Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16861 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 10/08/2016), n.16861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5272-2013 proposto da:

C.P., (OMISSIS), P.A. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI MALATESTA 5,

presso Io studio dell’avvocato STEFANIA MACINA, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCO ANTONIOLI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.I. SPA, (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore

I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175 (DIREZIONE

AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE), rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANFRANCO MAZZA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/01/2012, RG.N. 1412/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato FRANCO ANTONIOLI;

udito l’Avvocato ROSSANA CLAVELLI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale penale di Cremona, con sentenza depositata il 2 febbraio 1982, accertava che nel 1977 si era sviluppato un incendio nel fienile della cascina “(OMISSIS)” sita in (OMISSIS), di proprietà dei fratelli S. e R.F., probabilmente a causa di autocombustione del fieno in essa ammassato. Sul luogo si erano recati, oltre ai Carabinieri di Casalbuttano, i Vigili del Fuoco di Cremona, i quali avevano circoscritto e quindi spento le fiamme ed avevano poi disposto che il fieno e la paglia fossero trasportati altrove e a tal fine avevano chiesto l’ausilio di alcuni trattori con rimorchio. Uno di tali mezzi di trasporto, messo a disposizione dall’agricoltore C.P., amico dei proprietari di detta cascina, era guidato dal trattorista G.L., dipendente del C.. Effettuato il primo carico, il trattore guidato dal G. stava procedendo dal cortile verso la pubblica via per raggiungere il campo sportivo comunale, dove doveva essere scaricato il foraggio; quando la motrice di quel veicolo aveva raggiunto l’androne di uscita, uno dei muri perimetrali del fienile era crollato, provocando lo sfondamento del tetto dell’androne e la rovina del muro divisorio tra la proprietà R. e la proprietà contigua. Quattro persone che si trovavano a ridosso di tale muro erano state colpite dalle macerie, riportando lesioni rivelatesi mortali per due di esse tra cui il portalettere Co.Eg.. Il predetto Tribunale accertava che la causa immediata della rovina dell’edificio era stato un urto da ascriversi sicuramente al rimorchio trainato dal trattore condotto dal G. e, pertanto, dichiarava quest’ultimo colpevole del reato di omicidio colposo plurimo e lo condannava alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituitesi, da liquidarsi in separata sede civile, assegnando alla parte civile M.A. una provvisionale provvisoriamente esecutiva.

Questo accertamento di fatto veniva confermato dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza depositata il 15 maggio 1983 che riformava però la sentenza di primo grado ritenendo a carico della vittima Co.Eg. il concorso di colpa nella misura del 20%, risultando accertato che questi si era addentrato a curiosare senza motivo nell’interno della cascina nonostante l’evidente situazione di pericolo e i ricevuti solleciti ad allontanarsi. La predetta Corte, in motivazione, in relazione all’eventuale sussistenza di concorsi colposi altrui, riteneva che le testimonianze raccolte e le risultanze obiettive non sembravano giustificare le accuse di corresponsabilità rivolte dall’appellante ai Carabinieri, ai Vigili Urbani e ai Vigili del Fuoco ed accertava che una notevole entità della colpa era indubbiamente ascrivibile per l’accaduto ai fratelli Rottoli, proprietari della cascina, che avevano senza i prescritti controlli ammassato la materia che, incendiandosi, era stata la causa prima e fondamentale dell’occorso.

Così definito il procedimento penale, venivano promossi tre giudizi civili, aventi rispettivamente RG n. 1863/85, RG n. 2716/85 e RG n. 392/87, successivamente riuniti.

Posto che il Tribunale civile di Brescia, con sentenza depositata il 30 marzo 2006, non impugnata sul punto, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al giudizio avente RG n. 2716/85, definito con transazione, e che la Corte di merito, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l’estinzione del giudizio RG n. 392/87 e tale statuizione non è stata qui censurata, l’attenzione va dannai focalizzata sulla sola causa RG n. 1863/85, alla quale soltanto espressamente si riferisce il ricorso all’esame (v. ricorso p. 13).

