Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16853 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/07/2017), n. 16853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Unicredit s.p.a., domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8,
presso l’avv. Ignazio Abrignani, che la rappresenta e difende come
da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.n.c., dei soci illimitatamente responsabili
M.S. e F.C., domiciliato in Roma, via Arbia
15, presso l’avv. Maria Rosaria Sernicola, rappresentato e difeso
dall’avv. Giacomo D’Asaro, come da mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 2297/2011 del Tribunale di Palermo, depositato
il 5 dicembre 2011
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La s.p.a. Unicredit impugna per cassazione il decreto n. 2297/2011 del Tribunale di Palermo, che in parziale accoglimento della sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili M.S. e F.C., ne ha ammesso solo in rango chirografario il credito di Euro 30.683,17, escludendo la pur invocata prelazione ipotecaria.
I giudici del merito hanno rilevato che non può essere riconosciuto il rango ipotecario, in quanto il bene ipotecato è proprietà di terzi estranei al fallimento.
La ricorrente propone un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento, eccependone l’inammissibilità in quanto tardivo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
Non è controverso, infatti, che il decreto dichiarativo di esecutività dello stato passivo fu notificato alla ricorrente il 20 dicembre 2011, mentre il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 18 gennaio 2012, come risulta dalla allegata ricevuta dell’UNEP – Corte d’appello di Roma. Sicchè l’impugnazione è tempestiva, perchè “a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della corte costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la notifica venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante” (Cass., sez. 6, 01/02/2011, n. 2320), che nel caso in esame non viene neppure dedotta.
2. Il ricorso peraltro è comunque inammissibile.
Con l’unico motivo d’impugnazione, infatti, la ricorrente rileva che, contrariamente a quanto affermato d’ufficio dai giudici del merito sulla base della sola nota di iscrizione ipotecaria, il bene ipotecato era stato successivamente ceduto dalla originaria terza datrice di ipoteca a M.S. con atto per notar B. trascritto il 25 luglio 1998, come già dedotto nella domanda di insinuazione al passivo.
Viene dunque inammissibilmente dedotto un errore revocatorio, perchè “l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti” (Cass., sez. 3, 14/3/2016, n. 4893, Cass., sez. 2, 14/11/2012, n. 19921).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017