Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16852 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6346-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3515/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2013, R.G.N. 3020/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2013, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione, svolta dall’INPS, avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato al Fondo di Garanzia, costituito presso l’INPS, il pagamento della somma di Euro 1.095,00 a titolo di credito residuo per 13^ e 14^ mensilità per l’anno 2002, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra l’attuale ricorrente e la GE. Gruppo Eldo s.p.a., in amministrazione straordinaria.

2. Per la Corte di merito la domanda della lavoratrice era stata azionata ben oltre il termine annuale di prescrizione, considerato che agli effetti del decorso del predetto termine rilevava la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, intervenuta nella specie in data 11 febbraio 2004, sicchè perfezionatasi la fattispecie attributiva del diritto di credito a far data dal quindicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo, nessuna domanda risultava presentata all’INPS, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2935 c.c., e il ricorso per decreto ingiuntivo era stato notificato all’INPS solo in data 14 luglio 2010.

3. Avverso tale decisione ricorre C.G., con ricorso affidato a due motivi, cui resiste l’INPS controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i motivi di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1310,2935 c.c., R.D. n. 267 del 1942, artt. 195 e 209 del D.Lgs. n. 80 del 1992 e della L. n. 297 del 1992 nonchè omessa valutazione di una circostanza determinante, e si assume l’erroneità della decisione impugnata per aver trascurato di considerare l’effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale e la peculiare natura della procedura concorsuale, con decorso della prescrizione solo alla data di cessazione dell’amministrazione straordinaria.

5. I motivi, congiuntamente esaminati per la loro logica connessione, sono da rigettare.

6. Questa Corte con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti (v., da ultimo, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32; v., in precedenza, Cass. n. 26819 del 2016, n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005), ha ritenuto che nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1 – vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono” – il diritto del lavoratore di ottenere dall’I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro; restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva).

7. Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

8. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.

9. In sostanza il Fondo di garanzia è istituito presso l’I.N.P.S. con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

10. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.

11. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata.

12. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).

13. La natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).

14. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per la rimessione della causa al Primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite della Corte, per essere risultati orami superati i difformi orientamenti del giudice della nomofilachia e consolidati i richiamati approdi giurisprudenziali che non danno adito ad una pronuncia a sezioni unite, a mente dell’art. 374 c.p.c.

15. In conclusione, l’odierna ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 11 febbraio 2004, ha notificato il ricorso per decreto ingiuntivo all’I.N.P.S. in data 14 luglio 2010 quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato, non essendo intervenuti altri atti interruttivi.

16. Il ricorso è da rigettare.

17. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 600,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

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