Nella causa da ultimo indicata l’Amministrazione delle poste e delle Telecomunicazioni (oggi P.I. S.p.a) agiva in rivalsa ex art. 1916 c.c., quale assicuratore ex lege dei propri dipendenti, nei confronti di G.L. (oggi eredi legittimi dello stesso, P.A. e G.M.) e di C.P., ritenuti responsabili del sinistro in cui era deceduto il proprio dipendente Co.Eg., per il recupero della somma di Lire 53.673.365, oltre rivalutazione ed interessi, pari alla capitalizzazione della rendita annua concessa agli eredi dello stesso.

Il convenuto G. si costituiva deducendo che la responsabilità doveva essere ripartita con altri soggetti che avevano concorso alla causazione dell’evento dannoso, compresa la parte lesa, chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la ripartizione delle somme dovute all’Amministrazione delle poste in proporzione delle rispettive responsabilità a carico di tutti i responsabili; chiedeva, altresì la riunione della causa al giudizio promosso dagli eredi Go. e l’autorizzazione a chiamare in causa S. e R.F., quali proprietari dell’edificio crollato, del Ministero dell’Interno per l’appuntato dei Carabinieri Stefano Dal Cero e per il comandante dei Vigili del Fuoco, nonchè del Comune di (OMISSIS) per il vigile T..

Si costituiva anche C.P. che contestava ogni responsabilità sia ex art. 2054 c.c. che ex art. 2049 c.c., essendosi interrotto ogni rapporto di committenza con il dipendente, avendo questi agito su richiesta e secondo le direttive delle autorità pubbliche; in subordine, chiedeva che la responsabilità venisse ripartita sia con i comproprietari del trattore e contitolari dell’azienda agricola, L. e C.A., sia con i fratelli R., proprietari della cascina, sia con le autorità intervenute che avrebbero dovuto assumere le misure necessarie ad impedire l’accesso di estranei all’interno della cascina, previa autorizzazione della loro chiamata in causa.

Il G.I. rigettava le istanze volte alla chiamata dei terzi e disponeva la riunione delle cause già richiamata.

La sentenza civile di primo grado, per quanto ancora rileva in questa sede, dava atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra alcune parti, riteneva infondata l’eccezione di estinzione dei giudizi RG n. 2716/85 e RG. n. 392/87 proposta dal Ministero dell’Interno, dichiarava la responsabilità dell’evento dannoso in questione a carico di G.L., C.P., Co.Eg., S. e R.F., e precisamente nella misura del 50% a carico degli eredi di G.L. e C.P., nella misura del 20% a carico di Co.Eg. e nella misura del 30% a carico di S. e R.F.; conseguentemente condannava gli eredi di G.L. nelle persone di P.A. e G.M., in solido con C.P., a corrispondere a P.I. S.p.a. la somma di Euro 27.720,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come precisato in quella sentenza; condannava S. e R.F. a rifondere agli eredi di G.L. e C.P. la quota pari al 30% di quanto dovuto alla parte attrice in forza di quella decisione; rigettava le domande proposte nei confronti del Ministero dell’Interno e del Comune di (OMISSIS) e regolava le spese di lite tra le parti.

Avverso tale decisione proponevano appello F. e R.S..

Si costituivano C.P., P.A. e G.M. che proponevano, a loro volta, appello incidentale.

Si costituivano pure, con istinti controricorsi, P.I. S.p.a. e il Ministero dell’Interno e quest’ultimo proponeva anche appello incidentale, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo erroneamente, a suo avviso, l’inscindibilità dei giudizi riuniti, aveva disatteso l’eccezione di estinzione della causa RG n. 392/87. Si costituivano altresì C.A. e gli eredi di C.L. chiedendo l’estromissione dal giudizio e, in subordine, la declaratoria di inammissibilità dell’appello in relazione alla loro posizione, non essendo stata proposta alcuna domanda nei loro confronti in seguito alle transazioni intervenute.

