Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16863 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 10/08/2016), n.16863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18245-2013 proposto da:

ASSICURAZIONI GENERALI SPA in persona dei legali rappresentanti Dr.

C.M. e Dr. B.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA

BERNARDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO RESCA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO F.LLI P. AUTOTRASPORTI S.P.A. in persona del Curatore

Fallimentare Dott. BO.LO., domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati FABIO TORIELLO, TORIELLO ALDO giusta procura speciale

in calce al controricorso;

ALLEANZA TORO S.P.A. già TORO ASSICURAZIONI S.P.A. a mezzo della

propria mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona

dei procuratori speciali e legali rappresentanti

CO.PI. e BI.LO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO RESCA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

NAVALE ASSICURAZIONI SPA, RAS SPA, LLOYD ADRIATICO SPA, FARO

COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 218/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/01/2013, R.G.N. 3599/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE MARSI per delega;

udito l’Avvocato AURELIO RICHICHI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza dei ricorsi, condanna aggravata alle spese;

statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2005 la curatela del fallimento della società Fratelli P. Autotrasporti s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Milano cinque diverse società assicuratrici (Assicurazioni Generali s.p.a., Navale Assicurazioni s.p.a.; RAS s.p.a.; Faro s.p.a.; Toro s.p.a.), esponendo che:

– la società P. in bonis aveva stipulato con le società convenute un contratto di coassicurazione contro il rischio di incendio;

– il (OMISSIS) un incendio distrusse un capannone della società, le merci ivi contenute e gli automezzi parcheggiati nei pressi;

– gli assicuratori non avevano pagato l’indennizzo.

Chiese pertanto la condanna delle società convenute al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.

Nel corso del giudizio la curatela attrice chiamò in causa una sesta compagnia assicuratrice, la Lloyd Adriatico s.p.a., formulando anche nei confronti di essa la medesima domanda già proposta contro le altre convenute.

2. Con sentenza 11.7.2007 il Tribunale di Milano dichiarò improponibile la domanda, a causa della previsione d’una perizia contrattuale.

La sentenza venne appellata dalla curatela soccombente.

3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza non definitiva 2.4.2010 n. 1011, rigettò le eccezioni di improponibilità della domanda e di prescrizione del diritto sollevate dagli assicuratori appellati.

Quindi, con la sentenza definitiva 21.1.2013 n. 218 condannò i coassicuratori convenuti al pagamento nei confronti della curatela della somma complessiva di circa 1,2 milioni di Euro, ripartita tra i vari coassicuratori secondo la quota di ciascuno di essi sottoscritta.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Generali con ricorso principale fondato su quattro motivi, e dalla Alleanza Toro con ricorso incidentale adesivo (intitolato “controricorso”), proposto per il tramite della propria rappresentante volontaria Generali Business Solutions s.p.a..

Ha resistito con controricorso la curatela della P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

Va rilevato in via preliminare che il ricorso per cassazione proposto dalla Generali e dalla Navale contro la sentenza non definitiva n. 1011/10, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano nell’ambito del presente giudizio, è stato rigettato da questa Corte con la sentenza n. 7531 del 2014.

Il presente ricorso può dunque essere esaminato nel merito, senza che vi ostino cause di pregiudizialità.

2. I motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

2.1. Il ricorso principale della Generali e quello incidentale della Alleanza Toro (nuova ragione sociale della Toro Assicurazioni) coincidono ad litteram, e dunque possono essere esaminati congiuntamente.

2.2. Col primo motivo dei rispettivi ed identici ricorsi le due società ricorrenti lamentano la “insufficiente o contraddittoria motivazione” della sentenza impugnata.

Il motivo esordisce ammettendo candidamente che con esso si intende censurare “la superficiale ed insufficiente valutazione da parte della Corte di merito delle prove” (così a p. 7 del ricorso Generali ed a p. 7 del ricorso Toro). Vi si sostiene, in particolare, che i documenti prodotti dal fallimento erano inidonei a provare l’entità del danno, e che la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre sul punto una consulenza tecnica d’ufficio.

