Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16859 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 24/02/2017, dep.07/07/2017),  n. 16859

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20379/2012 proposto da:

D.T.P. (c.f. (OMISSIS)) in proprio e nella qualità di

legale rappresentante della LOM Petrolchimici s.r.l., elettivamente

domiciliato in Roma, V.le delle Milizie n.34, presso l’avvocato

Agostino Rocco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Guarnieri Giulio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a., Gestione Crediti BP Società

Consortile per Azioni;

– intimate –

e contro

Società Gestione Crediti BP Società Consortile per Azioni (c.f.

(OMISSIS)), non in proprio ma in nome e per conto quale mandataria

con rappresentanza del Banco Popolare Società Cooperativa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.59, presso l’avvocato Di

Rico Linda, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Mancini Augusto, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.T.P. (c.f. (OMISSIS)) in proprio e nella qualità di

legale rappresentante della LOM Petrolchimici s.r.l., elettivamente

domiciliato in Roma, V.le delle Milizie n.34, presso l’avvocato

Agostino Rocco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Guarnieri Giulio, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 918/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. AGOSTINO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

inammissibilità del primo motivo, assorbito il secondo motivo del

ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con decreto ingiuntivo notificato il 27.4.1995 la Cassa di Risparmio di Lucca – cui nel corso del giudizio sarebbe succeduta l’attuale controricorrente, nonchè ricorrente incidentale – intimava alla LOM Petrolchimici s.r.l., nonchè al fideiussore di essa D.T.P., il pagamento del saldo passivo maturato a carico del conto corrente n. 9076/29 in essere dal 6.11.1990, applicando, quanto agli interessi dovuti, i tassi debitori corrispondenti a quelli praticati dalle aziende di credito operanti su piazza.

1.2. Opposta dai prefati avanti al Tribunale di Lucca – che in parziale accoglimento dell’opposizione rideterminava la pretesa in punto di interessi, ritenendo, sul rilievo della dichiarata nullità della clausola azionata nella specie, che essi non fossero dovuti per il periodo antecedente alla L. 17 febbraio 1992, n. 154 e che andassero invece determinati in applicazione del tasso minimo previsto per i BOT con riferimento al periodo successivo, mentre rigettava la pure esercitata pretesa risarcitoria in merito alla segnalazione del loro nominativo alla Centrale Rischi Finanziari l’ingiunzione era fatta oggetto di rinnovato esame avanti alla Corte d’Appello di Firenze che, con la sentenza per cui è oggi è ricorso, accoglieva, per quanto ancora d’interesse, l’appello della banca, respingeva l’appello dei debitori e compensava le spese del grado.

1.3. A supporto del decisum, il giudice d’appello ricusava previamente l’eccezione di novità della domanda della banca in punto di interessi, osservando che la domanda da essa proposta “è quella contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e su detta domanda si è formato con la notificazione del susseguente provvedimento il contraddittorio”, di talchè, perdurando il contrasto tra le parti, “ben poteva il tribunale accogliere solo parzialmente la pretesa della parte che era attrice in senso sostanziale, riducendo in esito al giudizio la somma determinata a debito”.

Dissentiva, viceversa, dalle conclusioni accolte dal primo giudice sia in ordine alla qualificazione del rapporto, che non aveva natura di apertura di credito in conto corrente, non avendo la banca “mai offerto la prova dell’accettazione verbale” delle proposte in tal senso della controparte; che in ordine alla misura degli interessi applicabili nella specie, giacchè per il periodo antecedente alla L. n. 154 del 1992, “non potendosi attribuire efficacia retroattiva” all’art. 5 di essa, “doveva valere la previsione dell’art. 1284 cod. civ.”, onde gli interessi erano quelli di legge, mentre per il periodo successivo trovava applicazione l’art. 5 anzidetto, dovendo ragguagliarsi “il tasso per le operazioni passive (cioè a debito del cliente) a quello massimo dei Buoni Ordinari del Tesoro”.

Quanto infine alla domanda risarcitoria, il giudice d’appello rimarcava, a conferma della statuizione di primo grado, che “la società oggi appellante era effettivamente debitrice della Cassa per un considerevole importo di cui non era in grado di fornire la restituzione”.

