Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16851 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30124-2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPE MAGARAGGIA, UMBERTO

MAGARAGGIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura

speciale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1389/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

19/05/2014 depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore della resistente, la

quale si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 6 giugno 2014, la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile il gravame proposto da C.P. avverso la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva accolto in parte la domanda del predetto nei confronti dell’INPS dichiarando il diritto del C. alla indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 con decorrenza dal 1 gennaio 2011 con condanna dell’istituto a corrispondere i relativi ratei oltre accessori come per legge.

La Corte territoriale rilevava che la notifica della sentenza era stata ritualmente effettuata in data 20 giugno 2012 all’INPS personalmente “atteso che in primo grado non vi era stata la costituzione di alcun procuratore dell’istituto, ma di un semplice funzionario.” e, quindi, era idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione ragion per cui il ricorso in appello, depositato in data 19 novembre 2012, era tardivo. Per la cassazione della decisione propone ricorso il C. sulla base di due motivi.

L’INPS ha depositato procura per partecipare alla discussione.

Con i due motivi di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 303, art. 10, comma 6, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248 in relazione agli artt. 417, 285 e 170 c.p.c. (primo mezzo) nonchè dell’art. 325 c.p.c. ed omessa applicazione dell’art. 327 c.p.c. (secondo motivo).

Entrambi i motivi sono fondati.

E’ il caso di ricordare che il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, nel riconoscere all’I.N.P.S. la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretato, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello Stato, nel senso che esso attribuisce al dipendente costituito tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del teunine di impugnazione, ancorchè tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (Cass. n. 21698 del 14/10/2014; Cass. n. 12730 del 23/05/2013).

Ne consegue che la notifica la notifica della sentenza del Tribunale di Brindisi, effettuata all’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore e non al dipendente dell’istituto incaricato della difesa non era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, contrariamente quanto ritenuto nell’impugnata sentenza.

Ne discende che l’appello proposto dal C. con ricorso depositato in data 19 ottobre 2012 avverso la sentenza del primo giudice pubblicata il 19 aprile 2012 (quindi nel termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia) era tempestivo.

Pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice a designarsi, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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