Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16851 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5537-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
OMA OFFICINE MECCANICHE AEREONAUTICHE SPA, elettivamente domiciliata
in ROMA, Piazza Cavour presso la cancellaria della Corte di
Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA PAGLIETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 564/2015 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA,
depositata il 28/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
LA D.P. di Perugia notificò in data 6.12.2013 a Officine Meccaniche Aeronautiche s.p.a. l’atto di recupero con cui – constatato che la società aveva proceduto a compensazioni “orizzontali” di crediti IVA e IRES in misura eccedente il limite di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 34 – chiedeva la restituzione delle somme eccedenti tale limite (pari ad Euro 153.210,70), irrogando la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1. La società, dopo aver pagato l’imposta contestata, propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Perugia, che con sentenza n. 563/01/14 l’accolse, annullando l’atto impugnato. La C.T.R. dell’Umbria respinse l’appello dell’Ufficio con sentenza del 28.10.2015, confermando la prima decisione.
L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso O.M.A. Officine Meccaniche Aeronautiche s.p.a..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto sia l’Agenzia ricorrente (in data 18.1.2021) che la società controricorrente (in data 25.1.2021), hanno depositato separate memorie, avendo la società tempestivamente proposto, in data 18.4.2019 e ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, istanza per la definizione agevolata della controversia tributaria pendente; è stata anche depositata la documentazione attestante la comunicazione dell’ente impositore circa la regolarità della definizione stessa.
1.2 – Occorre pertanto prendere atto della definizione della presente lite tributaria, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, per essere cessata la materia del contendere; le spese dell’intero giudizio restano conseguentemente a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, cit..
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021