Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16862 del 10/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 10/08/2020), n.16862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12050-2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARIDE CASINI;

– ricorrente –

contro

AGRIRICO SOCIETA’ AGRICOLA DI F.M. & C. S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 171/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2018, R.G.N. 446/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO DI MEO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il reclamo avverso la decisione resa dal Tribunale di Modena in sede di opposizione nei confronti dell’ordinanza con cui era stata respinta la domanda avanzata da B.E. volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatogli dalla Agririco Società Agricola di F.M. & C. s.s. in quanto ritorsivo e la conseguente condanna della resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a risarcirgli il danno subito nella misura delle retribuzioni maturate dall’illegittima espulsione sino all’effettiva reintegra.

Il ricorrente aveva peraltro chiesto, in via subordinata, che venisse dichiarata l’insussistenza del fatto posto a fondamento del provvedimento espulsivo e condannata la società a reintegrarlo oltre che a corrispondergli una indennità risarcitoria nel limite massimo delle dodici mensilità, ovvero che, ritenuta la sussistenza del fatto, ma l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, fosse dichiarato risolto il rapporto con la corresponsione di una indennità nella misura massima di ventiquattro mensilità ovvero infine che, in via ulteriormente subordinata, venisse accertata la violazione del requisito della motivazione della procedura conciliativa L. n. 604 del 1966, ex art. 7 con le conseguenze risarcitorie legalmente previste.

In particolare, il Tribunale, in sede di opposizione, aveva ritenuto che la mancanza di motivazione del licenziamento desse luogo ad una ipotesi di inefficacia dello stesso con conseguente applicabilità della tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6.

Tale conclusione è stata condivisa dalla Corte d’Appello che ha reputato, altresì, corretta la ritenuta sussistenza del giustificato motivo oggettivo e, quindi, l’applicabilità del disposto dell’art. 18, comma 6, in combinato disposto con il quinto della L. n. 300 del 1970 con la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente condanna della resistente alla corresponsione di un’indennità commisurata a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.

1.1. Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.E., affidandolo a sei motivi.

1.2 La Agririco Società Agricola di F.M. & C. s.s., è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2,L. n. 300 del 1970, art. 18 e artt. 1418,1343,1344 e 1345 c.c., per aver la decisione di secondo grado affermato che, in presenza di licenziamento impugnato senza alcuna motivazione, al lavoratore possano essere accordate le tutele graduate di cui all’art. 18, comma 5.

Il motivo non può trovare accoglimento.

1.1. Parte ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d’appello, con una applicazione letterale della normativa codicistica in tema di licenziamento e senza aderire, invece, ad una interpretazione sistematica, abbia condiviso l’applicazione dell’art. 18, coma 5 disposta dal Tribunale versandosi in ipotesi di licenziamento da ritenersi inefficace per difetto di motivazione.

La piana lettura testuale della disposizione considerata induce, invece, a reputare corretto l’operato sia in sede di opposizione che di reclamo atteso che la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18. comma 1 trova applicazione esclusivamente con riguardo al licenziamento dichiarato nullo nelle ipotesi peculiari ivi previste ovvero inefficace in quanto comunicato oralmente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29102/2019).

Orbene, la violazione di legge lamentata non ricorre di certo nel caso di specie atteso che parte ricorrente lamentava il difetto di motivazione del licenziamento dovuto alla mera evocazione di una previsione della contrattazione collettiva priva del riferimento a fatti specifici da cui sarebbe discesa la violazione dell’art. 1.

La ritenuta sussistenza del difetto di motivazione per effetto del mero richiamo ad una norma contrattuale viene considerata circostanza pacifica da parte della Corte.

In particolare, va osservato, poi, come la Corte d’appello, nel ritenere pacifico il difetto di motivazione fondato sul presupposto del mero richiamo ad una disposizione contrattuale, abbia correttamente applicato il disposto di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 2, commi 1, 2 e 3 che sanziona con l’inefficacia il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e, quindi, anche al licenziamento privo di motivazione, concludendo per l’infondatezza del motivo di reclamo di parte ricorrente che ne sosteneva la nullità sotto tale profilo. Ha, poi, ulteriormente argomentato al riguardo affermando che, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 6, nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione si applica il regime di cui all’art. 18, comma 5 ma con attribuzione al lavoratore di una indennità onnicomprensiva determinata da un minimo di sei ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 nonchè artt. 1343,1344,1345 e 1418 c.c. e art. 230 bis c.c., per aver la Corte ritenuto legittima la clausola del contratto collettivo per i dipendenti delle imprese agricole e florovivaiste, che consente al datore di lavoro di licenziare un dipendente a tempo indeterminato per consentire “l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta o il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari quali: figli, fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati, e nipoti”, ravvisando in tale scelta datoriale un legittimo giustificato motivo oggettivo di licenziamento ovvero una delle “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3.

