Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16855 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16855 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 28242 2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
1885

SMA S.P.A. (GIA’ SMAFIN SRL) nq di incorporante di
SIGROS DISTRIB. SRL, AUCHAN S.P.A.
incorporante

della

INDIS S.P.A. in

in quq1ità
perspna

di
del

Procuratore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
FLAMINIA 135 C/0 CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO,

Data pubblicazione: 24/07/2014

sA’

presso lo studio dell’avvocato PEIMTINATO SALVO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE CAMOSCI giusta delega in calce;

controricorrenti

sul ricorso 3474-2009 proposto da:

rappresentante pro tempore, CELLI GIANCARLO nq di
legale rappresentante della Soc. SIGROS
DISTRIBUZIONE, SMA SPA nq di incorporante deP_la Soc.
SIGROS DISTRIBUZIONE in persona del Proouratore,
AUCHAN SPA incorporante della Soc. INDIS SRL in
persona del Procuratore, VISMARA CARLO MARIA nq di
legale rappresentante pro tempore della Soc. INDIS
SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA
135 C/0 CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, presso lo
studio dell’avvocato PETTINATO SALVO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE CAMOSCI giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente con atto di costituzione

sul ricorso 8169-2012 proposto da:

LHEUREUX BENOIT FRANCOIS JOSE’ in persona del legale

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

SMA SPA in persona del Direttore Generale,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 135,
presso lo studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’Avvocato
GIUSEPPE CAMOSCI giusta delega in calce;
– controricorente nonchè contro
AUCHAN SPA, EQUITALIA ESASTRI SPA;
141mati
avverso

la

sentenza

n.

118/2007

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
21/06/2007,

avverso

la

sentenza

n.

410/2007

depositata il 17/12/2007, avverso la sentenza n.
494/2011 depositata il 22/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAMpSCI che

contro

si riporta, per il n. r.g. 8169/2012 è comparso
l’Avvocato FALCITELLI delega Avvocato CAMOSCI che si
riporta;
udito

il P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per il n. r.g. 3474/09 il rigetto del ricorso, per il
n. r.g. 8169/12 l’accoglimento del ricorso.

per il n. r.g. 28242/07 raccoglimento del ricorso,

28292-07
3474-09
8169-12

Svolgimento del processo
Con avviso di liquidazione notificato nel dicembre 1999,
l’ufficio del registro di Catania recuperava a tassazione,
ai fini dell’imposta di registro, irrogando altresì le

di azienda tra la Indis s.r.l. e la Sigros Distribuzioni
s.r.1., società appartenenti al gruppo Rinascente.
L’atto veniva riqualificato in base agli artt. 15 e 20 del
d.p.r. n. 131 del 1986, sebbene stipulato sotto le forme
(a) di un previo contratto di affitto di un complesso
immobiliare a uso di ipermercato, con trasferimento di
personale, e (b) di un successivo (appena due giorni dopo)
contratto di vendita (sottoposto a Iva) di tutte le
attrezzature, gli impianti, le merci e le scortg giacenti
presso il suddetto complesso immobiliare.
Contro l’avviso di liquidazione insorgevano le società
Indis e Smafin s.r.1., quest’ultima in qulità di
incorporante di Sigros Distribuzioni, propongndo, per
quanto si desume dalle impugnate sentenze, due ricorsi.
Uno di questi veniva accolto con sentenza n. 118-17-07 in
data 21 giugno 2007 della commissione tributaria regionale
della Sicilia, confermativa di quella di primo grOo.
L’altro veniva invece respinto, previa riforma della
decisione di primo grado, con sentenza n. 41W-34-07 in
data 17 dicembre 2007.
La prima decisione rimarcava, in sintesi, l’inidoneità
della esclusione delle merci ad attribuire all’affitto di

previste sanzioni, un atto riqualificato come di cessione

azienda la causa della vendita, nonché la circoStanza che
all’affittuaria non era stata comunque trasferita, con
atto scritto, la proprietà dell’immobile.
La seconda decisione giungeva a opposta cónclusione
sottolineando l’incongruenza, giustappunto, della
esclusione delle merci dall’affitto di azienda, attesa la
sproporzione tra il preteso canone di affitto (lire 6 mld.

4

circa) e il prezzo di successiva vendita delle sole merci
(lire 16 mld. circa); talché reputava il collegdmento tra
i negozi e in effetti realizzata, con essi, la causa della
cessione d’azienda.
L’agenzia delle entrate, a seguito di questa seconda
sentenza della commissione tributaria regionale della
Sicilia (n. 410-34-07), iscriveva a ruolo, ex art. 68 del
d.lgs. n. 546-92, nei confronti delle società c9ntraenti,
l’imposta di registro e gli accessori dovuti in base al
titolo provvisorio.
Notificava quindi la cartella di pagamento alle
incorporanti Sma s.p.a. e Auchan s.p.a.
Le società proponevano opposizione e, rimaste soccombenti,
si appellavano alla commissione tributaria regionale, la
quale, con sentenza n. 494-34-11 del 22 dicempre 2011,
accoglieva l’appello, assumendo illegittima la cartella in
ragione dell’art. 1306, l° co., c.c.
La sentenza n. 118-17-07 è stata impugnata dall’agenzia
delle entrate, con ricorso per cassazione affidato a un
motivo.

2

La sentenza n. 410-34-07 è stata impugnata dalle società
Auchan s.p.a. (incorporante Indis s.r.1.) e Sta s.p.a.
(incorporante Sigros Distribuzioni s.r.1.), nonché dai
dottori Francois Benoit (legale rappresentante plso tempore
di

Smafin

s.r.1.),

rappresentante pro

Carlo

Maria

Vismara

(legale

tempore di Indis s.r.1.) e ‘Giancarlo

Celli (legale rappresentante

pro

tempore

di Sigros

Distribuzioni s.r.1.), con ricorso per cassazione affidato
a tre motivi.
La sentenza n. 494-34-11 è stata impugnata dall’agenzia
delle entrate, con ricorso per cassazione affidato a un
motivo.
Nella prima causa si sono costituite le società intimate,
con controricorso.
Nella seconda l’amministrazione si è limitata 9 produrre
una nota per la partecipazione all’udienza di dispussione.
Nella terza si sono costituite le intimate con
controricorso.
Le prime due cause sono state chiamate, assieme ad altre,
all’udienza del 21-9-2011 e ivi sono state trattenute in
decisione.
Con ordinanza del 31-10-2011 le suddette cause sono state
peraltro rimesse separatamente sul ruolo per
l’impossibilità di attuare la riconvocazione del collegio
disposta dopo la camera di consiglio, stante il
collocamento in quiescenza di uno dei consiglieri.
In prossimità dell’odierna udienza, infine, tutte le parti
private hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.p.

3

Motivi della decisione
I. – Per ragioni di connessione, il collegio reputa
preventivamente di riunire i ricorsi come sopra indicati rispettivamente contraddistinti dai nn. 28242-07 r.g.,
3474-09 r.g. e 8169-12 r.g.
– Con l’unico motivo del ricorso n. ,28242-07,
l’agenzia delle entrate chiede la cassaziope della

a

sentenza n. 118-17-07 per violazione e falsa applicazione
degli artt. 3, lett. b), 15, lett. d), e 20 del d.p.r. n.
131 del 1986, nonché degli artt. 2555 e seg. c.c., oltre
che per insufficiente motivazione della sente9.za sugli
afferenti profili della controversia, sostenendo doversi
assoggettare a imposta proporzionale di registro, alla
stregua di cessione d’azienda, l’atto stipulato dalle
società attraverso la dedotta pluralità di contratti, tra
loro coordinati, riguardanti i singoli beni componenti
l’azienda. Chiede alla corte di dire se incorra, difatti,
nella violazione o falsa applicazione delle norme citate
il giudice di merito che, come nella specie, abbia omesso
di analizzare i distinti atti negoziali nqlla loro
reciproca coordinazione e in base al loro oggetto, e
quindi ritenuto che gli stessi dovessero essere tassati in
base alla loro forma apparente.
III. – Con i tre motivi del ricorso n. 3474-09,

società

e i soggetti persone fisiche che le rappreseneavano pro
tempore chiedono cassarsi, invece, la sentenza n. 410-34-

07 per: (i) violazione e falsa applicazione dell’art. 36,
2° co., del d.lgs. n. 546-92 e dell’art. 132, 2° co.,

4

c.p.c, essendo inesatta o omessa l’indicazione, in
sentenza, delle parti processuali; (ii) violazione o falsa
applicazione dell’art. 57, l° co., del d.p.r. n. 131 del
1986, non essendo il rappresentante legale della società
annoverabile tra i soggetti obbligati in solido ai fini
d’imposta; (iii) insufficiente motivazione su fatti

controversi e violazione o falsa applicazione degli artt.
3, 15, e 20 del d.p.r. n. 131 del 1986 e dell’it. 2555
c.c., sostenendo che non dovesse essere sot4oposto a
imposta proporzionale di registro il contratto

di affitto

d’azienda redatto in forma scritta.
IV. – Infine, con l’unico motivo del ricorso n. 8169-12,
l’amministrazione chiede cassarsi la sentenza n. 494-34-11
denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.
1306 e 2909 c.c.,

in

quanto l’appello delle parti

contribuenti si era incentrato sulla tesi che obbligati al
pagamento, in base al titolo giudiziale, erano
rappresentanti legali in proprio, e non le società; la
ricorrente imputa alla commissione tributaria regionale di
non aver considerato che l’esistenza di (distinte)
pronunce giudiziali non può inficiare la legittimità
dell’iscrizione a ruolo eseguita ai sensi dell’ant. 68 del
d.lgs. n. 546 del 1992 laddove non si tratti di pronunce
passate in giudicato; sicché errato dovrebbe ritenersi, in
tal guisa, l’annullamento dell’iscrizione provvisoria in
base all’art. 1306, 10 co., c.c.
V. – E’ pregiudiziale l’esame del ricorso n. 3474-09 r.g.

5

Questo ricorso va rigettato, essendo i motivi in parte
inammissibili e in parte infondati.
Via). – I ricorrenti innanzi tutto denunziano (col primo
motivo) la nullità della sentenza n. 410-34-07 per
inesatta indicazione delle parti processuali.
Assumono che le parti della causa, infine così Mcisa, non

fossero le società ma i (soli) legali rappresehtanti in
proprio. Sicché la sentenza sarebbe affetta – se ben si
comprende – da extrapetizione in relazione ai soggetti.
La censura è inammissibile per l’assorbente ragione che il
quesito di diritto, da cui essa è composta, si basa
sull’esplicito rilievo che l’agenzia aveva “proposto
appello (..) notificando l’atto ai legali rapi4esentanti
pro tempore e giammai alle società”.
.i.sultanze

In ogni caso essa è infondata alla luce delle

processuali, che la corte è legittimata a esaminare
direttamente essendo stato dedotto un vizio in procedendo.
Dagli atti risulta che finanche il ricorso per la
commissione tributaria provinciale era stato proposto dai
dottori Lheureux Benoit, Vismara e Celli quali
rappresentanti legali, rispettivamente, di Smafiln s.r.1.,
di Indis s.r.l. e di Sigros Distribuzione s.r.l.
Era stato invero proposto avverso l’avviso di liquidazione
ivi indicato come “notificato dall’ufficio del registro
atti civili di Catania in data 16.12.1999 ai ricorrenti
(..) in quanto rappresentanti legali pro tempore delle
società”.
P

6

Se ne deduce che quello impugnato non era un atto
notificato ai soggetti (sopra nominati) in proprio, ma era
un atto loro notificato nella specifica qualità di
titolari del potere di rappresentanza delle’ società
rispettive; e non è senza significato il fatto che la
stessa impugnazione dell’atto era stata proposta, non in

proprio, sebbene con spendita del potere di
rappresentanza.
L’impugnazione proposta dal (come pure quella notificata
al) legale rappresentante di una società implica che il
rapporto processuale, in primo grado e in appello, si
instauri con la società rappresentata (art. 2384 c.c.), e
non con le persone fisiche che la rappresentano.
Sicché il motivo si rivela infine comunque infpndato in
ordine al profilo sottostante.
V/b. – Il secondo motivo, che denunzia la violazione (o
falsa applicazione) dell’art. 57, l° co., del 0.p.r. n.
131 del 1986, sul rilievo che il rappresentante legale
della società non sarebbe annoverabile tra i soggetti
obbligati in solido ai fini dell’imposta, è inammissibile
in prospettiva di autosufficienza, non essendo aderente al
contenuto della decisione impugnata.
La circostanza che la controversia vertesse sull’imposta
pretesa direttamente nei confronti dei legali
rappresentati persone fisiche non emerge (e anzi è
contraddetta) dalla sentenza impugnata; la quale si
esprime nel senso che la controversia concernrva (come

7

l’altra) l’avviso di accertamento impugnato congimntamente
dalle società.
rivela privo di

Il ricorso per cassazione si

autosufficienza al riguardo della diversa tesi, non
essendo riportato il contenuto dell’atto tributario.
E ciò è risolutivo onde

disattende« il

motivo nella

prospettiva della prova dell’interesse a proporlo.
A ogni modo è anche doveroso 4a&ende rimarcare che l’atto
processuale (vale a dire il ricorso per il giudice
tributario), da questa corte esaminato a petto del primo
motivo concernente la deduzione del vizio applicativo di
norma processuale, smentisce la concludenza giuridica
della

doglianza,

in

quanto

l’azione

giudiziale,

qualsivoglia fosse il contenuto dell’atto impositivo, non
risulta esser stata riferibile a soggetti diversi dalle
società.
V/c. – Il terzo motivo è infine concluso da un quesito
generico e incoerente in rapporto agli accertamenti di
fatto emergenti dalla sentenza gravata.
Si chiede infatti di affermare “che non deve essere
sottoposto ad imposta di registro in misura proporzionale
un contratto di affitto di ramo d’azienda redatto in forma
scritta, finalizzato al trasferimento all’affittuario del
diritto di gestione di un ipermercato, allorché il ramo
d’azienda oggetto di affitto (..) è composlo da un
complesso organico di beni e di rapporti giuridici
inerenti l’immobile (che indubitabilmente rimane di
proprietà del concedente), il personale e la licenza

8

amministrativa (..), pur in presenza di una cessione posta
in essere tra le parti, per valide ragioni economiche,
(..) di alcuni beni di relativa e complementare entità
(..)”.
A disparte ogni considerazione in ordine alle pure
valutazioni soggettive al fondo dei riferimenti ?perati –

al “complesso organico di beni” e ai “beni di relativa e
complementare attività” -, osserva la corte che il quesito
non tiene in alcun conto l’accertamento di fatto posto a
base della decisione impugnata, dal momento che il giudice
di merito ha escluso che l’operazione fosse conf inabile al
mero (formale) affitto del ramo aziendale.
Donde il quesito dà genericamente per presupposto un fatto
diverso da quello affermato in sentenza_ E pertanto va
esso pure disatteso, perché inammissibile in rapporto ai
limiti del sindacato di legittimità.
Conclusivamente sul punto, va rigettato l’intero ricorso
iscritto al n. 3474-09 del r.g.
VI. – Il rigetto del suddetto ricorso n. 3474-09 comporta
che non è necessario esaminare il merito dell’unico motivo
del ricorso n. 28242-07, perché la corte si trova nella
condizione di dover rilevare l’esistenza di un giudicato
esterno, formatosi successivamente alla pronunia della
sentenza n. 118-17-07 costì impugnata e tale da imporre la
cassazione della sentenza medesima senza rinvio.
Come detto, i-nzazzczni la sentenza n. 410-34-07 ha &onfermato
l’avviso di liquidazione quanto alla qualificazione della
fattispecie come di cessione d’azienda, in fattispecie ivi

9

descritta come afferente alle società, e non anche ai
legali rappresentanti in proprio.
Ciò induce la conseguenza che la pretesa fiscale resta al
dunque incontestabilmente ancorata al giudicato afgerente.
Invero l’oggetto di tale giudicato è quello che si legge
nella motivazione della sentenza, che ha riguaOato le

società che avevano egualmente impugnato il medesimo
avviso di liquidazione e che erano rimaste soccombenti in
primo grado.
La sentenza ha negato anche il fondamento dell’appello.
Avutasi, per effetto del rigetto del ricorso per
cassazione, la formazione del giudicato sul merito della
lite, cui la vicenda si riferiva nei termini rpmergenti
dalla sentenza medesima, devesi semplicemente prendere
atto che la cosa giudicata si è determinata in senso
contrario alla sentenza n. 118-17-07.
Questo fatto rende automaticamente ingiusta la sentenza da
ultimo indicata, perché in essa risulta giustappunto
adottata una soluzione contraria alla regola normativa del
caso concreto, che la formazione della cosa giudicata
comunque impone.
Ne consegue che, a prescindere dalla condivisione del
ricorso dell’amministrazione avverso la sentenza n. 11807, questa va cassata in quanto dissonànte dal
sopravvenuto giudicato sullo stesso oggetto.
E

la causa

f&Seren-t.e

va decisa anche nel meFito, con

declaratoria di inammissibilità del ricorso ivi egualmente
proposto dalle società.

10

VII. – A sua volta, e sempre in esito al giudicato
suddetto e alla definizione dell’annessa causa, va
dichiarata l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di
interesse, del ricorso proposto dall’amministrazione
finanziaria avverso la terza sentenza (la n. 494-34-11).
La questione controversa riguardava, in tal caso, la

riscossione del tributo in pendenza del processo, in base
al disposto ex art. 68 del d.lgs. n. 546-92.
La pretesa erariale, contenuta nella cartella, era quindi
fondata su un titolo giuridico provvisorio al momento
costituito dall’indicata sentenza n. 410-34-07 (v. in
tema, per diverse applicazioni del principio di
provvisorietà, Cass. n. 7414-11; n. 26308-10; n. 1604-08);
e conteneva, comunque, una richiesta condizionata per
legge all’esito del relativo giudizio.
Sennonché – come detto – la sentenza afferente (la n. 41034-07) è oramai passata in giudicato, sicché la cartella
notificata a titolo di esecuzione frazionata ptovvisoria
più non rileva in quanto l’amministrazione ha a
disposizione, ora,

l’actio iudicati per riscuotere sia il

tributo che gli accessori.
Il giudicato relativo al titolo assorbe ogni questione,
posto che la sentenza n. 494-34-11, avente a Oggetto la
cartella notificata in pendenza del gravame spl titolo
provvisorio, sarebbe invocabile inutiliter a fronte della
futura esecuzione in base a quello defihitivo e
irrevocabile.

11

CSENITDft4R&II8TftAZEONE

AI SENSI Da D.P.R. 2614119g6
N. LL TAit, ALL. }L -N.5
NIIATERIAIRIBUrASEM

t

VIII. – Le spese processuali, considerata la rilevante
complessità della fattispecie, meritano di essere
interamente compensate per giusti motivi.
p.q.m.
La Corte, riuniti i ricorsi:

al n. 3474-09 r.g., avverso la sentenza n. 410-34 1 07;
(b) in relazione al ricorso proposto dall’amministrazione
pubblica, iscritto al n. 28242-07 r.g., cassa la sentenza
n.

118-17-07 perché contrastante col sopravvenuto

giudicato sulla sentenza n. 410-34-07; e, decidendo nel
merito della causa afferente, dichiara la sopravvenuta
inammissibilità dell’originario ricorso contro l’atto
impositivo;
(c) dichiara l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto
di interesse, del ricorso iscritto al n. 8169-12 r.g.,
proposto dall’amministrazione contro la sentenza n. 49434-11;
(d) compensa per intero le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio depla quinta
sezione civile, addì 20 maggio 2014.

(a) rigetta quello proposto dalle parti private, iscritto

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