sui fatti occorsi durante l’escussione della prova testimoniale della teste Gr. e dei motivi di astio nutriti nei suoi confronti per una discussione accaduta qualche anno prima.

5. Si duole, infine, il M. della condanna al pagamento delle spese di giudizio disposta nei sui confronti, pur usufruendo del gratuito patrocinio poichè si trovava in totale assenza di reddito.

6. Il primo motivo non è fondato.

7. Come affermato dalla giurisprudenza consolidata da questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicchè, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (cfr. tra le altre Cass. n. 19115/2013).

8. Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per potere contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore -in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (cfr. Cass. n. 13167 del 2009).

9. Come più volte ha avuto occasione di affermare questa Corte, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poichè si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata priva di vizi logici (cfr. tra le altre Cass. 12.1.2016 n. 281).

10. Nel caso in esame la Corte territoriale ha sottolineato, richiamando la pronuncia di prime cure ed evidenziando che il reclamante si era limitato unicamente a ribadire la tesi della asserita tardività, che il tempo intercorso tra la commissione del fatto e la contestazione, di circa due mesi, era ragionevole in considerazione della tipologia della condotta addebitata e della necessità di compiere accertamenti atti ad individuare l’operatore che aveva effettuato l’intervento presso il domicilio della cliente.

11. La suddetta valutazione, corretta giuridicamente e insindacabile in questa sede in punto di fatto, rende la censura immeritevole di pregio.

12. Il secondo motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità per non essere stato riportato, nella censura, il testo dell’art. 48 CCNL di categoria, per una corretta vaèe”rtlYerimetro della doglianza e, conseguentemente, della sua valutazione, è infondato perchè l’assunto della Corte di merito è conforme al principio statuito da questa Corte (Cass. n. 18195 del 2019; Cass. n. 2013 del 2012) secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini dell’accertamento della proporzionalità è insufficiente una indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e fare ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.

13. Nella specie la Corte territoriale, dopo avere sottolineato che la proporzionalità della sanzione si desumeva dal fatto che l’art. 48 del CCNL di categoria prevedeva espressamente la condotta contestata tra quelle che legittimavano il licenziamento senza preavviso, “in ogni caso” ha ritenuto che l’accettazione di una somma di denaro, non dovuta, integra una condotta idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro nella correttezza del futuro adempimento, a prescindere dalla entità della somma e dalle dimensioni dell’azienda datrice di lavoro la cui immagine commerciale viene danneggiata da comportamenti di tal sorta.

14. La suddetta valutazione, in punto di diritto, è pertanto da ritenersi corretta metodologicamente mentre, in punto di fatto, l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo della proporzionalità, in quanto adeguatamente e logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità perchè riservato al giudice di merito (ex plurimis Cass. n. 7426 del 2018; Cass. n. 25144 del 2010).

15. Il terzo motivo è inammissibile vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme”, sicchè non è consentito denunziare vizi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su questioni in fatto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., riguardando la censura, nella specie, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio asseritamente rappresentato dalla struttura probatoria che supportava la tesi dell’originario ricorrente.

16. Quanto, infine, alla statuizione sulle spese del giudizio di secondo grado, va osservato che, dalla sentenza impugnata, non risulta che il reclamante fosse stato ammesso al gratuito patrocinio nè il M. ha offerto documentazione, allegata al ricorso, per ritenere che lo sia stato.

17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

18. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2020

 

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