Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16853 del 05/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16853 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 29928 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia,
– ricorrente contro
PADONA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in
calce al controricorso, dall’avv. Salvatore Spina, col quale
domicilia in Roma, alla via F. Cesi, n. 21, presso lo studio
dell’avv. Antonietta D’Angelo
controricorrenteRG n. 29928/2007
Angelina-M

estensore

Data pubblicazione: 05/07/2013

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, sezione 14°,
depositata in data 17 luglio 2007, n. 49/14/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21
maggio 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

la contribuente l’avv. Alessandra Abbate, per delega dell’avv.
Salvatore Spina;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del
primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri
Fatto
Padona s.r.l. acquistò un immobile per un corrispettivo di Curo
245.000,00, oltre Curo 49.000,00 per iva e chiese il rimborso
dell’imposta a norma dell’articolo 38bis, 2° comma e dell’articolo
30, 3° comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972, facendo leva sull’avvenuto
acquisto di un bene ammortizzabile.
La richiesta fu respinta, il rigetto fu impugnato e la
Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso.
Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria
regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate,
osservando, quanto all’an del rimborso, che è documentalmente
provato che la società è deputata a svolgere attività di affittacamere,
nonché di gestione di residence e di bed & breakfast, con riguardo
al quantum, che, pur avendo la società emesso un’unica fattura
rientrante in regime di esenzione ex articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, l’operazione

RC., n. 29928/2007
Angeli

o estensore

uditi per la ricorrente l’avvocato dello Stato Gianna De Socio e per

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documentata dalla fattura, di affitto temporaneo, è del tutto
occasionale.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza impugnata, affidando il ricorso a cinque motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente, la quale

civile.
Diritto
/.- L’esame del primo, del secondo,del terzo e del quinto motivo
(quest’ultimo, peraltro, indicato come quarto)

di ricorso, è

prodromico rispetto all’esame del quarto motivo di ricorso
(indicato, peraltro, come secondo), essendo i motivi in questione
viziati da inammissibilità.
1.1.-Col primo motivo, l’Agenzia lamenta, ex articolo 360, 10
comma, numero 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione
dell’articolo 4, 2° comma, numero 1, dell’articolo 19 e dell’articolo

19bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del
1972, rilevando, in fatto, che è pacifico che la società contribuente
ha compiuto un’unica operazione attiva di locazione d’immobile ad
uso abitativo, esente da IVA e considerando, in diritto, che del tutto
irrilevante nonché infondata è la circostanza della occasionalità di
tale operazione, giustappunto in ragione della mancanza di
qualsivoglia operazione attiva che ad essa conferisca il diritto di
detrarre l’iva.
1.2.-11 motivo è inammissibile in quanto corredato di un quesito
di diritto (“dica codesta Suprema Corte se debba sempre essere
considerata compiuta nell ‘esercizio dell’impresa una prestazione di
servizi eseguita da una società a responsabilità limitata e, dunque,
se una società a responsabilità che abbia posto in essere un’unica
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A

ria Penino estensore

deposita altresì memoria ex articolo 378 del codice di procedura

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operazione attiva esente ai sensi dell’art. 10 n. 8 debba portare in
detrazione l’IVA assolta su un acquisto nei limiti di riduzione
percentuale previsti dal 5 0 comma dell’articolo 19 e dall’articolo
19bis del d.p.R. 633/1972), che si risolve nel mero interpello della
corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di

motivo, là dove, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (al regime del quale
la sentenza è soggetta ratione temporis), il quesito inerente ad una
censura in diritto, dovendo assolvere la funzione di integrare il
punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale, non può essere
meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella
fattispecie concreta, per mettere la corte in grado di poter
comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto
dal giudice di merito e la regola applicabile (vedi, fra molte, Cass. 7
marzo 2012, n. 3530).
2.-Col secondo motivo, proposto ex articolo 360, 1° comma,
numero 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’articolo
19bis, lettera 1) del decreto del Presidente della Repubblica numero
633 del 1972, l’Agenzia sostiene che tale norma escluda la
detraibilità dell’imposta assolta per l’acquisto di un fabbricato ad
uso abitativo, salva l’applicazione per le imprese che compiono sia
operazioni imponibili, sia operazioni esenti, di portare l’imposta in
detrazione con la riduzione percentuale stabilita dalle norme in
esame, di modo che una società che ha compiuto una sola
operazione attiva esente può chiedere il rimborso dell’Iva assolta
sull’acquisto di un fabbricato destinato ad uso abitativo nei limiti di
applicazione della riduzione percentuale prevista dal 5 0 comma
dell’articolo 19.
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A

errino estensore

principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del

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2.1.-11 motivo non è specificamente formulato, in quanto non
indica da dove risulti la destinazione abitativa e di quale
destinazione abitativa si tratti, elementi, questi, necessari alla
valutazione dell’inerenza dell’acquisto all’attività d’impresa, ai fini
della valutazione della detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto;

