Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16862 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 10/08/2016), n.16862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5735-2013 proposto da:

LAZZATI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.

R.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO

ARIA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIAT – SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA in persona

della procuratrice Dott.ssa B.O., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GAIA VACCARI, MARCO PAOLO CAPRILE giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

LLOYD ITALICO DIVISIONE TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 743/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/02/2012, R.G.N. 363/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato CHIARA ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2006 la Lazzati S.p.a. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Legnano, la SIAT S.p.a., e la Lloyd Italico – Divisione Toro Assicurazioni S.p.a., chiedendone la condanna, quali coassicuratrici, al pagamento della rispettiva quota di danno subito dall’attrice a seguito di un sinistro che aveva coinvolto un macchinario di sua proprietà, verificatosi il (OMISSIS), così come accertato con sentenza n. 249/2005 del medesimo Tribunale nei confronti della SAI Assicurazioni S.p.a., delegataria ex art. 6 dei patti speciali allegati alla polizza e alla quale il sinistro era stato denunciato.

Le società convenute, nel costituirsi, eccepirono la prescrizione ex art. 2952 c.c., comma 2, e conclusero per il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, con sentenza n. 117/08, accolse l’eccezione di prescrizione e compensò per intero tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione Lazzati S.p.a. propose gravame, cui resistettero le appellate.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 febbraio 2012, rigettò l’impugnazione e compensò interamente tra le parti le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Lazzati S.p.a, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la SIAT – Società Italiana Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a..

Lloyd Italico – Divisione Toro Assicurazioni S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, lamentando “insufficiente motivazione ed errata applicazione dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art. 1911 c.c. – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha rigettato l’appello da essa proposto sul rilievo che “trattandosi nel caso concreto di obbligazione parziaria, cioè divisibile, per natura (debito pecuniario) e per volontà dei contraenti (art. 1314 c.c.), l’atto interruttivo della prescrizione non si estende al debitore che non ne sia destinatario, diversamente da quanto previsto per le obbligazioni solidali (art. 1310 c.c.) e per quelle indivisibili (art. 1317 c.c.). Tale contesto normativo rende preferibile la lettura più recente del Supremo Collegio in subiecta materia (Cass. n. 1754/05) e comporta senz’altro il rigetto dell’appello)”.

Rappresenta l’appellante che l’art. 6 dell’allegato n. 2 della polizza stipulata dalla Lazzati S.r.l., ora Lazzati S.p.a., presso l’Agenzia n. (OMISSIS) della SAI Assicurazioni in data 29 dicembre 2000, relativo alla “clausola di coassicurazione”, prevede che le somme siano ripartite in coassicurazione tra la SAI, delegataria, e la SAI e la Lloyd Italico, coassicuratrici, e che “tutti i rapporti inerenti al presente contratto verranno svolti dalla Assicurata unicamente nei confronti della Delegataria la quale dovrà informare le Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri riguardi tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per conto comune sia per quanto concerne l’applicazione ed esazione dei premi, sia per quanto concerne la liquidazione dei danni”.

Rappresenta la ricorrente di aver, proprio in virtù di tale clausola, intrattenuto tutti i rapporti relativi alla denuncia del sinistro verificatosi il (OMISSIS) e alle successive fasi inerenti alla richiesta di liquidazione dei danni con la delegataria, in perfetta buona fede e nella convinzione che la polizza in questione la legittimasse ad evitare di coinvolgere in via diretta anche le altre coassicuratrici, che sarebbero state informate dalla SAI ed avrebbero ritenuto validi ed efficaci anche nei loro confronti gli atti compiuti dalla predetta e di aver, sempre per tali ragioni, ritenuto di citare in giudizio la sola SAI.

Sostiene la Lazzati S.p.a. che, in base ad un’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. della clausola di coassicurazione in parola, dovrebbe ritenersi del tutto corretto il comportamento tenuto da essa ricorrente, che ha reputato di dover intrattenere i suoi rapporti, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, soltanto con la società delegataria.

Pertanto la ricorrente pone al vaglio di questa Corte la questione attinente al se il termine di prescrizione relativo alla denuncia del sinistro, inviata alla sola delegataria, sia stato interrotto anche nei confronti delle società coassicuratrici, sia per effetto delle comunicazioni di sinistro e di richiesta di risarcimento dei danni, sia per la successiva instaurazione dell’azione giudiziaria.

