Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16855 del 05/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16855 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 13971 del ruolo generale
dell’anno 2011, proposto
da
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in
persona del presidente legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine
del ricorso, dagli avvocati Giuseppe Russo Corvace e
Giuseppe Pizzonia, presso lo studio dei quali in Roma,
alla via della Scrofa, numero 57, elettivamente domicilia
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
RG n. 13791/2011
Angeli a-Mar re— ‘no estensore

Data pubblicazione: 05/07/2013

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controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 21°, depositata in data 25 maggio
2010, n. 105/21/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21

uditi per la ricorrente l’avv. Giuseppe Russo Corvace;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso
Fatto
11 15 novembre 1997 si svolse a Napoli la partita fra Italia e
Russia; i diritti della relativa ripresa televisiva furono ceduti dalla
ricorrente alla RAI-Radio Televisione Italiana s.p.a., sulla base di
apposito contratto. In particolare, una clausola del contratto
prevedeva che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto entro un
mese dal ricevimento della fattura, che sarebbe stata emessa dalla
FIGC a seguito della disputa dell’incontro.
La ricorrente emise dunque la fattura in data 9 dicembre 1997 e
all’emissione della fattura fecero seguito dapprima il pagamento
della somma dovuta da parte della RAI in data 21 gennaio 1998 e
poi la presentazione alla SIAE da parte della FIGC della distinta
d’incasso per il versamento dell’imposta sugli spettacoli e dell’IVA
dovute.
La SIAE, nel liquidare i tributi dovuti, riconobbe una
detrazione forfettaria dell’IVA nella misura pari ad 1/3, in
applicazione del testo novellato dell’articolo 74, 5° comma, del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, nellR_

RG n. 13791/2011
Angelina-

nsore

maggio 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

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versione, quindi, innovata dall’articolo 7 del decreto legislativo
numero 313 del 1997, entrata in vigore a partire dal P’gennaio 1998.
La FIGC ha versato l’imposta, ma successivamente ha chiesto
il rimborso dell’importo corrisposto in eccedenza, reputando
applicabile la maggiore detrazione forfettaria, nella misura di 2/3,

Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.
L’Agenzia delle entrate ha respinto la richiesta di rimborso e la
FIGC ha impugnato il rigetto.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso,
con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha
confermato, osservando che le prestazioni di servizi sono soggette
ad IVA solo se eseguite verso corrispettivo, di guisa che il momento
rilevante per il calcolo dell’imposta è quello della presentazione
della distinta d’incasso.
Ricorre la contribuente per ottenere la cassazione della sentenza
impugnata, affidando il ricorso ad un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto
1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, numero 3, c.p.c., la contribuente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 74, 5 0 comma, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, reputando che,
nel regime speciale disciplinato da questa norma, la detrazione IVA
non è calcolata sulla base degli acquisti effettivi operati dal soggetto
passivo organizzatore dello spettacolo e delle attività ad esso
connesse, bensì in misura percentuale predeterminata dalla legge e
calcolata proporzionalmente sulla stessa base imponibile
dell’imposta sugli spettacoli. Per conseguenza, non assumendo
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Angeli a-Maria

nsore

prevista dal testo previgente dell’articolo 74 del decreto del

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rilievo alcuno l’attività svolta dalla SIAE ai fini della liquidazione
dell’imposta, il momento utile per il calcolo dell’imposta
corrisponde all’emissione della fattura.
2.-11 testo vigente sino al 31 dicembre 1997 del 5 0 comma
dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica numero

e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell’articolo 10, e
per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette
attività, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell’imposta sugli spettacoli ed é riscossa con le stesse modalità
stabilite per quest’ultima imposta. La detrazione di cui all’articolo
19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell’imposta relativa
alle operazioni imponibili ai fini dell’imposta sugli spettacoli>>; a
seguito della novella apportata dall’articolo 7 del decreto legislativo
2 settembre 1997, numero 313, il testo è stato modificato nel senso
che <>.

2.1.-La norma, dunque, sia nella prima, sia nella seconda
versione, si limita a fissare la base imponibile, le modalità di

ricorrente riconosce che la disposizione <<...nulla stabilisce in merito al "momento temporale" in cui sorge il diritto alla predetta detrazione>> (pagina 8, secondo capoverso del ricorso).
3.-Per individuare il momento cui ragguagliare la
determinazione dell’imposta ed il calcolo della detrazione non si
può, dunque, che aver riguardo ai criteri generali d’identificazione
del momento impositivo, ossia del momento in cui un’operazione si
considera compiuta, determinando l’esigibilità dell’imposta.
4.-L’identificazione del momento impositivo postula
l’identificazione della natura giuridica del contratto cui si ha
riguardo.

4. 1.-Sul punto, è agevole rilevare la riconducibilità allo
schema contrattuale atipico del contratto di licenza del patto,
ricorrente nel caso in esame, col quale una parte (il licenziante)
cede in licenza uno o più diritti di cui è titolare ad un’altra parte
(licenziataria —emittente televisiva), che s’impegna ad utilizzarli,
dietro corrispettivo, secondo termini e modalità stabiliti nel
contratto.
5.- Il 2° comma, numero 2, dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633/1972 annovera fra le
prestazioni di servizi le <<2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore....nonchè le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti>>.
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Angelina-M. ia Penino estensore

riscossione e la percentuale di detrazione. D’altronde, la stessa

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5.1.-È dunque indubbio che il contratto in questione rientri in
questo novero, non potendosi seriamente dubitare che la licenza di
diritti televisivi abbia ad oggetto diritti o beni similari a quelli
espressamente contemplati dalla norma in questione.
6. Ciò posto, il 3 0 comma dell’articolo 6 del decreto del

prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del
pagamento del corrispettivo>>; se, tuttavia, <<...anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura...l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato..., alla data della fattura...» (4° comma dell'articolo 6). 7.-L'esigibilità dell'imposta, d'altronde, non significa esigibilità attuale: essa designa soltanto il momento in cui divengono attuali gli effetti giuridici legati alla singola operazione. 7.1.-È dunque irrilevante, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, l'espletamento delle attività di accertamento e di riscossione, che mirano a rendere attuale l'esigibilità. 7.2.- E ciò a maggior ragione ove si consideri che <> Cass. 28 maggio 2007, n. 12449.

7.3.- Coerentemente, da ultimo, la Corte di giustizia ha
ritenuto che l’articolo 66, lettera a) della direttiva 2006/112 (che
corrisponde all’articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva) osta ad
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Angeli

o estensore

Presidente della Repubblica numero 633/72 stabilisce che < 4 71.9NE
M SENSI DEI, ‘
N. 131

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A

La novità della questione comporta la compensazione delle
voci di spesa inerenti alle fasi di merito; le spese afferenti a questa
fase seguono, invece, la soccombenza.
per questi motivi
La Corte:

-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originariamente
proposta dalla contribuente;
-compensa le voci di spesa inerenti alle fasi di merito;
-condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese inerenti
toft o
a questa fase, liquidate in 12.000,00 per compensi, oltre Euro
200,00 per spese ed oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 21 maggio 2013.

-accoglie il ricorso;

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