Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16856 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14418/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R.G. Società Cantieristica s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore e L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Alessandro Porru, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via

Paolo Emilio 34;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1072/6/18, depositata in data 21/2/2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2021 dal

Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP), con sentenza n. 3089/ 2017, ha accolto il ricorso della società M.R.G. Società Cantieristica S.r.l. in liquidazione (di seguito, la contribuente o la società) avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011 con cui l’agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito Iva di Euro 1.221.310, chiesto a rimborso, ritenendo provata la sussistenza di circostanze, tali da legittimare la disapplicazione della disciplina antielusiva;

– la sentenza della CTP è stata impugnata dall’agenzia delle entrate;

– la Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR), con sentenza n. 1072/6/2018, depositata il 21 febbraio 2018, ha rigettato l’appello dell’ufficio;

– in fatto, si è esposto che la società nel 2006 si era aggiudicata dal Tribunale fallimentare i (OMISSIS) di Savona al prezzo di Euro 6.100.000, oltre Euro 1.220.000 di Iva;

– tuttavia, per circostanze oggettive (così dettagliate: presenza di motopescherecci in costruzione da tempo, non ultimati per difficoltà economiche della proprietà; presenza di rifiuti illegittimamente versati che avevano dato luogo ad un procedimento penale; contestazione penale di reati ambientali; successiva necessità di bonifica dell’area) la contribuente nel 2010 si era determinata a cedere il cantiere per Euro 6.360.000, applicando il reverse charge e chiedendo il rimborso dell’Iva;

– l’agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito ritenendo la società non operativa, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis;

– a giustificazione della decisione, la CTR ha rilevato che gli elementi di fatto sopra indicati, in uno, a supporto della buona fede della società, al contenzioso avviato nei confronti del Ministero della giustizia e della curatela fallimentare per la mancata comunicazione di fatti rilevanti (il procedimento penale per reati ambientali), dimostravano “il carattere oggettivo ed inequivoco degli eventi impeditivi per la M.R.G. Società Cantieristica S.r.l. (oggi in liquidazione) di esercitare qualsivoglia attività presso l’unico sito produttivo in suo possesso, oggetto di un acquisto effettuato poco dopo la sua costituzione, in esito ad una procedura di aggiudicazione con incanto nell’ambito di una procedura fallimentare gestita dal giudice delegato competente”;

– in questo contesto fattuale, la CTR riteneva non dimostrata la tesi dell’amministrazione finanziaria secondo cui “il carattere macroscopico dei citati impedimenti non poteva non essere noto alla società acquirente i cantieri al momento dell’acquisto stesso”, sicchè doveva ritenersi che l’acquisto era stato fraudolento per l’assenza di una reale intenzione di svolgere attività produttiva, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, una volta rimossi gli impedimenti ad operare, la società si era affrettata a rivendere il bene;

– la sentenza è stata impugnata dall’agenzia delle entrate sulla base di due motivi;

– la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, l’agenzia deduce violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): in sintesi, si sostiene che: – contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non era stato provato che la società ignorasse al momento dell’acquisto la pendenza di procedimenti penali per reati ambientali; – essa era a conoscenza della presenza dei tre motopescherecci e dello stato di degrado delle strutture e dei macchinari, tali da non consentire lo svolgimento di attività aziendali; – non aveva posto in essere interventi volti a porre rimedio allo stato di degrado;

– la censura è inammissibile, là dove si scontra con gli accertamenti di fatto contenuti sentenza relativi alla sussistenza di impedimenti oggettivi idonei a giustificare l’inattività del cantiere;

– la CTR, infatti, sul punto della sussistenza di impedimenti a svolgere attività aziendale ha compiuto un accertamento di fatto che non può essere più messo in discussione sotto il vizio della violazione di legge, che può essere formulato solo assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbero ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); infatti, l'”errore di diritto” nell’attività di giudizio consiste esclusivamente nella inesatta o errata individuazione od interpretazione della norma (o della fattispecie astratta in essa considerata) che deve essere applicata al rapporto come esattamene cognito nei suoi elementi fattuali, ovvero in un errore di sussunzione (che si verifica quando i fatti come oggettivamente rilevati non appaiono riconducibili alla fattispecie astratta contemplata dalla norma, ovvero pur essendo a quella riconducibili vengono tuttavia regolati dal Giudice sulla base di effetti giuridici diversi da quelli considerati dalla norma applicata); le critiche mosse con il motivo sono volte a introdurre surrettiziamente una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

– Con il secondo motivo di ricorso, l’agenzia deduce violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, commi 1, 4 e 4 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sul rilievo che le circostanze di fatto ritenute dalla CTR come impedimenti oggettivi comprovavano invece che la società non aveva mai avuto l’intenzione di impiegare il cantiere per fini aziendali;

– anche questa censura è inammissibile per le ragioni già esposte nella disamina del precedente motivo di ricorso, atteso che la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato “fermo ed indiscusso”, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass., Sez. 3, n. 6035 del 13/03/2018);

– l’affermazione della CTR circa la sussistenza di impedimenti oggettivi ad operare, trova peraltro conferma, nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di società “di comodo”, l’impossibilità per l’impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo di imposta”. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24314 del 03/11/2020, Rv. 659492 – 02.

– Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della società che liquida in Euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA