Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16858 del 09/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale 1620-2016 proposto da:

V.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato FABRIZIO

MOBILIA, nonchè l’Avvocato MOBILIA FABRIZIO in proprio;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23650/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 18/11/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato in data 26 aprile 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“La Corte di cassazione, 6-2 Sezione, con sentenza 18 novembre 2015, n. 23650, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze contro V.G. avverso il decreto della Corte d’appello di Messina n. 173/14, depositato in data 10 febbraio 2014, in tema di equa riparazione, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 700 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali.

Nel giudizio di cassazione il controricorrente V.G. era rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabrizio Mobilia.

Per la correzione dell’errore materiale occorso in questa sentenza V.G. e l’Avvocato Fabrizio Mobilia in proprio hanno proposto ricorso, con atto notificato il 28 novembre 2015, lamentando la mancata distrazione delle spese in favore dello stesso Avvocato Fabrizio Mobilia, antistatario.

L’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso appare ammissibile, giacchè, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Sez. 6-3, 24 febbraio 2016, n. 3566).

Nel merito, l’istanza appare fondata, perchè dal testo del controricorso per cassazione depositato nella controversia decisa da questa Corte con la sentenza n. 23650 del 2015, emerge per tabulas che era stata richiesta la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese, da distrarre in favore dell’Avvocato Fabrizio Mobilia”;

che la suddetta relazione è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il dispositivo della sentenza di questa Corte 18 novembre 2015, n. 23650, deve essere corretto nei termini di cui alla relazione;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte, a correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, 6-2 Sezione civile, 18 novembre 2015, n. 23650, ordina che, nel dispositivo della sentenza, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dispone che le spese processuali siano distratte in favore dell’Avvocato Fabrizio Mobilia, antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 6 civile – 2, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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