2.3. Col secondo motivo di ricorso la generali e la Toro lamentano la “insufficiente o contraddittoria motivazione” della sentenza impugnata. Deducono che la Corte d’appello avrebbe:

(-) ammesso la prova testimoniali su capitoli inammissibili perchè generici; (-) erroneamente ritenuto credibili ed attendibili i testimoni escussi;

(-) erroneamente ritenuto che la Generali e la Toro avessero contestato solo genericamente le circostanze oggetto dei capitoli di prova per testi richiesti dalla curatela.

Il capitolo si conclude con l’affermazione secondo cui i suddetti errori “costituiscono un motivo per la cassazione della sentenza con rinvio”.

2.4. Col terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamentano la violazione di non meglio precisate “norme di diritto”.

Nella illustrazione del motivo espongono che la Corte avrebbe violato l’art. 2724 c.c.. Spiegano che tale norma consente la prova per testimoni circa il contenuto di un documento solo quando il documento proviene dalla parte avversa a quella che ha chiesto la prova; che nella specie la curatela chiese di provare per testimoni la veridicità di documenti da essa stessa prodotti, prova che pertanto non poteva essere ammessa.

2.5. Anche col quarto motivo di ricorso le due società ricorrenti lamentano la “insufficiente o contraddittoria motivazione” della sentenza impugnata. Deducono, al riguardo, che l’errore della Corte d’appello sarebbe consistito nel non motivare le ragioni per le quali i testimoni intimati dalla curatela vennero ritenuto attendibili.

3. I motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale e di quello incidentale sono manifestamente inammissibili.

Con essi si lamenta infatti il “vizio di illogica o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”. Ma la sentenza impugnata nel presente giudizio è stata depositata il 21.1.2013. Ad essa, quindi, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non consente più di ricorrere per cassazione invocando l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione, ma esige che sia dedotto l’omesso esame d’un fatto decisivo e controverso.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, per contro, le due ricorrenti hanno inteso censurare in sede di legittimità il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove sul quantum debeatur, censura per quanto detto non consentita dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L’art. 2724 c.c., n. 1), disciplina i casi in cui è consentita la prova per testi dei contratti, stipulati tra le parti del giudizio. Quella norma, per contro, non trova applicazione quando si tratti di provare per testi l’esistenza o la veridicità di un documento redatto da terzi, e prodotto in giudizio non per invocarne l’effetto negoziale vincolante, ma come prova dell’entità d’un danno subito.

La Corte d’appello, pertanto, ammettendo la prova per testi “a conferma” dei documenti prodotti dalla curatela non ha affatto violato l’art. 2724 c.c.. Tale principio viene ripetuto da questa Corte da quasi trent’anni: già Sez. 1, Sentenza n. 6300 del 17/07/1987, Rv. 454580, stabilì infatti che i documenti prodotti in giudizio non come contratti e per invocarne gli effetti, ma come meri fatti storici dai quali desumere l’esistenza del danno, possono essere provati con qualsiasi mezzo e quindi anche con testi (e presunzioni) “senza che possano ostarvi le limitazioni ex artt. 2724 e 2725 c.c.”.

3. La responsabilità aggravata.

3.1. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2005, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2013.

Ad esso pertanto è applicabile l’art. 385 c.p.c., comma 4, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”. Tale norma è stata infatti aggiunta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2 medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

L’art. 385 c.p.c., comma 4, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20.

Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58 stessa legge, “le disposizioni della presente legge che modificano il c.p.c.(…) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4, (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;

(b) essendo il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, ad esso non si applica l’abrogazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, disposta dalla L. n. 69 del 2009.

V’è solo da aggiungere, per completezza ed a maggior conforto del principio di diritto che sarà espresso nei che seguono, che il precetto già contenuto nell’art. 385 c.p.c., comma 4, per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 non è stato soppresso, ma semplicemente trasferito nell’art. 96 c.p.c., omma 3 come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12.

Scelta, quest’ultima, la quale palesa la evidente volontà del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio.

3.2. Chiarito ciò quanto alle norme applicabili, deve rilevarsi che la Generali e la Toro, nei propri ricorsi, hanno censurato la sentenza d’appello sostenendone in buona sostanza l’erroneità per avere malamente valutato le prove.

Lo hanno, del resto, ammesso candidamente le stesse ricorrenti, come già rilevato, a p. 7 dei rispettivi ricorsi.

