Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16854 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 09/08/2016), n.16854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato il 12

febbraio 2014 (R.G.V.G. n. 53914/2010).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma il 7 aprile 2010, M.P., + ALTRI OMESSI

che l’adita Corte d’appello, rilevato che il dies a quo della procedura doveva essere individuato nel luglio 1997, data di presentazione delle istanze di ammissione al passivo e che la procedura avrebbe dovuto avere una durata ragionevole di sette anni, riteneva che la durata irragionevole fosse stata di cinque anni e nove mesi, in relazione alla quale liquidava un indennizzo di Euro 5.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, facendo applicazione del criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione di questo decreto M.P., + ALTRI OMESSI

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi;

che i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale e hanno altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 6, par. 1, e art. 13 della CEDU, dolendosi del fatto che la Corte abbia ritenuto complessa la procedura fallimentare presupposta e abbia quindi ritenuto ragionevole per la stessa una durata di sette anni;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono ulteriore violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 6, par. 1, e art. 13 della CEDU, censurando ancora il decreto impugnato per il profilo attinente alla durata ragionevole, evidenziando come anche dalla giurisprudenza della Corte Europea si desuma che la complessità non può essere identificata con il numero di creditori ammessi al passivo;

che con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 112 c.p.c., evidenziandosi come nel decreto impugnato non si faccia menzione di C.L., M.P., B.A., M.D., D.G.G., A.C., A.G., MA.El., P.G., V.A., CA.An. e ME.An., che pure avevano proposto ricorso per equa riparazione;

che con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero della giustizia denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c., sostenendo che i ricorrenti avrebbero omesso di offrire dimostrazione della propria perdurante legittimazione ad agire in equa riparazione, non essendo a tal fine sufficiente la deduzione dell’avvenuta ammissione al passivo ed essendo invece necessaria l’illustrazione dello svolgimento della procedura, e segnatamente l’avvenuta soddisfazione o no del credito ammesso al passivo a mezzo di riparti parziali ovvero per effetto della surroga del fondo di garanzia istituito presso l’INPS;

che, prosegue la difesa erariale, proprio a tal fine era stata sollecitata l’acquisizione di informazioni ma la Corte d’appello non sicchè il decretoaveva dato corso alla richiesta, impugnato risulterebbe del tuttoomissivo, essendosi lo stesso limitato ad affermare, erroneamente, la neutralità della posizione dei creditori ammessi nell’ambito della procedura;

che d’altra parte,osserva ancora la difesa dell’amministrazione, procedure di equa irragionevole durata che vi era stato un dalla relazione acquisita in altre riparazione aventi ad oggetto la del medesimo fallimento, era emerso riparto parziale; che quasi tutti i dipendenti ammessi al passivo avevano sollecitato l’intervento del Fondo di garanzia, e che vi erano stati accordi transattivi intervenuti prima della proposizione della domanda di equa riparazione; che settanta lavoratori avevano impugnato il licenziamento e all’esito di quattro gradi di giudizio la relativa controversia era stata definita con transazione, con conseguente venir meno della legittimazione dei lavoratori interessati;

che con il secondo motivo il Ministero della giustizia denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 112 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto gli interessi legali dalla data della domanda pur in difetto della necessaria specifica domanda da parte dei ricorrenti;

che il primo motivo del ricorso incidentale, all’esame del quale occorre procedere in via prioritaria per ragioni di ordine logico, è infondato, non risultando dedotti elementi specifici che possano indurre a ritenere che le circostanze evidenziate nella relazione riprodotta nel ricorso incidentale si riferiscano ai ricorrenti per equa riparazione nel presente giudizio;

che, d’altra parte, non risultando contestata neanche dalla difesa erariale la perdurante pendenza della procedura fallimentare al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, deve ritenersi che ricorrenti abbiano adempiuto all’onere di allegazione su di loro gravante, di dedurre e documentare la ammissione al passivo del fallimento, mentre era onere della difesa erariale dimostrare e documentare l’esistenza di circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo, una volta accertata la irragionevole durata della procedura;

che, in ogni caso, i ricorrenti principali, nel controricorso al ricorso incidentale, hanno precisato, riproducendo il contenuto della memoria, l’entità dei crediti ammessi al passivo e ancora non soddisfatti; ed è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, ai fini della individuagione del momento finale del processo presupposto, in relazione al quale va valutata la ragionevolezza della durata dello stesso, deve tenersi conto non già del momento in cui è avvenuta la ammissione del credito al passivo, ma, avuto riguardo alla natura e alla finalità della procedura di cui si tratta, anche del periodo successivo della procedura stessa, che si deve considerare conclusa solo nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso, ovvero, nella ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, nel momento in cui, intervenuto decreto di chiusura del fallimento per essere stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo, o per non potere la stessa essere utilmente continuata per insufficienza di attivo, detto decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di quindici giorni dalla sua affissione senza che lo stesso sia stato impugnato con reclamo alla corte di appello (artt. 118 e 119 L. Fall.), non rilevando la mancata proposizione da parte del creditore di istanza diretta ad ottenere il riparto provvisorio dell’eventuale attivo, atteso che a tale riparto il curatore deve provvedere di ufficio, a norma dell’art. 110 L. Fall.” (Cass. n. 7664 del 2005);

che il primo e il secondo motivo del ricorso principale, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente, sono infondati, alla luce del condiviso principio per cui “in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, la particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni” (Cass. n. 8468 del 2012);

che la Corte d’appello a tale principio si è attenuta, dovendosi per il resto ribadire che “in tema di diritto all’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, alle cui sentenze, riguardanti l’interpretazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l’accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione – ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità – così come la misura del segmento, all’interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione” (Cass. n. 24399 del 2009);

che il terzo motivo del ricorso principale è fondato, atteso che dall’esame degli atti, consentito in considerazione della natura della censura, emerge che C.L., M.P., B.A., MA.Do., D.G.G., A.C., A.G., MA.El., P.G., V.A., CA.An. e ME.An. hanno proposto domanda di equa riparazione e non risultano invece menzionati nella epigrafe del decreto impugnato;

che il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato;

che questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, per cui “l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d’incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata” (Cass. n. 18150 del 2011; Cass. n. 24962 del 2011);

che, nella specie, dalla lettura delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo non risulta che i ricorrenti abbiano chiesto la condanna del Ministero al pagamento anche degli interessi legali sulla somma liquidata;

che, in conclusione, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accolto il terzo motivo di tale ricorso nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alle censure accolte;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi ad estendere ai ricorrenti prima indicati la condanna del Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 5.000,00, e a determinare la decorrenza degli interessi per tutte le parti dalla data del decreto della Corte d’appello (28 dicembre 2013) al soddisfo;

che, quanto alle spese, ferma la liquidazione effettuata dalla Corte d’appello nel decreto impugnato, le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere compensate per intero tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale; accoglie il terzo motivo di tale ricorso nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di C.L., M.P., B.A., MA.Do., D.G.G., A.C., A.G., MA.El., P.G., V.A., CA.An. e ME.An., della somma di Euro 5.000,00; condanna altresì il Ministero della giustizia al pagamento, sulle somme liquidate in favore di tutti i ricorrenti, degli interessi legali dalla data della decisione della Corte d’appello (28 dicembre 2013) al soddisfo; ferma la statuizione sulle spese contenuta nel decreto impugnato, compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione 6 Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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