Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16858 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 16858 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 31325-2007 proposto da:
CSP SERVIZI SCRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio
dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo rappresenta
e difende giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORTONA in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 05/07/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ape legis;
– resistenti con atto

di costituzione

avverso la sentenza n. 37/2006 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 25/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VALENSISE che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 31325/2007
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 37/24/06, depositata il
25.10.2006, rigettava l’appello della società CSP Servizi S.C.R.L. in liquidazione, avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria n. 53/07/2004, confermando la
legittimità dell’avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003, per E 15.211,12, ai sensi

di verbale redatto il 30.7.2003, la presenza di un lavoratore irregolarmente occupato e non
registrato nel libro matricola.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) falsa applicazione dell’articolo tre, comma tre d.L. 22/2/2002,n. 12, rilevando come
l’iscrizione al libro matricola di un proprio lavoratore dipendente avvenuta successivamente
all’ammissione al lavoro costituisca violazione dell’art. 20 d.p.r. 1124/ 1965, con
conseguente applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dall’articolo 195 del
medesimo d.p.r..
b) violazione dell’art. 71. 27 luglio 2000,n. 212, in relazione all’articolo 360, numero tre,
c.p.c., avendo l’ufficio omesso di notificare, insieme all’avviso di irrogazione della
sanzione, il verbale e il contratto collettivo di lavoro citati nel provvedimento solo per
relationem;
c) insufficiente motivazione circa la questione di costituzionalità dell’articolo tre 1. 73/ 2002
per violazione dell’articolo tre costituzione, risultando che il rapporto di lavoro irregolare
era iniziato il 22/9/2002 il non il 1/1/2002.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 30.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo difetta di specificità non contenendo il quesito, peraltro generico, alcun
riferimento alla fattispecie in esame, avendo la CTR correttamente motivato al riguardo.
L’art. 3, comma 3, D.L. 222.2002,n. 12, conv. in 1. 23.4.2002,n. 73, vigente ratione temporis,
prevede “ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego dei lavoratori dipendenti
non risultanti dalle scritture od altra documentazione obbligatoria, è, altresì, punito con la sanzione
amministrativa dal 200 al 400 percento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del
1

/

dell’art. 3 1. 73/2002, essendo stata accertata, da parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a seguito

lavoro calcolato sulla base di vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso fra
dell’anno della data di contestazione delle violazioni”.
La nonna fa salve le

SilliZ10111

già previste dalla normativa del 1avoro e previderaide, aggiungendosi

alle altre la sanzione ivi indicata, senza che possa essere esclusa da altre sanzioni applicabili alla
fattispecie.
2. Il secondo motivo è inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza del
ricorso per Cassazione; infatti non viene riprodotta testualmente la motivazione dell’ avviso di

necessaria per valutare la fondatezza della censura di difetto di motivazione dell’atto proposta in
questa sede.
Comunque, il motivo, così come prospettato è infondato.
Deve ritenersi valido l’avviso di irrogazioni sanzioni motivato “per relationem” , che realizza una
economia di scrittura, a condizione che contenga un rinvio ad atti o documenti conosciuti o
conoscibili da parte del contribuente quale il processo verbale che la CTR afferma essere già nella
disponibilità del contribuente e il contratto collettivo di lavoro, la cui allegazione non è necessaria
perché quest’ultimo riveste natura non già di atto amministrativo ma di atto normativo coperto da
presunzione di conoscenza e poiché, inoltre, il datore di lavoro, dovendolo applicare all’interno
della propria impresa doveva conoscerne l’esatto contenuto anche con riferimento alla misura delle
retribuzioni alla quale sono rapportate alle sanzioni
3. Anche il terzo motivo è infondato.
L’ art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di
Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è già stata dichiarato
incostituzionale, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente
Corte (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in
cui è stata constatata la violazione”.
Tale norma è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che
continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte
ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356).

2

irrogazione sanzioni al quale questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è

CSENTE flA REGT`STR.AZIONE
Y,,’,Y191416

Al ST.7-.NS’f

N. 13 1

Pertanto il datore di lavoro era legittimato a provare la diversa durata del rapporto di lavoro del
dipendente irregolare, ma la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito, incensurabile in sede di
legittimità (peraltro neanche censurata dal ricorrente) la insufficienza probatoria del verbale per
essere basato su dichiarazioni delle parti, ritenute inattendibili al fine di individuare l’inizio del
lavori del lavoratore in nero, escludendo la vigenza all’epoca, di un regolare rapporto di lavoro.
Tale valutazione è anche conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene che non sia
sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione dei dipendenti in

(cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
In conclusione, il ricorso va ~o- rigettato senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività
difensiva dell’intimata
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29.5..2013

nero, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tali affermazioni,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA