Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16857 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 350/15,

depositato il 5 marzo 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Petitti Stefano;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Andrea Sgueglia, per delega

dell’Avvocato Salvatore Coronas.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Firenze il 19 marzo 2014, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, iniziato con ricorsi depositati nell’aprile 2008 dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, poi dichiaratasi incompetente, e proseguito a seguito di riassunzione presso la Corte d’appello di Perugia, ove veniva deciso con decreto depositato il 14 dicembre 2012;

che il consigliere designato accoglieva la domanda, liquidando un indennizzo di 2.000,00 Euro in favore di ciascun ricorrente;

che avverso tale decreto proponeva opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, il Ministero della giustizia, dolendosi della considerazione unitaria dei due giudizi svoltisi dinnanzi alla Corte d’appello di Roma e a quella di Perugia e della entità dell’indennizzo liquidato;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, accoglieva in parte l’opposizione ritenendo che il giudizio presupposto avesse avuto una durata irragionevole di due anni e sette mesi, considerando ragionevole quella di un anno sia per la fase svoltasi presso la Corte d’appello di Roma che per quella svoltasi a Perugia, e applicando il criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo;

che avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg., come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, e art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, e art. 3 Cost., dolendosi che la Corte d’appello abbia ritenuto ragionevole la durata di due anni per la fase di merito di un giudizio di equa riparazione; ciò tanto più in quanto alcuna responsabilità poteva essere addebitata ad essi ricorrenti per avere adito la Corte d’appello di Roma, atteso che alla data della domanda la giurisprudenza era consolidata nel senso che competente in relazione a giudizi svoltisi dinnanzi al giudice amministrativo fosse il giudice individuato secondo le regole ordinarie e che solo con una pronuncia del 2010, intervenuta a circa due anni dalla introduzione del giudizio dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, le sezioni Unite di questa Corte avevano modificato orientamento;

che, dunque, posto che non poteva addebitarsi alcuna responsabilità ad essi ricorrenti per avere adito un giudice poi dichiaratosi incompetente per sopravvenuto mutamento di orientamento giurisprudenziale, la durata ragionevole del giudizio presupposto avrebbe dovuto essere comunque computata in un anno, con conseguente eccedenza di tre anni e sette mesi;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono ancora violazione/falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg., come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, e art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, e art. 3 Cost., dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia fatto applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, in base al quale l’indennizzo annuo è dovuto anche in caso di eccedenza della durata ragionevole per una frazione di anno superiore a sei mesi;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che questa Corte ha affermato il principio per cui “in tema di criteri di accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, non può essere imputato al comportamento della parte che richieda l’equa riparazione l’intero periodo occorso per pervenire alla declaratoria d’incompetenza del giudice dalla medesima parte inizialmente adito, in quanto l’erronea proposizione di una domanda davanti a giudice incompetente non esonera dal dovere di verificare se, con riguardo a tale lasso temporale, fossero, o meno, ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienze dell’apparato giudiziario tanto più quando (come nella specie, venendo in rilievo profili di incompetenza per valore) l’ordinamento processuale riconosce al giudice l’esercizio di poteri officiosi, sicchè il giudice dell’equa riparazione ha l’onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la ragionevole durata per il processo presupposto, detraendola dalla durata complessiva del giudizio” (Cass. n. 1541 del 2015);

che, nella specie, deve rilevarsi che alcun addebito poteva essere mosso alle parti ricorrenti per avere inizialmente adito la Corte d’appello di Roma, atteso che al momento della proposizione della domanda essa era il giudice competente ed avendo solo nel 2010 (ord. n. 6306 del 2010) le Sezioni Unite di questa Corte affermato un diverso criterio di identificazione del giudice territorialmente competente, dovendosi avere riguardo al luogo di inizio del giudizio presupposto;

che la Corte d’appello di Firenze si è discostata dall’indicato principio e non ha tenuto conto della insussistenza di qualsivoglia elemento di responsabilità nei confronti dei ricorrenti per avere adito un giudice solo in corso di causa divenuto incompetente per effetto di una pronuncia di questa Corte, ritenendo ragionevole la durata di un anno per ciascuna delle fasi del giudizio di merito, così pervenendo a ritenere ragionevole la durata di due anni;

che, in contrario, questa Corte ha reiteratamente affermato che la durata ragionevole del giudizio di equa riparazione non può essere superiore ad un anno per la fase di merito e ad un altro anno per la fase di legittimità;

che tale interpretazione è stata ribadita dalla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 36 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 bis, il quale prevede che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado -, nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla L. n. 89 del 2001;

che il primo motivo di ricorso va quindi accolto;

che il secondo motivo di ricorso è del pari fondato;

che, invero, la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, al comma 1, dispone, nel testo ratione temporis applicabile, prima delle ulteriori modificazioni introdotte dalla L. n. 208 del 2015, che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500,00 Euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”;

che la formulazione della citata disposizione non lascia dubbi in ordine al fatto che il legislatore ha inteso “arrotondare” ad un anno il ritardo inferiore ad un anno ma comunque superiore a sei mesi, sicchè l’indennizzo deve tenere conto di tale criterio legale di determinazione e, per l’eventualità in cui esso sia di entità superiore a sei mesi, per tale frazione va liquidato un importo pari a quello che il giudice di merito abbia indicato come criterio di liquidazione nel caso di specie;

che, dunque, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

che, invero, dalla durata complessiva del giudizio presupposto accertata dalla Corte d’appello deve essere detratto un anno di durata ragionevole, sicchè il ritardo suscettibile di indennizzo è pari a tre anni e sette mesi;

che, facendo applicazione del criterio individuato dalla Corte d’appello (500,00 Euro per anno di ritardo), a ciascuno dei ricorrenti deve essere quindi riconosciuto un indennizzo di 2.000,00 Euro, dovendo la razione di sette mesi successiva ai primi tre anni di ritardo essere indennizzata in misura pari a quella ritenuta dovuta per ciascun anno di ritardo;

che il Ministero della giustizia deve essere quindi condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di 2.000,00 Euro, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

che il Ministero deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese dell’intero giudizio: quelle del giudizio di merito, liquidate, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, previa riduzione del 70% del compenso per la fase istruttoria e del 50% dell’importo derivante dalla somma dei compensi previsti per le singole fasi, in Euro 1.056,75 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; quelle del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di Euro 892,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie;

che le spese, come liquidate, vanno poi distratte in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio che liquida, quanto al grado di merito, in Euro 1.056,75 per compensi, e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 892,50, per compensi, oltre per entrambi i gradi accessori di legge e spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 6 civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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