Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16858 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.07/07/2017),  n. 16858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 358/2013 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di erede

di T.J.; B.R.G. (c.f. (OMISSIS)), non in

proprio ma nella qualità di tutore del minore B.J., quale

erede di T.J.; elettivamente domiciliati in Roma, Viale

Cesare Pavese n. 141, presso l’avvocato Valenza Nunzio Roberto, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Angelini Luigi,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Veneto Banca S.c.p.a., già Banca Popolare Asolo e Montebelluna,

soc.coop a r.l., poi VENETO BANCA S.C.A.R.L., VENETO BANCA S.C.P.A.,

VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa

Grazioli n. 15, presso l’avvocato Gargani Benedetto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cavedal Marina, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ROBERTO ZAMBROTTI, con delega

avv. Valenza, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ROBERTO CATALANO, con

delega avv. Gargani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. I ricorrenti B., nella qualità propria ad ognuno, ricorrono a questa Corte onde sentir cassare la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, respingendone il gravame, ha confermato la legittimità del decreto ingiuntivo con cui la Veneto Banca s.c.r.l. aveva reclamato il pagamento del saldo passivo registrato sul conto corrente di corrispondenza aperto a suo tempo da B.A. e dal coniuge premorto T.J. presso la propria dipendenza di T.d.Q. e sul quale era stato delegato ad operare, con delega sottoscritta dal solo B.A., il figlio della coppia B.R.G..

1.2. La corte distrettuale, preso atto che il conto in questione era stato aperto quale conto di appoggio per la gestione di un deposito titoli di cui il B.A. aveva chiesto il trasferimento dalla dipendenza di C. alla dipendenza di T.d.Q., replicava previamente all’obiezione degli ingiunti – secondo cui la delega da loro concessa al figlio ad operare sul primo contro doveva ritenersi inefficace rispetto al secondo – che il conferimento della delega ad operare sul primo conto era circostanza pacifica, sicchè, stante la continuità dei rapporti, “doveva intendersi ancora valida non essendo stata poi revocata” anche rispetto al secondo. Osservava, inoltre, che in base all’art. 13 delle condizioni generali di contratto il saldo delle operazioni disgiuntamente compiute dai singoli intestatari del conto era solidalmente imputabili a tutti, onde “il B. ben poteva nominare il figlio suo rappresentante sottoscrivendo delega singola e questi poteva agire sul conto anche con conseguenze ricadenti sulla cointestataria e, quindi perfettamente legittime”.

1.3. Al ricorso così proposto dai B., seguito pure da memoria ex art. 378 c.p.c., resiste con controricorso la banca intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto esso non enuncia, in guisa di formale indicazione, i motivi che lo sorreggono di modo che, fermo in principio che “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi” (Cass., Sez. 2, 29/11/2016, n. 24247), quello in esame, omettendo pure di illustrare le censure che ne costituiscono l’oggetto, incorre inevitabilmente nella pregiudiziale preclusione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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