3.3. Una censura di questo tipo, già nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avrebbe cozzato contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

A fortiori, dunque, quella censura appare temeraria oggidì, dopo che la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha espunto dai vizi denunciabili in sede di legittimità quello di “illogica o contraddittoria motivazione”.

3.4. Ci troviamo dunque al cospetto di due ricorsi per cassazione che:

-) non tengono conto di un orientamento consolidato da decenni, senza spendere alcun valido argomento per dimostrarne l’erroneità;

-) prospettano motivi di ricorso non più consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Ritiene questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisca di per sè un indice della colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.

Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che sarebbe stato agevole avvedersi della carenza di fondamento del ricorso oggi in esame. Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

3.5. Ovviamente questa Corte ben conosce l’orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sè integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837). Questo orientamento, tuttavia, per un verso non viene in rilievo nel nostro caso, e per altro verso deve ritenersi superato.

3.5.1. Esso, innanzitutto, non viene in rilievo nel nostro caso, giacchè se è vero che proporre un ricorso per cassazione rivelatosi infondato, di per sè, non costituisce indice di colpa grave ex art. 385 c.p.c., comma 4, (ovvero, oggidì, ex art. 96 c.p.c., u.c.), è parimenti vero che in questa sede si è rilevata non già la mera infondatezza, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso, a causa della mancanza di argomentazioni tendenti a contrastare la giurisprudenza consolidata: di talchè la insostenibilità degli argomenti del ricorrente finisce per costituire un indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla sussistenza di colpa grave, consistita come già detto nell’ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme anche processuali.

3.5.2. Il suddetto orientamento (secondo cui sostenere tesi infondate in sede di legittimità non sarebbe di per sè indice di “colpa grave”, ai fini della condanna per responsabilità aggravata), in ogni caso oggi non è più coerente nè con la natura e la funzione del giudizio di legittimità, nè col quadro ordinamentale.

Non è coerente con le prime, perchè non considera come il legislatore abbia, negli ultimi anni, proceduto ad un progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia assegnato alla Corte di cassazione: sono dimostrazione di questa tendenza, ad esempio, l’art. 360 bis c.p.c., n. 1, il quale sanziona con la dichiarazione di “inammissibilità” (rectius, manifesta infondatezza) il ricorso che censuri un orientamento consolidato, senza offrire elementi per sostenerne il mutamento; la novella dell’art. 363 c.p.c., comma 1, che ha ampliato il novero dei casi in cui è consentito alla Corte di pronunciare il principio di diritto nell’interesse della legge; od ancora all’introduzione dell’art. 374 c.p.c., comma 3, che inibisce alle singole sezioni della Corte di cassazione di porsi in contrasto con gli orientamenti delle Sezioni Unite, senza previamente rimettere la questione a queste ultime.

Da queste modifiche emerge l’intento del legislatore di rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che meritino e rendano necessario il suo intervento.

L’orientamento qui in discussione, inoltre, non è coerente col mutato quadro ordinamentale, perchè non tiene conto:

(a) del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com’è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondati pendenti dinanzi la Corte. E’ dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole chance di accoglimento ha l’effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità;

(b) del principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 10177 del 18/05/2015, Rv. 635418);

(c) del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536, in motivazione).

Vale la pena, infine, soggiungere che l’orientamento qui in contestazione, in ogni caso, risulta essere stato abbandonato dalle decisioni più recenti di questa Corte, che si sono allineate al diverso principio qui affermato (ex aliis, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642).

3.6. Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, le ricorrenti devono essere condannate d’ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore di queste ultime.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento il presumibile dispendio di tempo e di energie reso necessario dalla notifica dei due ricorsi (principale ed incidentale), e può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di Euro 5.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso; (-) rigetta il terzo motivo di ricorso;

-) condanna Assicurazioni Generali s.p.a. e Alleanza Toro s.p.a., in solido, al pagamento in favore della curatela del fallimento della Fratelli P. Autotrasporti s.p.a. della somma di Euro 5.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

-) condanna Assicurazioni Generali s.p.a. e Alleanza Toro s.p.a., in solido, alla rifusione in favore della curatela del fallimento della Fratelli P. Autotrasporti s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 20.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Assicurazioni Generali s.p.a. e Alleanza Toro s.p.a., ciascuna singolarmente e per l’intero, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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