Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16852 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21617/2013 R.G. proposto da:

Gestione servizi auto 2005 s.r.l., in persona del L.R. pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Luigi Muccari, con

domicilio eletto presso lo studio in Roma, via Po 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 196/37/13, depositata in data 9/7/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2021 dal

Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Gestione Servizi Auto 2005 s.r.l., esercente attività di servizio rimessa di veicoli, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 luglio 2013, che ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente ricorrente avverso l’avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno di imposta 2007, l’ufficio aveva recuperato a tassazione compensi per prestazione di lavoro autonomo occasionale, non sufficientemente documentati, per Euro 25.352,00;

– a ragione della decisione, la sentenza impugnata ritiene che: a) la semplice produzione dei documenti di spesa non provava la sussistenza del requisito della inerenza dell’attività di impresa; b) in particolare, il contribuente aveva prodotto ricevute prive di sottoscrizione del percipiente e, in taluni casi, prive dell’oggetto della prestazione o del periodo di riferimento; c) non era decisivo, ai fini del giudizio sull’inerenza, che il percipiente il compenso avesse dichiarato il reddito, mancando la prova dell’oggetto, durata e tipo di prestazione; d) la non obbligatorietà della forma scritta e della indicazione specifica dell’oggetto non esonerava il contribuente di provare la certezza, inerenza e competenza della prestazione e dei relativi costi;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– l’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sul rilievo che la CTR avrebbe dovuto valutare che il requisito dell’inerenza era stato inammissibilmente introdotto dall’agenzia delle entrate solo nel corso del giudizio di appello, mentre nell’avviso di accertamento il recupero a tassazione dei costi era conseguito alla insufficiente documentazione della prestazione dedotta;

– la censura è inammissibile;

– questa Corte ha già avuto occasione si stabilire, in generale, che nel processo tributario di appello, la novità della domanda deve essere valutata non tanto in base alle controdeduzioni formulate in primo grado dall’Amministrazione finanziaria, bensì con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’atto impositivo oggetto di ricorso, poichè il processo tributario ha natura impugnatoria e, pertanto, l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, in quanto la pretesa impositiva è quella risultante dall’atto impugnato, sia sul piano del “petitum” che su quello della “causa petendi”. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 17231 del 27/06/2019, Rv. 654392 – 01). Da tal principio discende che, per eccepire validamente la inammissibilità dell’appello per novità della domanda, è necessario dimostrare che gli elementi dedotti in secondo grado dall’Amministrazione non sono stati evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamento oggetto dell’impugnazione. In particolare, poi, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne le sole eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. ord. 31 maggio 2016, n. 11223; conf., Cass. n. 23587/16) perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico;

– nel caso in esame, nessun fatto nuovo è stato dedotto, essendovi stata soltanto la precisazione in diritto che la contestazione della incompletezza dei documenti di spesa rifluiva direttamente sul requisito dell’inerenza della spesa all’attività della società.

– Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 117 del 1986, art. 109 e dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, le spese oggetto di contestazione erano riferibili ai compensi che la società aveva corrisposto ai propri collaboratori che si erano alternati nella custodia e controllo del garage durante le ore diurne e notturne; tali spese erano state documentate dalle ricevute rilasciate a fronte dei compensi corrisposti, ed erano state regolarmente contabilizzate dalla società nelle proprie scritture contabili; peraltro, ribadisce che nessuna norma di legge imponeva la forma obbligatoria scritta per le collaborazioni occasionali; quanto alla mancanza di firma, essa era dipesa da dimenticanza del percettore, ed era stata sopperita dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

– la censura è inammissibile;

– nella fattispecie, trova applicazione il seguente principio di diritto “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cass. n. 21184/2014);

– pertanto, se il contratto d’opera o di appalto non richiede particolari formalità per la sua esistenza, validità o prova, nondimeno, colui che intende avvalersi dei relativi benefici fiscali deve premunirsi degli opportuni univoci riscontri probatori sull’esistenza, inerenza dell’oggetto, congruità del prezzo, effettivo adempimento e pagamento del relativo contratto;

– infatti l’esistenza dei contratti – nel loro oggetto ed ammontare – e la loro inerenza debbono essere provati con strumenti univoci di riscontro dal contribuente che vuole portare la relativa spesa a deduzione quale costo della propria attività imprenditoriale;

– nè la circostanza che i percettori del compenso abbiano presentato dichiarazioni dei redditi è prova che il contratto ci fosse, fosse inerente, realmente eseguito e regolarmente pagato;

– evidentemente, non rientra nell’ambito della violazione di legge la valutazione della rilevanza degli atti notori rilasciati che richiedono un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione sotto il vizio di violazione o falsa applicazione di legge: infatti, l’nerrore di diritto” nell’attività di giudizio consiste esclusivamente nella inesatta o errata individuazione od interpretazione della norma (o della fattispecie astratta in essa considerata) che deve essere applicata al rapporto come esattamene cognito nei suoi elementi fattuali, ovvero in un errore di sussunzione (che si verifica quando i fatti come oggettivamente rilevati non appaiono riconducibili alla fattispecie astratta contemplata dalla norma, ovvero pur essendo a quella riconducibili vengono tuttavia regolati dal Giudice sulla base di effetti giuridici diversi da quelli considerati dalla norma applicata).

– In conclusione il ricorso va respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015);

– nulla per le spese in assenza di attività difensive da parte dell’agenzia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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