attribuita la categoria catastale D/2…>>(ultimo rigo di pagina 5
del controricorso).
3.-Il terzo ed il quinto motivo, concernenti vizi di motivazione,
con i quali, rispettivamente, l’Agenzia denuncia l’insufficienza
della motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, non
avendo la Commissione tributaria regionale esternato
adeguatamente l’ iter logico seguito in ordine alla circostanza
dell’occasionalità —terzo motivo- e l’omessa motivazione in ordine
al fatto controverso e decisivo dell’inerenza dell’acquisto
dell’immobile all’attività, di affittacamere, che la società ha in
programma di espletare —quinto motivo-, sono, entrambi, privi della
formulazione del quesito di fatto: sul punto, ha chiarito la Corte,
motivi inerenti a vizi di motivazione privi della formulazione di
quesiti di fatto sono inammissibili, <> (vedi, fra molte, Cass. 18
novembre 2011, n. 24255).
4.-Col quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, numero 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate censura la
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Angeli

no estensore

là dove la società sostiene che <<...all'immobile de quo è stata Pagina 6 di 9 violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 38bis , 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 nonché dell'articolo 2697 del codice civile, reputando, in diritto, che il diritto alla detrazione e, dunque, il rimborso infrannuale contemplato dall'articolo 38bis, 2° comma, del decreto numero beni strumentali ammortizzabili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, le cui caratteristiche devono essere provate in concreto dal contribuente. 4.1.-11 motivo è fondato e va accolto. Indubbiamente, come sostiene l'Agenzia, il 2° comma dell'articolo 4 secondo il quale, per quanto d'interesse, <> si riferisce alle sole operazioni di
vendita o di fornitura di servizi.

4.2.-Le operazioni attive, con le quali una società commerciale
vende beni o fornisce servizi (nel nostro caso, fornisce il servizio di
affitto), sono di per sé, per la loro stessa natura, attività di carattere
lucrativo, le quali, svolte da un operatore professionale, assumono
necessariamente natura imprenditoriale (in termini, Cass. 31 marzo
2011, n. 7344; Cass. 2 febbraio 2004, n. 1863; Cass. 9 aprile 2003,
n. 5599).
4.3.- Quanto alle operazioni passive, invece, la possibilità di
portare in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle
operazioni compiute, l’imposta assolta o dovuta dal contribuente ed
a lui addebitata a titolo di rivalsa, si riferisce ai beni ed ai servizi
importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione,
a norma sia dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
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Angelina-

estensore

633/1972 possa essere richiesto esclusivamente con riferimento a

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Repubblica numero 633 del 1972, sia dell’articolo 17 della direttiva
Cee 17 maggio 1977, n. 388: soltanto, dunque, <>. L’inerenza richiede, inoltre, un effettivo
collegamento strumentale tra le operazioni compiute soggette ad
IVA di cui si chiede il rimborso e quelle oggetto dell’attività di

4.4.-E ciò in quanto il sistema dell’IVA è volto ad esonerare
l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta in tutte le sue attività
economiche, per garantire la perfetta neutralità dell’imposizione
fiscale per tutte le attività in questione, purché esse siano a loro
volta soggette ad IVA (Corte giust. 16 febbraio 2012, C-118/11,
EON Aset Menivjmunt, punto 43).
4.5.-Ha precisato sul punto questa Corte che il requisito della
“inerenza” dell’acquisto all’esercizio d’impresa va identificato in
base al <> (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4157).
4.6.-È dunque <<1 'acquisto del bene da parte del soggetto passivo che agisce in quanto tale a determinare l'applicazione del sistema dell 'iva e, quindi, del meccanismo della detrazione>>
(Corte giust. Sentenza EON ASET cit., punto 57; Corte giust. 20
marzo 2012, C-153/11, Klub 00D, punto 39).
4. 7.-La sussistenza dell’inerenza è una questione di fatto, la cui
prova spetta al contribuente, in base al principio generale in base al
quale <>: Corte giust. 29 marzo 2012, C414/10, Valeclair SA, punto 32).
4.8.-Questa Corte, sul punto, ha in più occasioni chiarito che il
diritto alla detrazione dell’iva può essere legittimamente esercitato

dell’impresa, qualora, cioè, emerga un quid pluris rispetto alla
qualità di imprenditore dell’acquirente, dato dall’inerenza o
strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale;
e, poiché ai predetti fini la predetta norma non ha introdotto alcuna
deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, la
dimostrazione di detta inerenza o strumentalità resta a carico
dell’interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa
presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale
dell’acquirente (vedi, tra molte, Cass. 4157/13, cit.; Cass. 31
gennaio 2013, n. 2362; Cass. 17 febbraio 2010, n. 3706; Cass. 10
aprile 2009, n. 8785; Cass. 9 giugno 2009, n. 1319).
Dunque, <>programmata dalla società
nonché

<>, senza
indagare, a monte, neanche sul titolo di destinazione abitativa
dell’immobile acquistato.
5.1.-La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa
composizione, che procederà a svolgere gli accertamenti omessi.
per questi motivi

La Corte:
-dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quinto
motivo di ricorso;

DEPOSITATO IN CANCELLERK
….E.51tia

2913′

-accoglie il quarto motivo di ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

ti rUtebnatio

la società.

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