Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16861 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. un., 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente Sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17440/2010 proposto da:

ASSESSORATO AL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

ED EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE “ECAP – CALTANISSETTA”, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LO

PRESTI GIACOMO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.L.;

– intimato –

sul ricorso 17474/2010 proposto da:

ASSESSORATO AL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

ED EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE “ECAP – CALTANISSETTA”, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LO

PRESTI GIACOMO,, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.L.;

– intimato –

sul ricorso 17475/2010 proposto da:

ASSESSORATO AL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

ED EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE “ECAP – CALTANISSETTA”, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LO

PRESTI GIACOMO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G.;

– intimata –

avverso le sentenze nn. 120/2010, 129/2010 e 134/2010 tutte della

CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA e depositate il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

uditi gli avvocati Giancarlo CASELLI dell’Avvocatura Generale dello

Stato, e Giacomo LO PRESTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi al Giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta G.L., S.G. e T. L. hanno chiesto la condanna dell’Associazione ECAP – Caltanissetta (Agenzia per la Formazione Professionale), della quale erano dipendenti, al pagamento di differenze retributive maturate nel periodo 1998 – 2003.

L’Associazione ECAP di Caltanissetta si è costituita in ciascuno dei giudizi promossi dai lavoratori sopra elencati eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in garanzia dell’Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione Sicilia, indicato come soggetto eventualmente obbligato rispetto alle domande attoree.

A seguito dell’accoglimento della richiesta di chiamata in garanzia il predetto Assessorato si è costituito in ciascuno dei suddetti giudizi eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito; nel merito ha dedotto l’infondatezza della pretesa.

Con distinte sentenze il Giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento dei ricorsi, ha condannato l’Associazione ECAP al pagamento, in favore di G.L., della somma di Euro 3.513,56 a titolo di differenze retributive; per lo stesso titolo ha condannato l’associazione suddetta al pagamento della somma di Euro 3132,68 a favore di S.G. e della somma di Euro 1569,36 a favore di T.L.; con le stesse sentenze l’Assessorato regionale è stato condannato a rifondere all’Associazione ECAP le somme sopra indicate.

Con distinte decisioni la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato i gravami principali proposto dall’Assessorato regionale e, in accoglimento degli appelli incidentali dell’Associazione ECAP, ha condannato l’Assessorato a rifondere all’Associazione le spese processuali del primo grado di giudizio.

Per quanto ancora rileva in questo giudizio di legittimità la Corte rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di garanzia proposta dall’Associazione ECAP. Premesso che vi era stata una convenzione tra la Regione Sicilia e l’ente di formazione ECAP, avente ad oggetto attività di formazione professionale con utilizzo di finanziamenti pubblici, la Corte osservava che, essendo già intervenuto un provvedimento di finanziamento, la domanda di garanzia proposta dall’Associazione ECAP, avendo ad oggetto la concreta erogazione delle somme spettanti in forza del suddetto provvedimento (non contestate dall’Assessorato appellante), era basata su una posizione di diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Sotto altro profilo accoglieva l’appello incidentale col quale l’Associazione ECAP chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’Assessorato regionale a rifondere unicamente le spese processuali poste a carico dell’Associazione nei confronti del ricorrente e non anche quelle sostenute dall’Associazione per la propria difesa in giudizio.

Per la cassazione delle suddette sentenze l’Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione Sicilia ha proposto distinti ma identici ricorsi, affidati a tre motivi. Resiste con distinti controricorsi l’Associazione ECAP. I lavoratori sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di sentenze concernenti questioni identiche.

Col primo motivo viene dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33. Ad avviso dell’Amministrazione ricorrente la convenzione fra Regione e ente privato gestore avente ad oggetto, come nel caso di specie, attività di formazione professionale, ha natura pubblicistica ed integra un’ipotesi di concessione di pubblico servizio. Devono pertanto applicarsi, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., le regole sulla giurisdizione vigenti al momento della proposizione della domanda e quindi, nell’ipotesi in esame, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi.

Col secondo e terzo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e segg. in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c. e segg., nonchè della L.R. n. 24 del 1976, art. 1 e segg., e degli artt. 2094, 2104 c.c. e segg.. Deduce l’erroneità della statuizione della sentenza impugnata con la quale l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, in favore dell’Associazione ECAP delle spese legali dalla stessa sostenute nel primo grado di giudizio. Ed infatti l’Amministrazione regionale deve considerarsi del tutto estranea al rapporto di lavoro per cui è causa sicchè deve escludersi un rapporto di garanzia fra l’ECAP e l’amministrazione.

L’associazione controricorrente eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso in quanto proposto da un soggetto (l’Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione Sicilia) non più esistente al momento della proposizione del ricorso in quanto sostituito (L.R. Sicilia n. 19 del 2008, ex art. 4) da due diversi assessorati che ne hanno assorbito le competenze.

L’eccezione di nullità del ricorso è infondata.

Deve premettersi che nella Regione Sicilia l’attività amministrativa fa capo, con rilevanza esterna, ai singoli assessori, sicchè ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa allo stesso riferibile (Cass. 11 gennaio 2005 n. 360; Cass. S.U. 23 febbraio 1995 n. 2080). In questo contesto non può dubitarsi della legittimità dei ricorsi proposti dall’Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione Sicilia nei giudizi oggetto del provvedimento di riunione di cui sopra. E’ infatti vero che con la L.R. (Sicilia) n. 19 del 2008 l’amministrazione della regione ha subito alcuni cambiamenti che hanno riguardato anche l’organizzazione degli assessorati regionali (art. 4) e che la ripartizione delle competenze fra gli assessorati è stata articolata diversamente. Rilevato peraltro che tutte le competenze concernenti la formazione professionale sono state concentrate nell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione, il fatto che il ricorso sia stato proposto dallo stesso assessorato che era stato parte nei precedenti gradi di giudizio trova giustificazione nel disposto di cui all’art. 111 c.p.c., in virtù del quale, nel caso di mutamento della titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, il processo continua tra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare (Cass. 31 ottobre 2005 n. 21107).

Il primo motivo del ricorso, concernente la statuizione sulla giurisdizione è infondato.

Secondo il costante insegnamento di queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. SU. 21 novembre 2006 n. 24662; Cass. S.U. 3 novembre 2005 n. 21284), nella controversia promossa da un lavoratore dipendente da un ente privato di istruzione professionale finanziato dall’ente regione territorialmente competente, per ottenere spettanze retributive nei confronti del datore di lavoro, qualora la regione sia chiamata in giudizio dal convenuto, che pretende di essere tenuto indenne dalle pretese formulate nei suoi confronti per effetto della convenzione stipulata, deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario anche riguardo a tale pretesa di garanzia, considerando che la convenzione, in relazione ai finanziamenti accordati, costituisce posizioni configurabili come diritti soggettivi.

Tale principio, che presuppone la natura pubblicistica della convenzione suddetta, avente ad oggetto la concessione di servizio pubblico (Cass. S.U. 21 novembre 2006 n. 24662 sopra citata), e che è stato enunciato relativamente ad un processo pendente alla data del 30 giugno 1998, nel quale non trovava applicazione, in forza del disposto di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, l’art. 33 dello stesso decreto, nè la successiva legge n. 205 del 2000, conserva la sua validità anche con riferimento al caso di specie in cui sì applica, ratione temporis, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 c.p.c., la regola sulla giurisdizione dettata dal citato D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nel testo risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.

Ed infatti, come è stato già precisato da Cass. S.U. 22 giugno 2007 n. 14572, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 7 nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anzichè “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…” – rimane valido l’orientamento di queste Sezioni Unite in tema di giurisdizione formatosi ne vigore della disciplina precedente (in particolare, con riferimento alla regola sulla giurisdizione dettata dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5) secondo cui il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche nel campo della formazione professionale, può esser titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti dell’Autorità concedente, ed in particolare, nella fase successiva al provvedimento di finanziamento, è titolare di un diritto soggettivo, avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme di denaro disposta con il finanziamento o con la sovvenzione e la conservazione degli importi a tale titolo già riscossi, con conseguente competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria a conoscere delle controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti (Cass. S.U. 22 giugno 2007 n. 14572).

In definitiva, poichè la giurisdizione, a norma dell’art. 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata, va affermata la giurisdizione ordinaria sulla domanda di “garanzia” perchè inerente a controversia (meramente) patrimoniale (alla stregua della normativa sopra richiamata).

Il secondo e terzo motivo di ricorso sono del pari infondati.

La statuizione con la quale il giudice di primo grado ha condannato l’Assessorato regionale al Lavoro. Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione Sicilia a rifondere all’ECAP quanto da questo dovuto al lavoratore dipendente sulla base della domanda di garanzia proposta dall’ente nei confronti dell’Assessorato non è stata censurata in grado di appello, come si evince dalla sentenza impugnata. Ritenuto pertanto che su tale statuizione si è formato il giudicato, la censura contenuta nei suddetti motivi di ricorso deve ritenersi del tutto infondata. Ed infatti è perfettamente coerente con i principi in materia di soccombenza fissati dall’art. 91 c.p.c., la condanna del chiamato in garanzia non solo nei confronti dell’attore ma anche di colui che ha ottenuto la condanna del chiamato in garanzia (Cass. 28 agosto 1997 n. 8166).

I ricorsi riuniti devono essere in definitiva rigettati. In applicazione del criterio della soccombenza l’amministrazione ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione all’Associazione ECAP Caltanissetta, spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce al ricorso n. 17440.10 i ricorsi n. 17474.10 e 17475.10 e li rigetta; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese legali, nei confronti all’Associazione ECAP Caltanissetta, liquidate complessivamente in Euro 6600 (seimilaseicento), di cui Euro 300 (trecento) per spese vive e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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