Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16857 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29114-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LOTARIO 6,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA TAGLIENTE, rappresentato e

difeso dagli avvocati PIETRO MASSAROTTO, MARIO DOMENICO CICCARELLI;

– ricorrente –

contro

ACSM-AGAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

BORSANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1365/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/07/2018 R.G.N. 282/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo del ricorso;

udito l’Avvocato MONICO GIANMARIA, per delega verbale Avvocato PIETRO

MASSAROTTO;

udito l’Avvocato PAOLO BORSANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 20/7/2018 la Corte d’appello di Milano, in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como in sede di opposizione, ha respinto la domanda di annullamento del licenziamento intimato il 5/4/2016 a C.P. dalla società ACSM-AGAM s.p.a. a seguito della perdita dell’appalto per la distribuzione del gas nei Comuni di (OMISSIS) e ai sensi del D.M. 21 aprile 2011, art. 2 recante norme comuni per il mercato interno del gas.

2. La Corte territoriale, rilevato preliminarmente che il D.M. del 2011 prevede un passaggio diretto dei dipendenti all’impresa subentrante nel servizio di distribuzione del gas previa adozione di un atto da qualificarsi quale licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo da parte dell’impresa uscente, la cui posizione di società controllata o controllante è irrilevante, ha accertato l’inclusione del C. nell’ambito “funzioni centrali dei servizi amministrativi” così come illustrati dal suddetto D.M. n., ed ha ritenuto legittimo il licenziamento essendo stata altresì dimostrata la redistribuzione tra altri dipendenti delle mansioni svolte.

3. Il lavoratore ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria. La società ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i primi due motivi il ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 164 del 2000 e della direttiva CE 30/98 e 93/11 nonchè del D.M. 21 aprile 2011, art. 2 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato che dalle dichiarazioni dei testimoni B. e Co. emergeva lo svolgimento, da parte del C., di attività di recupero crediti verso i clienti finali e, dunque, attività svolta nell’interesse della funzione di vendita che, in base al D.Lgs. n. 164 del 2000, deve essere separata dall’attività di distribuzione del gas naturale (alla quale, e solamente a quella, si riferisce il D.M. 21 aprile 2011). La rigida separazione fra attività imprenditoriali legate allo stoccaggio, al trasporto e alla distribuzione del gas e quelle deputate alla vendita impone un divieto di commistione tra compiti di lavoratori addetti a funzioni inerenti la distribuzione e quelli (come il C.) addetti alla vendita.

5. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi con riferimento al D.M. 21 aprile 2011, artt. 1 e 2 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato il D.M. ritenendo inclusi tra i lavoratori destinatari del passaggio diretto all’impresa subentrante nell’appalto anche i dipendenti di società (uscente) controllante o controllate, trascurando l’interpretazione letterale a vantaggio dell’intenzione del legislatore.

6. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, trascurato di accertare le ragioni riorganizzative e di riassetto che hanno determinato la società ACSM-AGAM ad assumere il provvedimento di licenziamento.

7. Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, trascurato la violazione dei requisiti formali della lettera di licenziamento, sprovvista della motivazione posta a supporto del licenziamento.

8. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

In linea generale, va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nel secondo motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

La sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). L’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

La Corte distrettuale ha rilevato che “Non vi è dubbio che il C., sia quale addetto ai servizi di front office sia come addetto ai servizi di back office (secondo la teste Co. l’interessato svolgeva entrambe le funzioni promiscuamente), ricopriva una posizione di ordine centrale in virtù della sua riconducibilità alle funzioni centrali dei servizi amministrativi o, altrimenti, della gestione del patrimonio e dei servizi (si vedano le specifiche dettate dall’art. 1, comma 2 D.M.). In ulteriore analisi, i testi, se si esaminano le loro deposizioni senza limitarsi al dettaglio, hanno confermato che, come dipendente della ACSM-AGAM s.p.a., il C., vuoi come front office per via dei servigi resi alla clientela, vuoi come back office implicato in operazioni amministrative di apertura o chiusura delle utenze assegnate alla clientela, rendeva comunque un servizio non occasionalmente ausiliario o ab externo rispetto all’ambito di operatività proprio della ditta distributrice AARGA che lasciava il campo alla subentrante 2i Rete Gas s.p.a., in quanto, come volta per volta notato dai testi, le ricadute delle funzioni del lavoratore finivano per sostenere – funzionalmente – i bisogni dell’azienda distributrice in forza di un nesso praticamente inscindibile.””.

9. Il terzo motivo non è fondato.

Il D.M. 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 28, comma 6 recante norme comuni per il mercato interno del gas” recita:

“Art. 1. Definizioni.

1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale è il personale, direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purchè al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull’impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti; allacciamento clienti; direzione lavori; programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilita, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore; pronto intervento; lettura contatori; gestione della qualità del servizio specifica dell’impianto. E’ escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.

2. Funzioni centrali sono la direzione dell’impresa, l’ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.

Art. 2. Tutela dell’occupazione del personale.

1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio.

2. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 non comporta l’obbligo di liquidazione dell’indennità di preavviso. Il gestore uscente deve darne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali costituite, a norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 nelle unità interessate, nonchè alle associazioni di categoria.

3. L’obbligo per il gestore subentrante di cui al comma 1 è limitato ad un numero di addetti per singolo gestore uscente non superiore alla somma del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una quota parte del personale che svolge funzioni centrali pari alla percentuale dei punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti dallo stesso gestore a livello nazionale, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore uscente in conformità con il Libro Unico del Lavoro e relativa alla situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare la verifica di congruità di cui al comma 4.

4. Qualora il numero complessivo di addetti di cui al comma 3 comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente è tenuto a giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificità locali. Qualora la stazione appaltante non ritenga sufficiente la giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione di cui al comma 3 è limitato ad un valore tale che il numero dei punti di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore soglia di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all’interno del territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500.

5. In caso di limitazione del numero degli addetti in base ai criteri di cui al comma 4, ha priorità di assunzione il personale che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara e, successivamente, l’eventuale personale con sede di lavoro al di fuori di esso, con priorità per chi opera in sedi più prossime a tale territorio.

6. Al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, che in seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti in esubero, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per le singole tipologie di impresa. Per i lavoratori dipendenti delle imprese a capitale interamente pubblico, si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due anni successivi alla data di inizio dell’affidamento della gestione della rete di distribuzione, il gestore subentrante si impegna alla loro assunzione, salvo espressa rinuncia degli interessati, prima di procedere a nuove assunzioni, a parità di esperienza e qualifica, per le località di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento”.

Questa Corte ha già affermato che, in base all’art. 12 preleggi, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare non sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l’esame complessivo del testo, della mens legis. In particolare, qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua, l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare (Cass. n. 5128 del 2001, Cass. n. 20357 del 2017).

La Corte distrettuale si è conformata a detto principio e, utilizzando l’intenzione del legislatore quale criterio comprimario di ermeneutica, atto ad ovviare all’equivocità della formulazione del testo da interpretare, ha correttamente interpretato il D.M. 21 aprile 2011, artt. 1 e 2 attribuendo funzione definitoria autonoma all’inciso “quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto di distribuzione e misura degli impianti stessi” in quanto rivolta a istituire un collegamento tra i due gruppi di personale (quelli direttamente implicati nelle attività di distribuzione del gas e quelli posti a livello centrale per lo svolgimento di funzioni centrali), considerata la funzione ancillare o accessoria del secondo gruppo di personale rispetto al primo.

Nè appare dirimente, come suggerisce il ricorrente con riguardo al criterio strettamente letterale, il’art. 1, comma 2 D.M. il quale non fornisce la definizione del “personale” bensì delle “funzioni” (nella specie “centrali”).

10. Il quarto motivo è inammissibile.

Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità della censura alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha affermato che il recesso era “assistito dalla piena sussistenza degli estremi giustificativi conferenti al peculiare caso di giustificato motivo oggettivo per come sopra trattato dando risalto alla sua matrice legale legittimamente di ordine speciale”.

La censura non coglie la ratio decidendi perchè il ricorrente insiste sulla mancata ricorrenza di ragioni organizzative e di riassetto aziendale ma nulla deduce sul presupposto giustificativo (di fonte normativa) che abilita il datore di lavoro a procedere al licenziamento ossia la perdita dell’appalto relativo all’attività di distribuzione del gas e l’appartenenza del lavoratore ad una delle due categorie (nella specie coloro che sono addetti a funzioni centrali di supporto) avente diritto al passaggio diretto alle dipendente dell’impresa subentrante.

Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha rilevato che era pacifica la ricorrenza della ragione organizzativa richiesta dal D.M. 21 aprile 2011 (la perdita dell’appalto) per l’adozione del provvedimento espulsivo, ha accertato l’appartenenza del C. alla categoria di lavoratori addetti a funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione e misura degli impianti ed ha, inoltre, verificato il rispetto dell’obbligo di repechage, con conseguente dichiarazione di legittimità del licenziamento.

11. Il quinto motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio di diritto, che in questa sede il Collegio intende ribadire, in base al quale il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa (v. tra le altre, Cass. n. 3752 del 1985), e, a fortiori, non è certamente tenuto a fornire, in sede di esposizione dei motivi, anche la prova degli indicati motivi.

E’ stato altresì affermato che non è necessaria l’indicazione della inutilizzabilità aliunde nella motivazione del licenziamento per soppressione del posto, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio (cfr. Cass. n. 3752 del 1985).

Il suddetto principio è stato confermato anche a seguito delle modifiche medio tempore intervenute della L. n. 604 del 1966, art. 2 (novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 37 che impone la specificazione dei motivi contestuale al licenziamento scritto) posto che la ratio della previsione legislativa sull’onere della forma era ed è sempre quella che la motivazione del licenziamento sia specifica ed essenziale e consenta al lavoratore di comprendere le effettive ragioni del recesso (che, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si sostanziano nella ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come richiesto dalla L. n. 604 del 1966, art. 3), discendendo dai principi di immutabilità della motivazione e dall’orientamento consolidato di questa Corte in ordine alla delineazione dell’obbligo di repechage quale elemento costitutivo del licenziamento (cfr. Cass. n. 10435 del 2018) l’obbligo del datore di lavoro di dimostrare in giudizio l’impossibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni. Invero, la novella legislativa si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato (e motivabile solo su richiesta) introducendo la contestualità dei motivi, lasciando immutata la funzione della motivazione (già perseguita dal legislatore precedente la novella legislativa del 2012 e sottolineata da questa Corte) che è quella di far comprendere al lavoratore le effettive ragioni del recesso.

In tema di licenziamento individuale, la novellazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, per opera della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 37, si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento (Cass. n. 6678 del 2019).

La lettera di comunicazione di licenziamento ha chiaramente esplicitato la ragione dell’adozione del provvedimento richiamando il D.M. 21 aprile 2011, art. 2 la cessione degli impianti di distribuzione del gas alla società 2i Rete Gas s.p.a. ed il passaggio diretto alle dipendenze della società subentrante con salvaguardia delle condizioni economiche godute.

12. Va rilevato che altra causa (n. 24891/2018 R.G.) discussa nella medesima udienza (in relazione alla quale è stata confermata la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il licenziamento ivi impugnato nei confronti di ACSM AGAM s.p.a.) ha – concordemente alla presente causa – confermato la ricostruzione esegetica della risoluzione del rapporto prevista dal D.M. 21 aprile 2011 quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma ha avuto esito differente in considerazione del diverso quadro probatorio concernente la ricorrenza dei requisiti dettati dalla L. n. 604 del 1966, art. 3.

13. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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