Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16857 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 14787 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

T. Trasporti s.a.s. di T.T., in persona del legale

rappresentante pro tempore T.T., anche in proprio, nonchè

T.F., tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce

al controricorso, dall’Avv. Michele Marra, presso il cui studio in

Caserta, via Dosso 16, sono elettivamente domiciliati;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 1881/33/2014 della Commissione tributaria

regionale della Campania depositata il 24.2.2014;

udita nella Camera di consiglio del 9.2.2021 la relazione svolta dal

consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento in data (OMISSIS) relativo ad IVA ed IRAP per l’anno 2007 emesso nei confronti della società contribuente, operante nel settore dei trasporti merci, dall’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS).

L’oggetto dell’accertamento ha avuto ad oggetto la ripresa tributaria di costi ritenuti non inerenti in quanto non suscettibili di essere inclusi nelle componenti negative del reddito poichè riferiti ad altra società della quale quella contribuente si era avvalsa per lo svolgimento degli incarichi ricevuti, accollandosi le spese per la messa su strada degli automezzi (carburante, manutenzione, riparazione mezzi, pedaggi e penumatici).

La Commissione tributaria provinciale di Caserta, riuniti i ricorsi presentati dalla società e dai soci, li ha rigettati.

La CTR ha accolto l’appello dei contribuenti ritenendo che l’avviso di accertamento non avesse messo in discussione la certezza dei costi, bensì solo la loro inerenza ai fini della deducibilità; requisito ritenuto dimostrato, trattandosi di spese strumentali alla produzione del reddito aziendale con ricorso all’opera di altra azienda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandolo a due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la Commissione provinciale aveva disconosciuto i costi per non essere stata provato che si trattasse di ricavi o proventi destinati a formare il reddito d’impresa dell’esercizio, non in quanto privi del requisito della certezza.

La sentenza di appello ha ritenuto quella di primo grado affetta da vizio di ultrapetizione in quanto la Commissione provinciale aveva disconosciuto i costi per motivo diverso da quello indicato nell’avviso di accertamento (non inerenza degli stessi).

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR indicato gli elementi di prova con i quali i contribuenti avrebbero provato l’inerenza dei costi recuperati in applicazione della regola generale in tema di ripartizione dell’onere della prova che, nella fattispecie, ricade sulla contribuente.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Non è contestato dall’Amministrazione che la questione controversa, tenuto conto della contestazione contenuta nell’avviso di accertamento, sia costituita dal requisito dell’inerenza dei costi e non della certezza degli stessi.

In tal senso si vedano le pagg. 2 e 7 del ricorso ove si legge espressamente che il profilo della certezza dei costi non è mai stato posto in discussione dall’Ufficio.

Su tale punto si è soffermata sia la motivazione dell’atto di appello dei contribuenti, per come desumibile dalla disamina degli atti, sia la sentenza di appello avverso la quale viene proposto ricorso per cassazione.

L’Agenzia, tuttavia, sostiene che la CTR ha erroneamente delimitato il “thema decidendum” avendo rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado che si è pronunciata non già sul requisito dell’inerenza del costo, bensì su quello della certezza.

L’assunto non è fondato in quanto la CTR ha fondato il proprio convincimento sulla base di una carenza motivazionale sul punto controverso (l’inerenza dei costi, come sopra specificato) che, pacificamente, appartiene al “thema decidendum” ed alla “causa petendi”.

Piuttosto emerge, secondo la ricostruzione della sentenza e del ricorso, per come detto, l’infondatezza del rilievo dell’Agenzia secondo cui il vizio di ultrapetizione sia stato malamente affermato dalla CTR che, invece, correttamente si è soffermata sul requisito dell’inerenza con una motivazione adeguata, indicando le fonti del proprio convincimento circa la natura dei costi sostenuti dalla società in relazione al subappalto dell’attività di autotrasporto per conto terzi.

Attività ritenuta dimostrata sulla base di contratti e documenti espressamente indicati e facenti parte del materiale istruttorio a disposizione della CTR che, così procedendo, non ha operato alcuna inversione dell’onere probatorio.

Si ricorda che “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5), (fra le molte Cass. sez. 3, 29 maggio 2018, n. 13395).

Nel caso di specie, la Commissione regionale non ha posto l’onere della prova negativa dell’inerenza a carico dell’Amministrazione avendo, invece, motivatamente ritenuto dimostrato il requisito sulla base dell’istruttoria svolta con motivazione in fatto incensurabile in questa sede di legittimità.

Da ciò discende anche l’infondatezza della censura riferita al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, che, piuttosto, maschera una censura di difetto motivazionale che avrebbe dovuto essere fatta valere, qualora fossero stati sussistenti i relativi presupposti, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis” alla sentenza impugnata depositata il 24.2.2014.

Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite sopportate dai controricorrenti che liquida in complessivi Euro 7.500,00, oltre Euro 200,00 a titolo di rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA