Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16851 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16851 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 663-2009 proposto da:
DENICOLA SERGIO, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocatq LUCISANO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende ynitamente
all’avvocato IMPERATO LORENZO giusta delega in calce;

– ricorrente 2014
1765

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo ,rappresenta e difende;
controriqorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2014

avverso la sentenza n. 58/2007 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata 1’08/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;

riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il controricorrente l’Avvocato VARONE che si

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Denicola Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza 58/29107
dell’8.11.2007 con la quale la CTR Piemonte, in accoglimento dell’appello
dell’ufficio ed in riforma della sentenza di primo grado favorevole al
concernente IVA per l’anno 1997 notificatogli nellal sua veste di
procuratore speciale, e quindi di obbligato solidale, del4 Rubber Tyres
Company Ltd, società straniera che sottoposta a verifica fiscale, oltre ad
aver omesso ogni adempimento fiscale, era risultata coinvOta in una fitta
rete di operazioni commerciali compiute in esenzione di imrsta.
La CTR, ha motivato il proprio deliberato, prendendo prevomente atto che
nei confronti del Denicola era stata pronunciata dal Tribulale di Torino in
data 14.11.2003 sentenza penale di patteggiamento per i reati di
occultamento e distruzione di documenti contabili,i, dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti in4istenti, omessa
presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA e delle ILDD. led emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; ed o4servando, circa
l’efficacia extrapenale di detto pronunciamento con riguardo alla questione
della qualità di procuratore speciale del Denicola, che “la sentenza di primo
grado non contiene alcune valutazione in ordine alle questoni richiamate,
né questo giudice è in grado di individuare ragioni contrarie al
riconoscimento dell’efficacia probatoria della sentenza penale in oggetto”
e, quanto alla congruità delle prove addotte dall’ufficio, che “le prove in
oggetto non sono state contestate da controparte, presentano, ad avviso di
questa Commissione, i caratteri della gravità, della preicisione e della
concordanza e lasciano presumere che l’appellato abbia operato in qualità
di procuratore della società Rubber Tyres Company”,
Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la parte pubblica.

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contribuente, ha ravvisato la legittimità dell’avviso clri accertamento

MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso il Denicola denuncia per gli effetti
dell’art. 360, primo ‘comma, n. 4 c.p.c. la nullità dell’impugnata sentenza
per violazione dell’obbligo motivazionale, poiché, posto che in appello era
dimostrare l’insussistenza della sua qualità di debitore, la sentenza
impugnata “in nessuna sua parte (prende in considerazione) questa
deduzione che interessa un punto decisivo della controversia”.
2.2. Ancorché esso” si esponga al preliminare rilievo del difetto di
autosufficienza del ricorso, atteso che, venendo ‘peno all’onere
raccomandatogli dalla corrente interpretazione del princi0o in parola, il
ricorrente si è guardato dal trascrivere o riprodurre le argomentazioni
asseritamente svolte a supporto della sua estraneità all’oOligo tributario
per difetto della qualità di debitore, il motivo, anche nel Inerito, si rivela
privo di fondamento.
E’ principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che ai
fini di adempiere l’obbligo di motivazione, dovendo invgro fornire una
motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, eviOnziando così le
prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la parenza di esse,
“il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le
risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate
dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e
le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il
proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli
altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono
logicamente incompatibili con la decisione adottata” (8767/11; 12123/13;
17097/10). Non è perciò incorsa nel denunciato vizio di omessa
motivazione la CTR con la sentenza qui impugnata che, dando coerente e
congrua esposizione dei motivi che ne sorreggono il decidere, abbia tuttavia
omesso, ancorché di essi non si fornisca deduzione alcuna, di considerare
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stata sollevata da esso ricorrente principalmente l’argomesitazione volta a

gli argomenti opposti in chiave difensiva dal ricorrente, non essendovi
invero alcun obbligo in tal senso in capo al decidente, ove la sua decisione
risulti logica ed adeguata, – ratione maiori, ove per difetto di allegazione,
non sia apprezzabile la concludenza motivazionale di quegli argomenti.
comma primo, n. 3 c.p.c. del fatto che la sentenza impugnata violando gli
artt. 36 D.P.R. 602/73 e 19 e 21 D.1g. 74/00 lo avrebbe erroneamente
“qualificato come obbligato solidale della società Rubber Tyres Company
LTD rispetto al debito tributario su quest’ultima gravante per sanzioni
amministrative tributarie”, malgrado le citate disposizione in tema di
riscossione escludano che possa operarsi l’iscrizione a ruolo a carico
direttamente della persona fisica per un debito della società e le norme in
materia di reati tributari escludano che il soggetto che sia concorso nel reato
tributario possa essere destinatario di sanzioni amministrative tributarie.
3.2. Il motivo non è dirimente.
Esso si fonda infatti su una lettura fuorviante dei fatti di causa, in guisa
della quale si pretenderebbe di assumere, forzando indebitamente la pure
ritenuta solidarietà tra l’odierno ricorrente e la società di ui a suo tempo
era procuratore, che il primo sia anche debitore solidale cop la seconda dei
debiti tributari di costei. Come al contrario invece si evince dall’epigrafe
della sentenza impugnata e fm’anco pure dall’epigrafe del ricorso, ove si
menziona l’atto opposto, il De Nicola fu raggiunto in questo caso da una
cartella esattoriale con cui gli si intimava il pagamento delle sanzioni
conseguenti all’omesso versamento delle imposte in ragione della sua veste,
riguardo ad esse e solo riguardo ad esse, di obbligato solidale con la società
per l’ipotesi in cui questa fosse rimasta inadempiente. Non per questo è
lecito dunque sostenere che, essendo chiamato a rispondere solidalmente
con la società del debito relativo alle sanzioni, il ricorrente pia anche tenuto
con la società a rispondere solidalmente del debito principale, posto che la
solidarietà era normativamente invocabile, all’epoca dei fatti di causa, ed a
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3.1. Con il secondo motivo di ricorso il Denicola si duole ex art. 360,

seconda dei casi in base all’art. 98 D.P.R. 602/73 o in base all’art. 12 1.
4/29, unicamente in rapporto all’applicazione delle pene pecuniarie
(5714/07), a nulla rilevando che le ‘norme predette siano ;state in seguito
abrogate dall’art. 29 D.1g 472/97, atteso che le disposizioni in
precedenza vigente lo hanno invece considerevolmente rafforzato in
direzione del principio della c.d. personalizzazione del trattamento
sanzionatorio. E’ dunque un fuor d’opera dolersi del fatto che, essendo
stato escusso in qualità di debitore solidale ed essere stato ritenuto
rettamente tale dalla CTR, che non è incorsa perciò in alcuna delle
denunciate violazioni del D.P.R. 602/73, si sia inteso estendere la
responsabilità del ricorrente oltre quanto normativamgnte consentito,
rendendolo in solido con la società pure debitore dei d9biti di imposta
gravanti su quest’ultima.
Frutto di manifesto errore è poi imputare all’impugnata sentenza la
violazione degli artt. 19 e 21 D.1g. 74/00 per trame l’ illazione, utilmente
spendibile nei confronti della persona del ricorrentO sull’implicito
presupposto che la materia sia soggetta al favor rei, ma tot#1mente priva di
giuridico fondamento, che “il soggetto qualificato o meno come
rappresentante della società, il quale sia concorrente nel re4o tributario non
può essere destinatario delle sanzioni amministrative tributarie”.
L’argomento, oltre che paradossale, perché offre una chiaye di lettura del
combinato disposto normativo richiamato che si risolve nel privilegiare chi
si renda autore di una condotta più grave, perché perseguita penalmente,
rispetto a chi sia chiamato a rispondere della sola violazione tributaria,
mostra, più da presso, di ignorare il principio di personalizzazione cui si è
uniformato il legislatore nel riformare il campo delle sanzioni tributarie non
penali (art. 2, comma 2, D.1g. 472/97) e alla luce: del quale va
coerentemente letto l’art. 19, comma 2, D.1g. 74/00. Esso non intende infatti
precostituire alcuna riserva di impunità a favore delle ,persone fisiche
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quell’occasione introdotte lungi dall’attenuare il regime di 1 -esponsabilità in

concorrenti nel reato, ma si limita a reiterare un principio già enunciato
dall’art. 11, comma 1, D.1g. 472/97 circa l’applicabilità delle sanzioni nei
confronti di coloro, diversi dalle persone fisiche, “nell’interesse dei quali ha
agito l’autore della violazione”. Non tiene poi d’altro canto conto che,
“comunque” l’ufficio competente ad irrogare le sanzioni, qi cui è sospesa
solo l’esecuzione, e le sanzioni per i richiamati principi n iOn possono che
riferirsi alla persona fisica che ha commesso la violazione, di tal ché la
persona fisica che sia anche concorrente nel reato non può invocare su
queste basi alcuna preconcetta patente di immunità, tteso che solo
l’esecuzione della sanzione, per ovvie esigenze di connessione con il reato,
è soggetta all’eventuale accertamento della condotta pure cOme reato, oltre
che come violazione tributaria e resta perciò sospesa sino .alla defmizione
del relativo procedimento.
4.1.11 terzo motivo censura l’impugnata sentenza per violazione o falsa
applicazione di legge da valersi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c. in relazione agli artt. 445 e 654 c.p.p. “per aver erroneamente
parificato l’efficacia extrapenale della sentenza di applicazione della pena
su richiesta, disciplinata dall’art. 445 c.p.p., alla efficacia extrapenale della
sentenza dibattimentale, disciplinata a sua volta dall’art. 654 cod. proc.
Pen.”.
4.2. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, cui si sono in prosieguo adeguate le
sezioni semplici (17967/12; 26253/11; 24587/10; 23906/07), hanno
affermato il principio secondo cui “la sentenza penale di applicazione della
pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova
per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia
probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe
ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia
prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di
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diversamente da quanto sostenuto, l’art. 21 D.1g. 74/00 autorizza

pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di
condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza,
egonera la controparte dall’onere della prova” (17289/05). Essa si è
successivamente notato “pur non risolvendosi in accerta4iento capace di
al riguardo, priva di automatica ed ineludibile efficacia prolimtoria – implica
pur sempre un’ammissione di colpevolezza, che costituilce indiscutibile
elemento di prova almeno di natura presuntiva” (20133/12). Non può
perciò “farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. la
prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere
che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile” (8421/11), ma le
“risultanze del procedimento penale … possono essere liberamente
apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza”
(26250/11;15715/12; 2279/13), di modo che, se talora si è creduto di poter
trarre da detta sentenza un indiscutibile elemento di prova utilizzabile,
anche in via esclusiva, per la formazione del proprio , convincimento
(17967/12), in ogni caso l’inequivoca valenza presuntiya che ad essa
concordemente si accorda orienta il giudizio probatorio non trascurare,
proprio perché il giudice è tenuto altrimenti a spiegare le agioni “per cui
l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità”, le
ulteriori evidenze emergenti in questa direzione.
E a tanto si è rettamente attenuto il giudice territoriale, Oe non solo si è
limitato a prendere e a dare atto, circa gli effetti del I patteggiamento
concluso nella specie dal Denicola, “che la sentenza di primo grado non
contiene alcuna valutazione in ordine alle questioni richiamate, né questo
giudice è in grado di individuare ragioni contrarie al riconoscimento
dell’efficacia probatoria della sentenza penale in oggetto”, ma ha anzi
inteso affermarne la positiva conferenza anche in relazione al giudizio
pendente, sottolineando “la congruità delle prove addotte dall’ufficio” e
traendo dalla loro analitica ricognizione, in uno col fasto che nessuna
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fare stato nel giudizio civile o in quello amministrativo ed lessendo quindi,

t.

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2614/1986
N. 131 TAB. ALL. E. – N.5
MATERIA TRIBUTARIA

contestazione vi aveva mosso il ricorrente, il conclusivo asserto che i
caratteri della gravità, della precisione e della concordanza che esse
presentano, “lasciano presumere che l’appellato abbia ope9to in qualità di
procuratore della società Rubber Tyres Company” e che I dunque la sua
corroborata affermativamente dalla sentenza ex art. 444 c.p.p., si valga pure
di un univoco conforto indiziario.
5. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di
lite che liquida in euro 5000,00..
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il
13.5.2014
est.
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Il Presidente
Dott. C lo Picc .

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evocazione in questa veste a rispondere delle sanzioni applicate a costei, già

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