2.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente al riguardo rileva di aver chiesto le tutele accordate dall’art. 18 comma 1, ovvero, in via subordinata, dal combinato disposto dei commi 7 e 4 medesimo articolo, alla luce della manifesta insussistenza giuridica, oltre che fattuale, del fatto posto a base del licenziamento, unicamente alla luce della norma della contrattazione collettiva per l’incremento del nucleo familiare sopra descritto, ed allegando, in particolare, la violazione da parte della norma collettiva del disposto di cui all’art. 1418 c.c..

2.2. Orbene, giova premettere, al riguardo, che lo schema della disposizione contrattuale di cui all’art. 72 CCNL operai agricoli e florovivaisti, secondo cui, “il licenziamento per giustificato motivo è determinato… Da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali… l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi” in combinato disposto con l’art. 27 che precisa cosa deve intendersi per familiari, è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto rispondente a determinate legittime esigenze, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza nel singolo regolamento contrattuale di elementi patologici, volti ad aggirare, con intento fraudolento, disposizioni di legge e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418 c.c., comma 2.

L’accertamento della illiceità del singolo contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico, costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (in altro contesto ma con motivazione sovrapponibile, V. Cass. c, n. 13305 del 28/05/2018).

Nel caso di specie, la Corte d’appello, nel disattendere il motivo di impugnazione, sulla base dei medesimi argomenti addotti dal giudice di primo grado, ha rilevato in particolare che l’inserimento di un familiare in luogo di un dipendente costituisca un’ipotesi tipizzata di riorganizzazione aziendale in quanto consente la riduzione e, comunque, il contenimento dei costi di gestione, in ragione delle caratteristiche delle prestazioni del familiare che, nell’ambito dell’impresa, vengono rese commisuratamente agli utili e dagli incrementi dell’azienda (art. 230 bis. c.c.) quindi a fronte di un compenso certamente inferiore rispetto a quello dovuto ad un lavoratore subordinato.

Consegue a tale argomentazione, secondo la Corte, che deve condividersi la conclusione del giudice di primo grado, e, pertanto, non può ritenersi la nullità in astratto della disposizione e la conseguente “manifesta insussistenza” del fatto posto a fondamento del licenziamento.

3. Mediante il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1371 c.c. per avere la Corte interpretato la clausola della contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese agricole florivivaiste, che consente al datore di lavoro di licenziare un dipendente a tempo indeterminato per consentire l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore, estensibile, de plano, alle società e, in particolare, alle società semplici indipendentemente anche dalle loro dimensioni.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Giova premettere, in proposito, che l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 5288 del 6 marzo 2018).

D’altro canto, per costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale può rilevare ed essa non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni, talchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (confronta sul punto, Cass. n. 11254 del 10/05/2018).

Nel caso di specie, in particolare, la Corte del riesame, nel disattendere il motivo di impugnazione, ha ritenuto pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal giudice 1 di primo grado, rilevando che, da un lato, la disposizione pattizia non distingue in alcun modo fra datore di lavoro organizzato in forma individuale e datore di lavoro organizzato in forma societaria e, d’altro canto, la società semplice costituisce lo strumento tipico attraverso il quale gli imprenditori agricoli perseguono in comune l’esercizio dell’impresa. Ne discende, ad avviso del Collegio, che non risultano ostacoli all’interpretazione estensiva della disposizione come riferita immediatamente agli imprenditori organizzati in forma individuale od in forma di società semplice e, conseguentemente, anche sotto tale profilo deve essere esclusa la manifesta insussistenza del fatto.

Tali considerazioni, ad avviso di questa Corte, in quanto immuni da vizi logici, devono reputarsi conformi al dettato normativo e l’interpretazione offerta dalla corte sottratta al sindacato di legittimità.

4. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza per avere la stessa omesso di pronunciarsi, in relazione all’art. 112 c.p.c., sul motivo di impugnazione con il quale si censurava la decisione di primo grado per non aver accertato e dichiarato l’insussistenza manifesta del fatto posto a base licenziamento per giustificato motivo oggettivo del reclamante, insussistenza fondata sia sull’assenza di sostituzione richiamata dalla Corte da parte di un familiare sia sul fatto che la qualità di socio amministratore della società datrice di lavoro, costituita con le modalità della società semplice, poneva quest’ultimo al di fuori della fattispecie prevista dalla contrattazione collettiva come giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

4.1. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata sempre sensi dell’art. 112 per aver la Corte attribuito rilievo come base del giustificato motivo oggettivo alla situazione di crisi economica della società, dedotta per la prima volta in sede giudiziale, essendosi in precedenza conferito rilevanza esclusivamente alla sostituzione del ricorrente con un parente.