1.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

Questa Corte, con la sentenza n. 13661 del 30/05/2013, ha affermato che, in tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta “clausola di delega”, la richiesta di pagamento effettuata dall’assicurato anche nell’interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato – nei confronti della compagnia “delegataria” è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti. Nella motivazione della richiamata decisione si è osservato che, come affermato dalle sentenze della Cassazione dell’11 febbraio 2002, n. 1885 e del 2 aprile 2001, n. 4799, “secondo la nozione che ne dà la norma dell’art. 1911 c.c., il contratto di coassicurazione si ha qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle medesime cose “sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate”, per cui ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori. Si realizza in tal modo – come bene è stato evidenziato in dottrina – una struttura oggettivamente unitaria del negozio (avente ad oggetto il medesimo rischio ovvero rischi diversi riguardanti lo stesso bene), ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d’accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso (ex plurimis Cass. n. 9786/95; Cass. 5673/90; Cass. n. 2923/83; Cass. n. 1038/80). Quanto alla forma del contratto, questo giudice di legittimità ha più volte precisato (Cass. n. 4500/85; Cass. n. 661/88; Cass. n. 183/99) che la coassicurazione non può essere esclusa per il fatto che la polizza sia stata sottoscritta da uno soltanto degli assicuratori, piuttosto che da tutti i coassicuratori, precisandosi in proposito che la forma scritta (art. 1888 c.c.) è richiesta non “ad substantiam” bensì “ad probationem”, per cui essa può risultare anche “aliunde” e da scritti diversi dalla medesima polizza. La sottoscrizione della polizza da parte di uno soltanto degli assicuratori, che dichiari di assumere con altri pro quota l’obbligazione di pagamento dell’indennità, può derivare dal fatto che tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi il potere di stipulare il contratto anche in nome e per conto degli altri, mediante attribuzione al sottoscrittore di un potere di rappresentanza in virtù di c.d. clausola di delega o di guida (generalmente inquadrata nello schema del mandato con rappresentanza), la quale può, nella prassi, comprendere pure l’incarico di gestire la polizza, con delega a compiere, altresì, una serie di altri atti successivi, quali la riscossione e la ricezione di comunicazioni dell’assicurato, il rilascio di dichiarazioni e quietanze nonchè, eventualmente, il pagamento dello stesso indennizzo. Il patto di polizza, che, oltre ad affidare ad uno dei coassicuratori la gestione del rapporto (cosiddetta clausola di delega), lo incarichi di “trattare direttamente” le controversie con l’assicurato, comporta che detto coassicuratore, evocato dall’assicurato in giudizio anche per il pagamento della quota dell’indennità di pertinenza dell’altro coassicuratore, è legittimato a resistere alla relativa pretesa in rappresentanza di quest’ultimo, e, quindi, ha diritto di rivalersi nei confronti del medesimo della corrispondente quota delle spese processuali, ai sensi dell’art. 1720 c.c., comma 1, trattandosi di spese occorrenti per l’esecuzione di quel mandato (Cass. n. 8400/93).

Tuttavia, pur in presenza di clausola di delega, nella più ampia sua estensione della rappresentanza in giudizio al coassicuratore delegatario, costui non diviene obbligato in solido verso il contraente assicurato, ma continua ad essere tenuto in proprio nei limiti della quota di sua pertinenza (Cass. n. 1712/2000) e, per il resto, in nome e per conto degli altri coassicuratori”. Si è pure affermato che “La coassicurazione, che può trovare la sua fonte anche in unico contratto dell’assicurato con i coassicuratori, può essere stipulata anche da uno solo degli assicuratori in nome e per conto degli altri, oltre che in proprio, qualora egli sia investito di un potere di rappresentanza a norma dell’art. 1387 c.c. e segg. (cosiddetta clausola di delega o di guida). La sottoscrizione della polizza da parte di una sola impresa assicuratrice non esclude quindi di per sè la coassicurazione, in quanto la sottoscrizione degli assicuratori non intervenuti può essere sostituita dalla spendita, non necessariamente espressa ma inequivocabilmente desumibile dal contratto, del loro nome da parte della compagnia firmataria, e l’eventuale difetto del potere di rappresentanza non comporta la trasformazione del contratto stipulato come coassicurazione in un contratto di assicurazione con la sola compagnia stipulante, ma solo una responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 1398 c.c.. Costituisce inequivocabile manifestazione della spendita del nome degli altri assicuratori da parte della compagnia firmataria l’indicazione nel contratto delle quote di rischio assicurate da ciascuno degli assicuratori” (Cass. 12 luglio 2005, n. 14590).