1.4. Detta decisione d’appello è impugnata ora avanti a questa Corte dalla società e dal D.T. con ricorso principale su sei motivi e dalla banca con ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato entrambi fondati su un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale la LOM ed il D.T. deducono per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, un errore di diritto in relazione agli artt. 345 e 112 cod. proc. civ. e un vizio motivazionale, in cui il giudice d’appello sarebbe incorso, “con motivazione contraddittoria ed insufficiente”, in relazione all’eccepita novità della domanda in punto di interessi svolta dagli appellati in sede di gravame rispetto all’iniziale domanda, trattandosi invero “di una richiesta fondata questa volta su un’allegazione fattuale nuova e su una causa petendi nuova”, come tale preclusa ex art. 345 cod. proc. civ. ovvero statuita diversamente in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poichè se nulla impediva al decidente di confermare la nullità della clausola convenzionale degli interessi a debito, “è altrettanto vero che per poter beneficiare in concreto di tassi sostitutivi di cui alle norme citate era indispensabile per lo stesso creditore avanzare specifica domanda in seno al giudizio di primo grado”.

1.2. Premesso che nella specie non è riconoscibile alcun vizio motivazionale in capo all’impugnata sentenza, avendo essa respinto entrambe le eccezioni sollevate dagli appellati con motivazione ineccepibile ed immune da vizi logici ed argomentativi – che peraltro gli odierni ricorrenti non si danno cura neppure di rappresentare -, il motivo si rivela invece privo di fondamento in ordine alle dedotte violazioni di legge.

Come è chiaro, con esso i ricorrenti si lamentano che, mentre nel costituirsi nel giudizio di opposizione la banca si era limitata ad instare per il rigetto di essa e per la conferma dell’opposta ingiunzione, senza svolgere alcuna richiesta subordinata, nell’appellare la sentenza di primo grado – che si era risolta a regolare il tema degli interessi, una volta dichiarata la nullità della clausola del rinvio agli usi di piazza, disconoscendoli per il periodo antecedente alla L. n. 154 del 1992 e accordandoli nella misura prevista dall’art. 5 di essa per il periodo successivo – aveva invece chiesto che gli interessi, nella fermezza di quest’ultima determinazione, fossero riconosciuti nella misura del “prime rate” per il periodo antecedente, sicchè il giudice del gravame, determinando il tasso per il periodo antecedente in misura pari a quello legale e confermando la statuizione del Tribunale per il periodo successivo – questa in sintesi la sostanza della lagnanza avrebbe statuito su una domanda nuova e avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.3. Come detto le sollevate censure sono infondate.

1.4. Sul filo della convinzione più volte espressa da questa Corte secondo cui “nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione”, (Cass., Sez. 1, 27/12/2013, n. 28660) – principio di carattere generale, della cui estensibilità al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è consentito dubitare ove si abbia cura di rammentare che lo schema processuale che si attua in quella sede non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto -, va infatti, qui rammentato, anche senza doversi richiamare alle ragioni di Cass., Sez. U., 15/06/2015, n. 12310, circa l’asserita violazione del divieto di domande nuove in appello che l’appellante avrebbe consumato chiedendo, come annota, il giudicante “il pagamento di una somma minore di quella ingiunta”, quanto questa Corte ha già avuto occasione di argomentare affermando che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la richiesta in appello dell’opposto di condanna dell’opponente al pagamento di una somma inferiore a quella indicata nel decreto ingiuntivo non costituisce domanda nuova vietata ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. rispetto a quella di conferma del decreto formulata con le conclusioni nel giudizio di primo grado, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione fosse ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (Cass., Sez. 3, 21/12/1995, n. 13027).

1.5. Quanto, poi, alla pure qui dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va detto, come già si è sostenuto, che non ricorre il vizio di “extrapetizione”, e, dunque, la violazione del principio dell’art. 112 cod. proc. civ., “se il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dell’ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell’opposizione (o dell’appello dell’opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (Cass. Sez. 3, 27/01/2009, n. 1954).

1.6. Su queste premesse, dunque, nessun addebito è fondatamente argomentabile in danno dell’impugnata sentenza per aver accordato, in accoglimento dell’istanza che l’appellante aveva introdotto in sede di gravame, rettificando l’iniziale pretesa, gli interessi moratori in una misura più contenuta di quella inizialmente richiesta, atteso che così statuendo – ovvero riconoscendo gli interessi in misura pari al tasso legale per il periodo antecedente alla L. n. 154 del 1992 e riportandoli alla misura prevista da tale legge per il periodo successivo, rispetto alla commisurazione legata agli usi di piazza inizialmente indicata dal decreto ingiuntivo – il giudice d’appello, preso atto della modificazione solo in senso quantitativo della domanda, si è esattamente pronunciato nei limiti originari di essa, senza incorrere perciò in alcuna delle violazioni denunciate.

2.1. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, tutti afferenti alla determinazione sostitutiva operata in punto di interessi dal giudice d’appello i ricorrenti principali censurano l’impugnata decisione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nell’ordine, perchè ha riconosciuto in favore della banca un interesse a debito per il periodo del rapporto successivo all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 parametrato sulla base dell’art. 5 di essa, riprodotto nell’art. 117, comma 7, lett. a) TUB, sebbene il suddetto meccanismo integrativo/sostitutivo sia “valevole solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore dello stesso TUB” (secondo motivo); perchè, richiamati i differenti regime integrativi delineati dall’art. 5 citato, ne “ha chiaramente invertito la applicabilità”, applicando al caso di specie, in cui era stata rilevata la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, la lett. a) di detta norma che rendeva applicabile il tasso previsto per i BOT, mentre avrebbe dovuto applicare la lett. b), che rendeva applicabili i tassi previsti per corrispondenti categorie di operazioni, dei quali peraltro nella specie era carente la pubblicità (terzo motivo); perchè ai fini di cui sopra ha applicato il tasso massimo previsto per i BOT in correlazione alle operazioni passive, quantunque non fossero tali quelle consistente “nell’erogazione del credito in conto corrente, foriere di interessi attivi per la banca” (quarto motivo).

2.2. Sebbene esaminabili congiuntamente in quanto investono il medesimo capo della decisione impugnata, i motivi in parola si offrono a soluzioni prognostiche diverse, risultando infatti infondati il secondo ed il terzo e dovendo giudicarsi invece fondato il quarto.

2.3. L’infondatezza che affligge il secondo motivo di ricorso discende dalla considerazione, mutuata in fedele applicazione del principio della irretroattività della legge stabilito dall’art. 11 preleggi, che la Corte d’Appello, in conformità all’avviso già espresso da questa Corte (Cass., Sez. 1, 18/09/2003, n. 13739) ha ritenuto di assoggettare il rapporto in essere tra le parti alle disposizioni recate dalla L. n. 154 del 1992 solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, rettamente statuendo che ai fini della determinazione del tasso sostitutivo applicabile agli interessi, nel caso in cui quello praticato sia più sfavorevole per il cliente e renda perciò nulla la relativa clausola (L. n. 154 del 1992, art. 4, comma 4), debba trovare applicazione il criterio della commisurazione al tasso stabilito per i BOT appunto secondo la previsione recata dalla L. n. 154 del 1992, art. 5, comma 1, lett. a). Nè può essere fonte di equivoco, sotto questa angolazione, la circostanza che il giudicante d’appello, come già quello di primo grado, abbia ritenuto di dichiarare la nullità della pattuizione in materia di interessi facente rinvio agli interessi di piazza anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, giacchè la nullità di detta clausola non è un effetto della L. n. 154 del 1992, onde non si tratta di una nullità sopravvenuta, ma è preesistente, essendo stata infatti già da tempo ravvisata, come ancora da ultimo ricordato (Cass., Sez. 1, 4/12/2013, n. 27718 non massimata) dalla giurisprudenza di questa Corte in ragione del fatto che, esistendo diverse tipologie di interessi, la clausola in parola non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. Sez. 6-1, 30/10/2015, n. 22179) e risulta perciò contraria al precetto della determinabilità dell’oggetto imposto dall’art. 1346 cod. civ. a pena di nullità (Cass., Sez. 3, 2/10/2003, n. 14684).

2.4. Totalmente infondato è l’argomento che sorregge il terzo motivo, dal momento che la L. n. 154 del 1992, art. 5, comma 1, lett. b) (“gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;”) si riferisce in genere ai prezzi e alle condizioni che si rendono applicabili alla generalità dei servizi bancari, ma non concerne manifestamente la determinazione del tasso sostituivo applicabile in relazione agli interessi extralegali per il quali provvede – come rettamente statuito dal giudice territoriale – la lett. a) del medesimo articolo che rinvia al tasso di rendimento dei BOT.