Restavano contumaci gli appellati che avevano definito con transazione l’azione risarcitoria promossa con la causa RG n. 2716/85. La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 27 gennaio 2012, in accoglimento dell’appello incidentale del Ministero dell’Interno, dichiarava estinto il giudizio di primo grado RG n. 392/87; rigettava l’appello principale proposto da F. e R.S.; rigettava l’appello incidentale proposto da P.A. e G.M. (quali eredi di Luigi G.); revocava i capi f) e i) della sentenza impugnata; confermava i capi a), b), d) limitatamente all’accertamento della responsabilità a carico di G.L. e C.P., e), g) e h) e regolava le spese di lite tra le parti.

Avverso la sentenza della Corte di merito P.A. e G.M. (eredi di G.L.) nonchè C.P. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Ha resistito con controricorso P.I. S.p.a..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 654 c.p.c., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la responsabilità del G. discende dall’accertamento irrevocabile in sede penale che fa stato nei suoi confronti, sostenendo che le sentenze penali prodotte in carta semplice “difettano di qualsiasi prova circa la loro definitività e il loro passaggio in giudicato” e sostengono che in ogni caso Poste Italiane S.p.a. non è stata parte nel processo penale e quindi nel procedimento civile dalla stessa proposto contro G.L. (ed ora i suoi eredi) e C.P., le sentenze penali non avrebbero alcuna efficacia nè potrebbe invocarsi l’applicazione degli artt. 654 e 651 c.p.p., che, costituendo eccezione al principio di autonomia e di separazione dei procedimenti penali e civili o amministrativi, non potrebbero applicarsi per analogia.

2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.”, sostenendosi che, non essendo opponibili le sentenze penali ed essendo stato dato per scontato, sulla base di tali sentenze, che il G. urtò con il trattore l’immobile oggetto dell’incendio, la sentenza impugnata difetterebbe di ogni motivazione sul punto, in mancanza di ogni riferimento alla dinamica dei fatti che dimostri la responsabilità del predetto.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè se il G. abbia urtato l’immobile”. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dà per scontato, sulla base delle sentenze penali, a loro avviso non opponibili e che non farebbero stato, che il trattore del G. abbia urtato il manufatto causandone o concausandone il crollo; sostengono che tale assunto sarebbe contraddetto dalla c.t.u. espletata nel primo grado del processo civile e dalla successiva integrazione dell’ausiliare denominata “verifica delle conclusioni” e che i testimoni escussi avrebbero escluso l’urto tra il trattore o il rimorchio e il pilastro.

4. I primi tre motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.

Osserva il Collegio che le questioni sollevate con il primo motivo risultano inammissibili per novità, non avendo i ricorrenti precisato quando e in che termini le stesse siano state sollevate nel giudizio di merito, tanto più che i predetti hanno, nel mezzo all’esame, dedotto che l’efficacia del giudicato penale nell’ambito di questo giudizio civile sarebbe stata motivata già dal Tribunale con il richiamo all’art. 654 c.p.c..

Peraltro i motivi all’esame si basano sostanzialmente sulla contestazione dei fatti già accertati in sede penale e a tale ricostruzione, nel decidere la controversia all’esame, si è comunque espressamente richiamata la Corte di merito, che ha pure riportato in sentenza la vicenda come cristallizzata in sede penale. A quanto precede consegue l’infondatezza del secondo e del terzo motivo, evidenziandosi, in relazione a quest’ultimo, la genericità delle doglianze proposte, essendosi i ricorrenti limitati a riportare solo due frasi tratte dalla relazione del C.T.U. ing. P., estrapolate dall’ampio contesto in cui sono inserite e, pertanto, di per sè poco significative, nè sono indicati i testi e neppure riportate le deposizioni degli stessi cui si fa riferimento a supporto delle censure proposte.

5. Con il quarto motivo si lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè che il G. avesse operato nell’ambito del rapporto di lavoro con il C.”. I ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, sul presupposto che la colpa del C. discenda dall’art. 2049 c.c., ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’intervento dell’impresa di questi fosse stato richiesto dalle pubbliche autorità, trattandosi di responsabilità di natura oggettiva per il cui sorgere è sufficiente il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto di subordinazione, a prescindere da qualsiasi colpa del datore di lavoro. Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria e, comunque, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare adeguatamente che l’intervento di un trattore e di un conducente dello stesso era stato richiesto dalla Forza pubblica presente e ciò non sarebbe irrilevante, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, ed evidenziano che il rapporto di occasionalità necessaria fondante l’applicazione dell’art. 2049 c.c. presuppone che il preposto stia svolgendo una mansione lavorativa per il suo datore di lavoro mentre, nel caso di specie, la Corte di appello non avrebbe esaminato che il sito oggetto dell’incendio era transennato e vigilato dalle autorità preposte, che solo queste potevano ordinare e consentire l’accesso del trattore e del suo conducente nella zona di pericolo, che il C., datore di lavoro, non aveva impartito alcun ordine al G., che questi e il C. stesso si erano solo offerti volontari per aiutare le autorità preposte e che, infine, quella posta in essere dal G. era attività che esulava completamente dal normale rapporto di lavoro.

6. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono che la Corte di merito avrebbe “mal governato… la norma di cui all’art. 2049 c.c., in relazione all’art. 2045 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c.”, ribadendo quanto già evidenziato nell’illustrazione del quarto motivo.

7. I motivi quarto e quinto, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente esaminati.

Essi sono fondati.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 2049 c.c., prevedendo la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell’esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, col comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all’interesse del padrone o committente; il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l’esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo (Cass. 18/10/2006, n. 22343). E stato pure precisato che la responsabilità in parola postula l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass. 25/03/2013, n. 7403).

Nella specie, all’esame la Corte di merito, nell’affermare la responsabilità solidale del C., si è limitata a sostenere apoditticamente che la stessa “deriva oggettivamente dall’art. 2049 c.c. nella sua qualità di datore di lavoro del responsabile materiale del fatto” e ha ritenuto “irrilevante la circostanza che l’intervento della sua impresa per trasportare altrove il fieno contenuto nell’edificio incendiato fosse stato richiesto dalle pubbliche autorità, proprio perchè si tratta di responsabilità di natura oggettiva per il cui sorgere è sufficiente il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto di subordinazione, a prescindere da qualsiasi colpa del datore di lavoro”. Tale motivazione, posta a supporto della decisione assunta sul punto, si appalesa estremamente insufficiente e incongrua ed evidenzia il non sufficiente esame di alcuni punti decisivi della controversia prospettati dai ricorrenti, ed in particolare della circostanza che la richiesta di trasportare altrove il fieno fosse stata fatta dalle pubbliche autorità presenti, come pure affermato nella sentenza impugnata, e del fatto che l’attività svolta nell’occorso dal G. esulasse dal normale rapporto di lavoro, evidenziandosi che, nel caso all’esame, è applicabile ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione previgente.

8. Con il sesto motivo si lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè che il Co. avesse superato le transenne nonostante gli impedimenti disposti dalle forze dell’ordine e che solo allo stesso andasse attribuita la colpa e responsabilità di guanto accaduto”.

8.1. Il motivo è inammissibile per novità, non avendo i ricorrenti indicato quando e in che termini la questione sia stata da loro sollevata nei gradi di merito.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo e sesto; vanno accolti i motivi quarto e quinto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

PQM

La Corte rigetta i motivi primo, secondo, terzo e sesto; accoglie i motivi quarto e quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA