Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16859 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta Maria Consolata – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19459-2014 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

197, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MEZZETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. (ndr: testo originale non comprensibile)

113/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha

chiesto accogliersi il ricorso. Conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La contribuente C.A.M. ricorre a questa Corte, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 113/22/14 della CTR del Lazio con la quale è stato respinto il suo appello, e confermata la sentenza di primo grado che ha respinto il suo ricorso per l’impugnazione della cartella con cui le veniva richiesto il pagamento di Euro 69.501,18 a titolo di irpef per gli anni 2006 e 2007.

Con l’impugnazione della cartella asseriva di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento prodromici ad essa, per vizi della notifica degli stessi. Infatti, le notifiche erano state eseguite ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, presso l’indirizzo della residenza anagrafica in via Ravel a Roma, nel dicembre 2010, pur avendo ella venduto tale immobile con atto dell’aprile 2010, ed essendosi da allora allontanata da tale abitazione.

La CTR, tuttavia, rigettava l’appello sul presupposto che la notifica era avvenuta presso la residenza anagrafica.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

La contribuente ha depositato memoria del 5.2.2021.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto accogliersi il primo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento).

La CTR ha errato nel ritenere correttamente effettuata la notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), laddove non sono state effettuate ricerche che, tra l’altro, avrebbero rivelato che la stessa era reperibile presso il domicilio fiscale sempre in Roma.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5 – nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti.

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie si era in presenza di una irreperibilità c.d. relativa della contribuente, in quanto la stessa si era trasferita all’interno dello stesso Comune in cui è stata eseguito il primo tentativo di notifica di cui si discute.

Questa Corte (sez. V, n. 16696 del 2013 e conf. Sez. V, n. 5374 del 2015), ha avuto modo di affermare che “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potutò eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4), ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.

Ora, dagli atti emerge che il messo si sia limitato a chiedere agli altri abitanti dello stabile se conoscevano la contribuente (come risulta dalla relata in calce all’atto) e quindi ha proceduto secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), mentre avrebbe dovuto effettuare ulteriori ricerche anagrafiche che avrebbero rivelato che la contribuente era sempre residente in Roma.

Tale principio, è stato ribadito dalla recente ordinanza sez. VI-5, n. 2877 del 2018 (in termini anche sez. VI-5, n. 12646 del 2018), che, in un caso in cui chi procedeva alla notifica aveva semplicemente acquisito informazioni dal custode dello stabile, ha affermato a chiare lettere che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c. p. c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, non essendosi attenuta al suddetto principio, con rinvio della causa alla CTR del Lazio per il riesame della notifica alla luce delle circostanze fattuali concrete della vicenda, nonchè per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, come in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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