Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16855 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Massimo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8056/2011 R.G. proposto da:

D.P.D. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Maurizio Bellucci, elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, viale Giulio Cesare 71.

– ricorrente –

contro

I.M.A.I.E. Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, in

liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona dei commissari liquidatori

pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cerniglia,

elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, viale Liegi 16.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il giorno 25

gennaio 2011, nel procedimento iscritto al n. 38926/2010.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Alberto Cardino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

principale e infondato quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 25 gennaio 2011, ha respinto l’opposizione allo stato passivo di I.M.A.I.E. Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, in liquidazione (di seguito breviter IMAIE), promossa da D.P.D. in relazione al credito, per differenze retributive e contributi previdenziali, nascente dal rapporto professionale instaurato con il detto istituto.

Ha ritenuto il tribunale che l’opponente non avesse dato prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, avendo il medesimo sempre rivestito incarichi all’interno degli organi rappresentativi dell’ente, come presidente e componente del consiglio di amministrazione, nonchè presidente del comitato di presidenza.

D.P.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; i commissari liquidatori di IMAIE hanno depositato controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, D.P.D. deduce la radicale nullità del decreto impugnato, poichè emesso nei confronti di soggetto diverso dall’opponente.

Con il secondo motivo, assume violazione degli artt. 2094, 2095 e 2116 c.c., in relazione agli artt. 20, 22, 23 e 24 dello statuto di IMAIE, e dell’art. 1 del CCNL dirigenti, avendo il tribunale erroneamente ricondotto tutte le attività svolte dal ricorrente nell’ambito delle funzioni svolte quale componente degli organi gestori dell’istituto.

Con il terzo motivo, denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di pronunciare sulla domanda, avanzata in via subordinata, di arricchimento senza causa dell’istituto.

2. Il primo motivo è infondato.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince chiaramente che l’inserimento del nome di un soggetto diverso, rispetto al ricorrente, nel dispositivo del decreto, è frutto di un mero errore materiale, non potendo avanzarsi dubbi di sorta sul soggetto destinatario della decisione resa dal tribunale romano.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

E invero nel ricorso in esame non si coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, avendo il tribunale respinto la domanda tesa al riconoscimento delle differenze retributive per l’incarico di dirigente svolto, sull’assunto decisivo che l’opponente non avesse dato prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro, avente i necessari caratteri della subordinazione, con l’istituto resistente.

E ciò sulla base dell’orientamento di questa Corte, a tenore del quale, la qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili, purchè si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società (Cass. 30/09/2016, n. 19596).

Dunque, a prescindere dalla riconducibilità delle attività in concreto svolte dal D.P. nell’ambito di quelle che erano funzioni proprie degli organi rappresentativi dell’Istituto, è certo che, secondo il tribunale, non è stata fornita la prova dell’esistenza di un vincolo di subordinazione tra IMAIE e l’odierno ricorrente; e siffatta conclusione non risulta oggetto di specifica censura nell’odierno giudizio di legittimità.

4. Il terzo motivo è infondato.

E’ vero che l’opponente aveva formulato, sia pure in via subordinata, domanda di ammissione al passivo fondata, ex art. 2041 c.c., sull’arricchimento senza causa ricevuto dall’istituto; la complessiva lettura del decreto impugnato, tuttavia, consente di inferire che il collegio abbia inteso respingere integralmente l’opposizione formulata da D.P.D., ritenendo evidentemente che la carenza di prova dello svolgimento di una qualsivoglia attività di lavoro dipendente, costituisse ostacolo anche alla sola prospettazione di una indebita locupletazione da parte di IMAIE.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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