4.2. Con il sesto motivo si deduce l’omessa pronunzia ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, numero 4, per aver ritenuto la corte rilevante la richiamata situazione di crisi economica della società datrice tanto da escludere la manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo e quindi ritenuto il diritto del ricorrente alle tutele di cui all’art. 18, commi 7 e 4 Statuto dei lavoratori.

4.3. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati.

Va premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 30684 del 21/12/2017), in sede di cassazione va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Soltanto nel primo caso, si verte, infatti, in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la Suprema Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità può essere effettuato esclusivamente il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Si vedano, altresì, circa i limiti della pronuncia del giudice e il corrispondente sindacato di legittimità, Cass. n. 455 del 11/01/2011; Cass. n. 18868 del 24/09/2015; Cass. n. 21720 del 06/09/2018).

Orbene, nel caso di specie, deve escludersi il difetto di pronunzia lamentato da parte ricorrente dovendo, piuttosto, reputarsi sussistente una pronunzia implicita, non avendo avuto ad oggetto l’accertamento della medesima la concreta sostituzione del reclamante con un familiare indicato dalla società datrice di lavoro e d’altra parte essendo tale circostanza negata dalla stessa parte ricorrente la quale asserisce che la qualità di socio amministratore della società datrice in quanto società semplice poneva il familiare sostituto per ciò stesso al di fuori della fattispecie prevista dalla contrattazione collettiva come giustificato motivo oggettivo.

D’altro canto deve rilevarsi che l’eventuale insussistenza dell’effettiva sostituzione rappresenta questione di fatto incensurabile in sede di legittimità e comunque non rientrante nella verifica dei presupposti costitutivi della fattispecie e quindi inidonea a determinare la manifesta insussistenza del fatto richiamata da parte ricorrente, attenendo invece alla materialità degli accadimenti come verificatasi in concreto, valutazione, questa, si ribadisce, sottratta al sindacato di legittimità.

A conclusioni non dissimili si perviene con riguardo alla lamentata insussistenza della situazione di crisi economica ovvero all’irrilevanza della stessa in quanto dedotta per la prima volta in sede giudiziale; la Corte ha, infatti, motivato proprio in punto di applicazione della normativa collettiva facendo riferimento alla riduzione o comunque al contenimento dei costi di gestione in ragione delle caratteristiche della prestazione familiare che viene commisurata agli incrementi dell’azienda e quindi a fronte di un compenso certamente inferiore rispetto a quello dovuto ad un lavoratore subordinato.

Rispetto a tale accertamento la situazione di grave crisi economica indicata in sentenza deve ritenersi esclusivamente un argomento introdotto ad abundantiam dalla Corte alla luce del rilievo che, rispetto ad essa può assumere la possibilità di sostituire un dipendente con un familiare.

5. Per quanto attiene infine alla descritta omessa pronuncia con riguardo all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, circa il sesto motivo di impugnazione con il quale il reclamante censurava la sentenza di primo grado per aver appunto ritenuto sussistente una situazione di crisi economica della società datrice va rilevato che non può reputarsi soltanto apparente la motivazione avendo la Corte dato conto del fatto che l’istruttoria testimoniale aveva dimostrato che la società aveva subito gli effetti in una crisi economica generalizzata nel campo dell’allevamento di suini che aveva comportato la riduzione di uno dei dipendenti alla riorganizzazione della logistica secondo quanto dichiarato dai testi Bo. e V..

Va rilevato, al riguardo, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29721 del 15/11/2019) se è vero che in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, può configurarsi una assenza di motivazione in termini di motivo di nullità della sentenza soltanto quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

In particolare, può ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (sul punto, Cass. n. 27112 del 25/10/ 2018).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, ha dato conto del proprio iter argomentativo in modo ampio così non incorrendo nel vizio di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed ha motivato in ordine al ritenuto rilievo della crisi economica, da valutarsi unitamente alla previsione della contrattazione collettiva circa la possibilità di sostituire un dipendente dell’azienda agricola con un familiare, pur avendo ritenuto, poi, che il mero richiamo tralaticio alla disposizione del CCNL si estrinsecasse in un difetto di motivazione atto a determinare l’inefficacia del licenziamento con le conseguenze di cui all’art. 18, comma 5 St.Lav.

5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto.

5.1. Nulla per le spese essendo parte ricorrente rimasta intimata.

5.2. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – bis e 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2020

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