2.5. Viceversa coglie nel segno la doglianza sottesa al quarto motivo, giacchè, contrariamente a quanto ravvisato dal giudice gravato – che ha erroneamente inquadrato l’attività finanziaria in favore dei ricorrenti, a cui accede la clausola in materia di interessi ritenuta nulla, tra le operazioni passive – elementari nozioni di tecnica bancaria portano a credere, sul filo della scolastica distinzione tra operazioni bancarie attive ed operazioni bancarie passive, che l’attività consistente nell’erogazione del credito, rendendo la banca creditrice e del capitale e degli interessi, costituisca un’operazione attiva, onde per il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 il tasso sostitutivo, come sancito dall’art. 5, comma 1, lett. a) non sarà quello massimo previsto per i BOT, bensì quello minimo. Dunque in parte qua ed in accoglimento del motivo la sentenza impugnata andrà doverosamente cassata.

3.1. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della statuizione con cui il giudice territoriale ne ha rigettato la domanda riguardo all’errata segnalazione della loro posizione alla Centrale Rischi Finanziari, che sarebbe affetta da un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte fiorentina ha omesso di considerare che la segnalazione era stata effettuata “fuori dai corretti parametri di utilizzo di detto strumento” e “a distanza di molto tempo” dalla revoca dei fidi, che i versamenti dovuti erano stati “tutti effettuati” dalla società, che la segnalazione era errata per “l’entità della somma” e per la “causale” e che sussisteva il “nesso eziologico” tra fatto illecito e danno lamentato.

3.2. Il motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità, vero che, pur in disparte dalla constatazione che esso si astiene dall’indicare quale sia l’anomalia logico-argomentativo che inficia il ragionamento decisorio e che lo renda perciò motivazionalmente censurabile sotto tutti i possibili profili consentiti a suo tempo dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel che andrebbe ravvisata una ragione più che sufficiente per pronunciarne il rigetto – il motivo si risolve a ben vedere nel declinare il catalogo delle risultanze fattuali già sottoposte al giudice di merito e da questo già disattese e nel sollecitarne, appunto inammissibilmente, il rinnovato apprezzamento da parte di questa Corte.

4. Il sesto motivo del ricorso principale, afferente al capo della decisione in punto di spese, può reputarsi assorbito in ragione della cassazione di essa che andrà pronunciata in accoglimento del quarto motivo di ricorso.

5.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente lamenta per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti, che il giudice d’appello ha ritenuto non costituire un’apertura di credito in conto corrente benchè il contrario dovesse desumersi dalla circostanza che il conto mostra immediatamente “un utilizzo per importo assai elevato” e dall’inconferenza dell’argomento relativo allo scambio epistolare tra le parti.

5.2. Il motivo, pur prescindendo dalla circostanza che esso annovera indistintamente tutta la gamma dei possibili vizi motivazionali annoverabili nel vigore del regime previgente, si espone al medesimo rilievo ostativo, che ne preclude la cognizione, enunciato con riferimento al quinto motivo del ricorso principale, non rappresentando alcuna criticità nel ragionamento decisorio ed essendo più esattamene diretto a censurare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, di cui intende, appunto inammissibilmente, sollecitare la revisione in questa sede.

6. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, correlato al quinto motivo del ricorso principale, risultando questo inammissibile resta ovviamente assorbito.

7. Cassandosi perciò la sentenza impugnata in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, reputa il collegio che la causa possa essere decisa nel merito a mente dell’art. 384 c.p.c., comma 2, senza bisogno di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, mediante la determinazione del tasso sostitutivo da applicarsi agli interessi moratori per il periodo successivo all’entrata in vigore delle disposizione recate dalla L. n. 154 del 1992 ovvero dalla data del 9.7.1992 nella misura pari al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro.

8. Le spese di giudizio, tanto di quelli di merito che di quello di legittimità possono essere compensate attesa la novità della questione sottesa al quarto motivo del ricorso principale.

PQM

 

Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del medesimo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che gli interessi dovuti in applicazione del tasso sostituivo previsto dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 5, comma 1, lett. a), con decorrenza dal 9.7.1992 sono da computarsi in misura pari al tasso nominale minimo previsto per i Buoni Ordinari del Tesoro annuali; compensa integralmente le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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