E’ stato inoltre precisato che “In tema di assicurazione contro i danni, l’atto scritto con cui l’assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell’indennità è riconducibile alle comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la “clausola di delega”, anche della rappresentanza dell’altro assicuratore in ordine a tutte le “comunicazioni contrattuali”, è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l’abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell’indennizzo a carico del coassicuratore “delegante” (Cass. 19 maggio 2004, n. 9469 e Cass. 5 agosto 1993, n. 8551). Ancora “In materia di coassicurazione, la clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita l’impresa delegata, quando sia previsto che solo con essa l’assicurato debba svolgere i rapporti inerenti al contratto, a ricevere l’atto con cui lo stesso assicurato da notizia del verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell’indennità, con la conseguenza che l’atto medesimo interrompe la prescrizione anche in riferimento alla quota dell’indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti” (Cass. 28 agosto 2000, n. 11228).

1.2. Può affermarsi, dando continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità già richiamato (v., tra le decisioni più recenti, Cass. 30/05/2013, n. 13661), che Patto con cui l’assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell’indennità nei confronti della compagnia “delegataria” è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè – come nel caso all’esame, in base alla predetta clausola – sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano “svolti” dall’assicurato unicamente nei confronti della delegataria, tenuta a informare le compagnie coassicuratrici.

1.3. Va poi pure esaminata l’ulteriore questione relativa alla idoneità dell’atto di citazione in giudizio della sola compagnia delegataria ad interrompere la prescrizione nei confronti delle compagnie coassicuratrici deleganti.

1.3.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel contratto di coassicurazione la domanda di indennizzo proposta nei confronti del coassicuratore delegato alla gestione della polizza per effetto della cosiddetta clausola “di guida” o “di delega” non interrompe la prescrizione nei confronti degli altri assicuratori, sia perchè l’assicuratore delegato non ha la rappresentanza processuale degli altri assicuratori ove ciò non sia espressamente convenuto mediante rilascio di procura “ad lites” ai sensi dell’art. 77 c.p.c., sia perchè in tema di coassicurazione non è applicabile la disposizione dell’art. 1310 c.c. dettata per le obbligazioni solidali, in quanto, per effetto della norma contenuta nell’art. 1911 c.c., ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. Tuttavia, la citazione in giudizio dell’assicuratore delegatario da parte dell’assicurato assume il valore di costituzione in mora dei coassicuratori, in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi al suddetto assicuratore conferita (Cass. 29/11/2004, n. 22386).

Va in questa sede al riguardo precisato che, qualora l’atto di citazione abbia i requisiti dell’atto di costituzione in mora, lo stesso, anche se diretto alla sola compagnia delegataria, priva del potere di rappresentanza processuale delle compagnie coassicuratrici, come nel caso di specie (non essendo il contrario neppure dedotto, peraltro, dalla ricorrente), se è pur vero che non determina l’interruzione della prescrizione con l’effetto (eventualmente) permanente di cui al combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 1, e dell’art. 2945 c.c., comma 2, in quanto tale interruzione opera a favore e in danno dei soggetti processuali, tranne che la legge non disponga altrimenti (v. art. 1310 c.c. e Cass. 7/04/1983, n. 2449), non potendo incidere sulla sfera di terzi estranei al giudizio, tuttavia, un siffatto atto di citazione è idoneo a determinare l’effetto interruttivo istantaneo a norma dell’art. 2943 c.c., u.c. anche nei confronti dei coassicuratori, proprio in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi conferita all’assicuratore delegatario.

1.4. Nella specie la Corte di merito, esaminata la clausola di cui all’art. 6 dei patti speciali allegati alla polizza in questione, e rilevato che la stessa “indica SAI come delegataria rispetto alle due coassicuratrici” e che “ciascuna di esse risponde limitatamente alla quota di rischio presa in carico… senza vincolo di solidarietà”, affermando che “trattandosi nel caso concreto di obbligazione parziaria, cioè divisibile, per natura (debito pecuniario) e per volontà dei contraenti (art. 1314 c.c.), l’atto interruttivo della prescrizione non si estende al debitore che non ne sia destinatario, diversamente da quanto previsto per le obbligazioni solidali (art. 1310 c.c.), non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati.

2. Stante la fondatezza dell’unico motivo proposto, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto sopra evidenziati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA