Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16861 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19746-2014 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA
67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA, che la rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO
43, presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente-
avverso la sentenza n. 550/2014/1 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/02/2021 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.
Fatto
RITENUTO
Che:
B.L. impugnava l’intimazione di pagamento relativa ad irpef 1993 deducendo l’omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, e ricorre a questa Corte contro il rigetto del ricorso e dell’appello pronunciati rispettivamente dalla CTP di Roma e dalla CTR del Lazio.
Si costituisce Equitalia Sud con controricorso.
Successivamente, dopo avere aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, la contribuente depositava atto di rinuncia al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con i motivi di ricorso la contribuente deduceva vizi della notifica della cartella presupposta, nonchè del contenuto della cartella stessa.
La contribuente ha, successivamente, rinunciato al ricorso avendo aderito alla procedura di definizione agevolata ex D.L. 119 del 2018.
L’atto di rinuncia è stato notificato all’Avvocatura dello Stato per conto di Equitalia. Occorre, pertanto, dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta rinuncia, con compensazione delle spese. Non sussistono i presupposti per il pagamento del “doppio contributo”, ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta rinuncia.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021