Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16854 del 01/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 01/08/2011), n.16854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10453/2009 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUGGIA 21,

presso lo studio dell’avvocato LIBERATORE ROBERTO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CARIT – CASSA DI RISPARMIO DI TERNI & NARNI S.P.A., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati POZZOLI CESARE,

CHIELLO ANGELO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/06/2008 r.g.n. 749/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Terni, giudice del lavoro, accoglieva la domanda di C.M., intesa all’annullamento del licenziamento intimatogli dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni in data 11 aprile 2005. In particolare, al dipendente, investito di funzioni di cassiere della banca, erano state contestate diverse inadempienze, specialmente in relazione alla utilizzazione arbitraria di somme di denaro versate sui conti di alcuni clienti; il Tribunale rilevava che gli addebiti, sebbene accertati in fatto, non giustificavano la sanzione espulsiva, in ragione dell’assenza di pregiudizi economici, o anche di immagine, in danno della banca, nonchè dell’irreprensibile comportamento tenuto dal dipendente in epoca anteriore.

2. La decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Perugia, che, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento del gravame proposto dalla banca respingeva la domanda attore¯. La Corte territoriale, alla stregua degli accertamenti emersi in giudizio, riteneva che il comportamento del dipendente, realizzato mediante l’indebita utilizzazione dei conti dei clienti, era riferibile a diversi episodi, e costituiva dunque una condotta, per niente isolata, idonea a inficiare il rapporto di fiducia con l’istituto datore di lavoro, tenuto conto altresì delle mansioni di cassiere svolte dal C..

3. Di questa decisione il dipendente domanda la cassazione deducendo quattro motivi di impugnazione, cui resiste la Cassa di Risparmio di Terni e Narni s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 136 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto necessaria la proposizione di appello incidentale per riproporre la questione della tardività delle contestazioni.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 2697 c.c.. Si deduce che il ritardo delle contestazioni non poteva essere giustificato in base a circostanze generiche, quale la complessità delle indagini, e in mancanza di specifiche prove da parte datoriale in ordine alla sussistenza di tali circostanze; si lamenta altresì che si siano valutati in giudizio addebiti mai contestati dalla banca.

2. Con il terzo motivo si denuncia violazione dello stesso art. 7 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della sanzione.

4. Il quarto motivo denuncia violazione, ancora, dell’art. 7 cit. e dell’art. 2697 c.c., lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie relative alla esistenza degli addebiti, riguardanti le operazioni bancarie di cui in contestazione.

5. Il ricorso non è fondato.

5.1., 5.2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione delle relative censure, non sono fondati. E’ anzitutto incongruente, rispetto alla ratio decidendi. il rilievo concernente l’affermazione della sentenza impugnata circa la necessità dell’appello incidentale per riproporre la questione della tempestività delle contestazioni, posto che tale affermazione si pone solo come argomentazione (sebbene giuridicamente erronea) sovrabbondante rispetto alla compiuta valutazione riguardante il merito della questione. Riguardo a tale valutazione, poi, la decisione impugnata ha puntualmente evidenziato la complessità e la molteplicità degli addebiti, quali risultano, d’altra parte, dalla analitica ricostruzione -operata dai giudici d’appello – circa i contenuti delle singole operazioni bancarie di cui alla contestazione datoriale. Rispetto all’apprezzamento di merito, d’altra parte, il ricorrente oppone, inammissibilmente, una propria valutazione delle risultanze istruttorie, inidonea a scalfire la correttezza e la coerenza del giudizio espresso nella decisione impugnata. Infine, è del tutto generico il quesito di diritto ex art. 366 c.p.c. riguardante la censura di erronea considerazione di nuovi addebiti, dei quali non viene fornita – all’interno del quesito – alcuna specificazione.

5.3. Il terzo motivo è inammissibile poichè non viene formulato un idoneo quesito in ordine alla lamentata intempestività della sanzione, nè vengono indicati, specificamente e a conclusione del motivo, sì da rendere comprensibile la censura, i vizi logici che possano inficiare la valutazione operata dal giudice di merito.

5.4. Infondato è anche il quarto motivo. Nella decisione della Corte d’appello l’apprezzamento relativo al comportamento del dipendente è scaturito, in concreto, dalla analitica valutazione delle risultanze indicate, con riferimento all’obbligo di fedeltà e correttezza insito nelle mansioni svolte all’interno della banca. In particolare, la violazione; di tale obbligo è stata riferita ad alcuni specifici comportamenti del dipendente, ritenuti con esso incompatibili. In relazione a tali circostanze, le critiche del ricorrente si compendiano in deduzioni inammissibili rispetto alla valutazione operata dalla decisione impugnata, poichè si finisce per contrapporre una propria valutazione della prova rispetto alla valutazione adottata dai giudici di merito e si censura, inammissibilmente, la valutazione operata dal giudice circa la decisività degli elementi acquisiti. Ugualmente, per quanto concerne le specifiche operazioni, il ricorrente sostiene, e ribadisce, la avvenuta dimostrazione della regolarità dei suoi comportamenti, nonchè l’infondatezza delle contestazioni, fondandosi su dati e circostanze che implicano accertamenti di fatto, ovvero il riesame e la nuova valutazione di risultanze già esaminate, o ritenute superflue.

5. In conclusione il ricorso è respinto. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 80,00, per esborsi e in Euro tremila per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011

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