Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16860 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20613/2012 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Luigi

Calamatta n.16, presso lo studio dell’avvocato Corrado Marinelli,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giuseppe

Salafia, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Marco Spadaro, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il

06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1) Il Tribunale di Siracusa ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da S.S. avverso lo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., per ottenere l’ammissione dei crediti nascenti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita.

Il tribunale ha affermato che la mancata presentazione da parte di S. di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore, che prevedeva l’integrale esclusione del credito da lui insinuato, comportasse acquiescenza alla proposta poi fatta propria dal giudice, con conseguente inammissibilità dell’opposizione.

2) Il provvedimento è stato impugnato da S.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

3) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 99 l. fall..

Osserva che l’interpretazione del giudice del merito contrasta con il disposto dell’art. 95 L.F., il quale stabilisce che i creditori “possono” esaminare il progetto e presentare osservazioni e che all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo il G.D. “anche in assenza delle parti” decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate.

3.1) Col secondo lamenta il mancato esame del merito della domanda.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5) Si controverte dell’ammissione allo stato passivo di crediti di lavoro.

6) Come di recente affermato dalle S.U. di questa Corte, il principio – già consolidato nel vigore della previgente disciplina fallimentare – secondo cui, “benchè i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si contro verta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 e la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3in ragione della materia che ne forma oggetto”, va esteso anche alle procedure apertesi in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (Cass. S.U. n. 10944/017).

6) Nella specie il decreto era stato notificato a S. l’11.7.011, sicchè, non potendosi tener conto del periodo di sospensione feriale, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, u.c., l. fall. per l’impugnazione scadeva il 10.8.2011.

7) Il ricorso è stato invece consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notifica al Fallimento, soltanto il 10.9.2011, allorchè il predetto termine era irrimediabilmente scaduto, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

8) Considerato che la questione dell’applicabilità, o meno, dei termini di sospensione feriale ai giudizi di accertamento dei crediti di lavoro nei fallimenti soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 5 del 2006 è stata decisa solo di recente dalle S.U., le spese del giudizio vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA