Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16859 del 10/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 10/08/2020), n.16859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17046-2014 proposto da:

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

LUIGI LA PECCERELLA, GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

FDF COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso

lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO, rappresentata e difesa

dagli avvocati VIRGINIO ANGELINI, e GESSICA BANTI;

– controricorrente –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO e ESTER

ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1229/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/12/2013, R.G.N. 181/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega avvocato LELIO

MARITATO;

udito l’Avvocato CARMINE DI ZENZO per delega avvocato VIRGINIO

ANGELINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 24.12.2013, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di accertamento negativo dell’obbligazione per contributi previdenziali e premi assicurativi proposta da F.D.F. Costruzioni s.r.l. nei confronti di un verbale di accertamento con il quale gli enti previdenziali le avevano richiesto, per i contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto al limite del 3% del totale dei lavoratori occupati stabilito dal contratto collettivo per i dipendenti di imprese edilizie industriali, il pagamento dei contributi commisurati alla retribuzione imponibile dovuto per l’orario pieno.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la violazione dei limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva per la stipulazione a part-time non potesse riverberarsi sulla validità dei contratti e che, in difetto di allegazione e prova circa l’eventuale superamento dell’orario convenuto, non potesse trovare applicazione il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 (conv. con L. n. 341 del 1995), che, nel disciplinare l’imponibile retributivo su cui commisurare la contribuzione e i premi dovuti, lo rapporta ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto collettivo.

Ricorre per la cassazione di tali statuizioni l’INAIL, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria. L’impresa intimata ha resistito con controricorso, parimenti illustrato con memoria. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza a seguito di infruttuosa trattazione camerale all’adunanza del 24.9.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’INAIL denuncia violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, (conv. con L. n. 341 del 1995), e dell’art. 78 CCNL per i dipendenti di imprese edili industriali del 18.6.2008, nonchè falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 1, comma 3 e art. 9, per avere la Corte di merito ritenuto che la violazione del limite massimo previsto dal contratto collettivo per il ricorso al part-time, non riverberandosi in alcuna ipotesi di nullità dei relativi contratti, non potesse dar luogo alla parametrazione dei premi alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro: ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, la causa petendi della propria pretesa risiederebbe esclusivamente nella corretta interpretazione del combinato disposto del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 cit., e della norma contrattuale collettiva che fa divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, senza che all’uopo assuma rilievo la validità o meno dei contratti part-time stipulati dall’azienda.

Il motivo è fondato.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte consolidatasi dopo Cass. S.U. n. 11199 del 2002, l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d. “minimale contributivo”, ossia all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, in virtù del quale l’obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e – com’è stato recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 15120 del 2019) la sua operatività concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso Corte Cost. n. 342 del 1992).

E’ in questo quadro generale che va collocata la disposizione di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29 cit., secondo la quale, per quanto qui rileva, i datori di lavoro esercenti attività edile “sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili”, nonchè di altri “individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette”.

Come è stato tempestivamente chiarito da Cass. n. 5233 del 2007, che ha precisato la portata delle affermazioni precedentemente rese al riguardo da Cass. n. 1301 del 2006, la previsione dell’art. 29, cit., che incide sulla misura della retribuzione-parametro a fini contributivi, non costituisce, analogamente ai minimali previsti da altre disposizioni di legge (tra i quali quello di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. con L. n. 389 del 1989), una vera e propria fonte di obbligazione retributiva autonoma, sia pure ai soli fini previdenziali, ma incide esclusivamente sulla misura della retribuzione che il lavoratore riceve (o comunque avrebbe diritto di ricevere) in dipendenza del rapporto di lavoro, per verificarne, agli stessi fini, il rispetto del minimale di retribuzione (e quindi di contribuzione) imponibile.

In altri termini, la retribuzione che il lavoratore riceve o comunque ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto di lavoro costituisce pur sempre il presupposto indefettibile per conformarne, se necessario, la misura ai minimali, e l’effetto della disposizione legislativa consiste precisamente nell’elevarla, se inferiore, fino al raggiungimento del minimale contributivo, sia pure ai soli fini previdenziali. Prova ne sia che il minimale contributivo di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29 cit., non trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui non sia dovuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, nè alcuna prestazione lavorativa, nè alcuna retribuzione-corrispettivo, ossia nei casi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto di lavoro: e ciò sia che si versi nelle ipotesi tipiche di cui all’art. 29, cit. (e cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, nonchè per altri eventi indennizzati ed eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, oltre quelle poi previste dal D.M. 16 dicembre 1996), sia che occorra qualcuna di quelle ulteriori e innominate ipotesi di sospensione “necessitata” ascrivibili all’interpretazione estensiva che della disposizione cit. ha dato questa Corte, al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese edili soggette o meno all’intervento della cassa integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007, già cit., cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nn. 9805 del 2011 e 11337 del 2018), purchè le une o le altre siano state previamente comunicate agli enti previdenziali, ai fini degli opportuni controlli.

Così ricostruita la fattispecie normativa, ne deriva che è necessario scindere quoad effectum le due ipotesi che essa implicitamente prevede: da un lato, l’ipotesi di sospensione dell’attività, in relazione alla quale, se non vi è permanenza dell’obbligo della retribuzione-corrispettivo, non vi è nemmeno obbligo di pagamento del minimale; dall’altro, l’ipotesi di riduzione dell’attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione (così, testualmente, Cass. n. 5233 del 2007, più volte cit.).

Ciò posto, reputa il Collegio che la vicenda in esame, in cui si controverte della legittimità della pretesa dell’INAIL di parametrare sulla retribuzione imponibile per l’orario normale contrattuale i premi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti a part-time in eccedenza rispetto al limite del 3% previsto dal contratto collettivo applicabile, debba essere ricondotta alla seconda delle due ipotesi dianzi esposte.

Nel sistema del minimale contributivo che si è fin qui delineato, la funzione cui la cennata disposizione contrattuale collettiva assolve non è, a ben vedere, quella di porre limiti all’autonomia negoziale delle parti private, ma piuttosto quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, commisurando (anche) quelle eccedenti il divieto di assumere a part-time oltre il limite del 3% della forza-lavoro occupata al valore della retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro: è infatti evidente che, facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo, che – come s’è già detto – è calcolo che prescinde dalla circostanza che esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati.

Sotto questo profilo, risulta affatto inconferente il richiamo operato nella sentenza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte in tema di part-time irregolare, secondo il quale solo in caso di contratto di part-time nullo, ma che abbia avuto nondimeno esecuzione, dovrebbe applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi (così Cass. S.U. n. 12269 del 2004), giacchè la commisurazione dell’imponibile contributivo alla retribuzione normale non deriva qui da (nè necessita di) una fattispecie di invalidità del contratto di lavoro part-time stipulato inter partes, ma costituisce semplicemente la conseguenza della previsione contrattuale collettiva circa il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa edile, che – a termini del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 – può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di (legittima) sospensione e non già in quelli di riduzione dell’attività lavorativa, in cui, permanendo il sinallagma funzionale del rapporto e sussistendo una retribuzione, sia pur parziale, la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore.

Argomentare diversamente, invero, equivarrebbe non soltanto a misconoscere la portata del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva (che, come si è dianzi ricordato, concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o quello superiore previsto dal contratto individuale), ma soprattutto a scambiare per un’ipotesi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto quella che, a tutti gli effetti, è soltanto un’ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa normalmente dovuta per contratto, la quale – giusta la previsione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 cit. – in tanto può modificare la misura delle obbligazioni contributive dell’impresa in quanto sia contenuta nel limite previsto dalla contrattazione collettiva. Pertanto, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2020

 

 

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