Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16857 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. un., 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente Sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19662/2010 proposto da:

C.V. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 76, presso lo studio dell’avvocato

BAGNASCO PIERPAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NUCARA

FRANCESCO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.PA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

VATICANO 46, presso lo studio dell’avvocato FOTI MARCELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURICI GIUSEPPE, per delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ETR S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA,, depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’Avvocato Francesco NUCARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, A.G.O., rigetto del secondo motivo.

Fatto

Il sig. C.V. ricorre contro la E.TR. s.p.a., società di riscossione e contro la sig.ra Ca.Pa., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

In fatto, il sig. C. ha proposto opposizione all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2) promossa dalla sig.ra Ca., nella quale procedura è intervenuta la predetta società di riscossione dei tributi.

Il sig. C. ha articolato la propria difesa eccependo la insussistenza e/o nullità dei titoli esecutivi, sulla base dei seguenti rilievi:

a) quanto al credito vantato dalla E.TR. s.p.a.: la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (Cartella di pagamento), l’omessa notifica della ordinanza/ingiunzione di pagamento di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, la prescrizione del credito (L. n. 689 del 1981, ex art. 28, e la mancata analitica indicazione delle singole cartelle esattoriali poste a base della pretesa;

b) quanto al credito vantato dalla sig.ra Ca.: la sentenza posta a base della procedura esecutiva era stata riformata dalla C.A. di Reggio Calabria, con sentenza n. 251/2004.

Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte di Appello, adita su impugnazione del C., soccombente in primo grado, a) ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, in relazione alla opposizione proposta nei confronti della società di riscossione;

b) ha confermato la decisione di rigetto del ricorso proposto contro la sig.ra Ca. sul rilievo che le modifiche apportate dalla Corte di appello alla sentenza di primo grado, consistono nella “mera riduzione quantitativa del credito posto a fondamento dell’esecuzione, che non influisce in concreto sul procedimento esecutivo se non in sede di determinazione delle somme da assegnare al creditore procedente”.

Delle due parti intimate, resiste con controricorso soltanto la sig.ra Ca., che ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Il ricorso del sig. C. merita accoglimento soltanto in relazione al secondo motivo.

Con il primo motivo, la difesa del C. denuncia che erroneamente la C.A. ha ritenuto che la giurisdizione appartenga al giudice tributano in relazione ai crediti vantati dalla società di riscossione. La censura fa leva sulla asserita natura non tributaria dei crediti in contestazione (almeno alcuni) e sulla intervenuta prescrizione. Il motivo, però, risulta carente di autosufficienza.

La parte ricorrente avrebbe dovuto chiarire quali cartelle sarebbero riferite a crediti extratributari, per quali importi, e quando e come la relativa eccezione sarebbe stata formulata. Pertanto il ricorso è inammissibile.

Con il secondo motivo, viene denunciato il vizio di motivazione in relazione al capo della sentenza relativo al credito vantato dalla Ca.. La difesa del C. sostiene che erroneamente la C.A., pur avendo rilevato che il credito vantato dalla Ca. non era quello indicato nella sentenza di primo grado, essendo stato ridotto in appello (con sentenza n. 251 del 21 maggio 2004 della Corte d’appello di Reggio Calabria), ha ritenuto legittima l’azione basata sulla decisione di primo grado, senza procedere alla riduzione del quantum.

La censura appare fondata perchè il C. lamenta la incongruenza della motivazione che riconosce la necessità di ricostruire l’ammontare del debito, sulla base della doppia pronuncia, ma poi ritiene che si tratti di una mera attività di esecuzione. In realtà, il C. ha chiesto una decisione che implica l’accertamento della parziale inesistenza del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva. Quindi, non si tratta, come invece ritiene la C.A., di una mera attività esecutiva relativa alla determinazione delle somme da assegnare a ciascun creditore; si tratta della ricostruzione del profilo quantitativo del credito risultante a seguito della riduzione dello stesso in appello.

Premesso che il giudice di appello aveva ridotto il credito della Ca., i giudici della sentenza oggetto dell’odierno ricorso avrebbero dovuto completare il percorso decisionale stabilendo, con/sequenzialmente, che il titolo esecutivo era valido nei limiti della somma ridotta stabilita dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 251 del 21 maggio 2004, che ha riformato la decisione di primo grado, in base alla quale la Ca. stessa aveva agito in exsecutivis. Le questioni sollevate in relazione alla determinazione dell’ammontare del credito azionato, attengono alla fase della cognizione, e non della esecuzione, ed in tale sede vanno decise.

Conseguentemente, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha rigettato l’opposizione nei confronti della Ca., sulla base di una premessa (il credito vantato non è quello previsto dalla sentenza di primo grado) che avrebbe dovuto portare ad una decisione di parziale accoglimento (il credito vantato è soltanto quello, ridotto, riconosciuto dalla C.A.). Pertanto, sul punto la causa può essere anche decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., nel senso che il credito dalla Ca., che può trovare soddisfacimento in sede esecutiva, è soltanto quello risultante dalla citata decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Nulla per le spese relative al ricorso proposto nei confronti della E.TR s.p.a., parte vittoriosa, che non ha svolto attività difensiva.

Tenuto conto del diverso esito del doppio grado del giudizio di merito, che evidenzia la peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e, decidendo nel merito, dichiara che il credito per il quale la Ca. può ottenere soddisfazione in sede esecutiva è quello, ridotto, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, n. 251 del 21 maggio 2004; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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