Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16862 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRISCARI Giancarlo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9866/2013 R.G. proposto da:

N.I., rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli

avv.ti Mandara Francesco e Manfredi Pasquale e con domicilio eletto

in Roma presso l’avv. Consiglio Fabrizio in Roma, via Faleria n. 17;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Ceglio Fulvio e con domicilio eletto in Roma alla via dei Pontefici

n. 3 presso lo studio Minutolo del Sasso Capece;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 256/18/12 depositata il 10/10/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

26/02/2021 dal Consigliere Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza impugnata la CTR campana accoglieva l’appello proposto contro la sentenza di primo grado e in riforma della pronuncia della CTP dichiarava la legittimità dell’atto impugnato, consistente nella iscrizione ipotecaria prot. 102654/071 del 12.02.2010;

– ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il Riscossore.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia l’erronea e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2700 c.c. e art. 221 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto necessaria l’impugnativa di querela di falso della relata di notifica della cartella di pagamento prodromica all’iscrizione ipotecaria, – mentre la contestazione della contribuente si appuntava sul contenuto delle dichiarazioni rese al notificante da parte dei consegnatari, la veridicità delle quali era invece contestabile con il mero ricorso alla prova contraria, non risultando protetta dalla pubblica fede connessa all’attività estrinseca del notificante;

– nella fattispecie, sostiene la contribuente che le dichiarazioni rese dal consegnatario dell’atto sig. Buondonno Massimo fossero false in quanto lo stesso ebbe a dichiarare all’Ufficiale Giudiziario all’atto della notifica, contro verità, di essere famigliare convivente della sig. N.;

– il motivo è fondato;

– va premesso che questa Corte costantemente ritiene (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 187 del 11/01/2000; Sez. L., Sentenza n. 10089 del 01/08/2000; Sez. 3, Sentenza n. 18311 del 01/12/2003) che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l’atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela che giustifichi la presunzione di sollecita consegna;

presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l’atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario;

– ne deriva che il destinatario della notifica che intenda dar la prova contraria alla presunzione di sollecita consegna deve, in primo luogo, assumere di non aver ricevuto l’atto; in secondo luogo, dar prova della presenza meramente accidentale del consegnatario nel luogo della notifica;

– in ricorso per cassazione si sostiene che “nel suo ricorso in primo grado e su cui ha insistito nella successiva fase di appello” la sig. N. “ha sempre eccepito la nullità della relata di notifica in conseguenza delle false dichiarazioni resa dal consegnatario dell’atto, tale B.M., qualificatosi famigliare convivente del destinatario dell’atto” (pag. 6 del ricorso per cassazione, penultimo periodo); ancora, si precisa che la contestazione della ricorrente era diretta alle dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario, ritenute false “in ordine al suo rapporto di famigliarità e di convivenza con la medesima e fornendo altresì la prova contraria rispetto a tali false dichiarazioni con la ampia documentazione versata in atti…” (pag. 7 ricorso per cassazione, ultimo periodo); “con la conseguenza che l’atto da notificare non era pervenuto a conoscenza del destinatario come prescritto per legge” (pag. 8 del ricorso per cassazione, terzultimo periodo);

– parte ricorrente quindi sostiene sia di non aver ricevuto la cartella de qua (che non risulta esser stata impugnata con effetto sanante del vizio dedotto), sia che la pubblica fede dell’atto di notifica non ammanta anche il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese al soggetto notificante; di qui l’errore in diritto della CTR e la conseguente violazione del diritto alla prova contraria pure dedotto in ricorso;

– orbene, per ritenere la ritualità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto, dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona, cioè, a lui legata da un rapporto di convivenza, nè è sufficiente che nella relata di notifica il ricevente sia indicato come persona convivente. Infatti, non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dell’ufficiale giudiziario sono destinate a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte da lui medesimo o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte;

– sul punto, questa Corte da tempo ritiene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7763 del 20/07/1999; Cass. Sez. Lav., n. 8418 del 5/04/2018) che in caso di esecuzione della notificazione ex art. 139 c.p.c. nella casa di abitazione del destinatario, mediante consegna della copia dell’atto a familiare convivente, l’ufficiale giudiziario deve indicare le generalità della persona alla quale ha fatto la consegna e dare atto nella relata di notifica della dichiarazione del consegnatario in ordine al rapporto di convivenza, ma non è tenuto, invece, a fare ricerche in ordine alla sua effettività. La relata di notifica non fa prova fino a querela di falso della sussistenza di detto rapporto, essendo detta efficacia probatoria limitata alle attestazioni concernenti l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè – nella specie all’effettiva esistenza del rapporto di convivenza. Tuttavia, tali dichiarazioni, in quanto rese a pubblico ufficiale, sono assistite da una presunzione di veridicità, che deve essere superata da chi la contesti con la prova contraria;

in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (cfr. Cass. n. 1971/2017; Cass. n. 146/2014; Cass. n. 12181/2013;

– invero, la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante, Cass. n. 2421/2014; n. 19021/2013; n. 25860/2008; n. 13748/2003; n. 4590/2000);

– pertanto, nel ritenere anche il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese al notificante dal soggetto qualificatosi come B.M., nipote della ricorrente, oggetto di pubblica fede e conseguentemente negando alla contribuente il diritto di dar prova del contrario, la CTR ha commesso errore di diritto;

– il secondo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 132 n. 4 c.p.c., per avere la CTR omesso di prendere in esame le eccezioni e la prova contraria offerta dalla sig. N. riguardo la falsità delle dichiarazioni rese all’Ufficiale Giudiziario dal consegnatario dell’atto;

– alla luce della decisione del primo motivo di ricorso, il motivo in esame è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere;

in accoglimento del ricorso, la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; detto giudice dovrà quindi ammettere alla prova contraria la contribuente, valutando gli elementi di prova dedotti dalla stessa e all’esito decidere in ordine alla contrarierà a verità o meno delle dichiarazioni rese dal consegnatario all’Ufficiale giudiziario di cui sopra con riguardo al rapporto di parentela e convivenza con la contribuente.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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