Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16851 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29964-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA, 2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/07/2014 R.G.N. 38/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO;

udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto irripetibile da parte dell’Inps l’importo di Euro 4.165,11 erogato ad C.E. a titolo di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno al 30 ottobre 2010.

2. La Corte territoriale condivideva la ratio decidendi adottata dal primo giudice, secondo la quale non poteva configurarsi la decadenza dal trattamento ai sensi del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5 ritenuta dall’Inps a fondamento del recupero per non avere l’interessata comunicato all’istituto di aver svolto attività di lavoro subordinato nei giorni 16 giugno e 7 luglio 2010, in quanto in quel momento la lavoratrice non era a conoscenza della concessione della cassa integrazione in favore del datore di lavoro, che era stata deliberata dalla Regione Umbria il 30 giugno 2010 con efficacia retroattiva dal 14 giugno.

3. La Corte riteneva altresì che non potesse darsi spazio all’eccezione formulata dall’INPS solo in sede d’appello, secondo la quale il trattamento di integrazione salariale non spettava in quanto la lavoratrice era stata licenziata dal datore di lavoro in epoca anteriore alla decorrenza della cassa integrazione, essendo stato in tal modo introdotto in giudizio un nuovo thema decidendi, con alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione e dei termini della controversia, in violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2.

4. Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso C.E..

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. L’Inps deduce come primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., con riferimento alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 1,L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1,L. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, comma 36, D.L. n. 185 del 2008, art. 19 convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, e D.L. n. 5 del 2009, 7-ter convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33, come vigenti ratione temporis.

7. Sostiene che, trattandosi di eccezione in senso lato, la questione avente ad oggetto la mancata spettanza dell’integrazione salariale non poteva ritenersi preclusa in quanto basata su un fatto, l’avvenuto licenziamento della lavoratrice a far data dal primo giugno 2010, allegato dalla stessa sin dalla ricorso introduttivo del giudizio.

8. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2033 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 115 c.p.c., L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 1,L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1,L. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, comma 36, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19 convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, e D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 7 ter convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33, come vigenti ratione temporis.

9. L’istituto lamenta che la Corte territoriale nel confermare la sentenza di primo grado abbia riconosciuto alla signora C. il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo dal 14 giugno 2010 al 30 ottobre 2010, nonostante il difetto di prova a suo carico della sussistenza dei requisiti del diritto ed in specie del presupposto della sospensione del rapporto di lavoro, trattandosi di azione di accertamento negativo dell’indebita percezione della prestazione previdenziale.

10. La difesa della controricorrente ha eccepito la nullità del ricorso per difetto di procura speciale, che tuttavia risulta apposta a margine del ricorso.

11. Il ricorso è fondato.

12. Occorre qui ribadire che in tema di indebito previdenziale, il percipiente ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata e già ricevuta (Cass. Sez. U, n. 18046 del 04/08/2010, Cass. n. 1228 del 20/01/2011, n. 2739 del 11/02/2016). Era dunque onere della C. allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’erogazione dell’integrazione salariale (tra cui l’essere lavoratore sospeso o ad orario ridotto) e tale accertamento era preliminare ed assorbente rispetto alla buona fede (o meno) della percipiente nella comunicazione dello svolgimento, durante il periodo di cassa integrazione, di attività lavorativa.

13. La valorizzazione da parte dell’Inps (solo in appello) del fatto che la C. non avesse diritto alla CIG perchè licenziata prima della sua concessione non integrava – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – nuova eccezione (nè in senso proprio nè in senso lato), bensì mera difesa basata su fatti (le date di licenziamento e di concessione della CIGS) già appartenenti al materiale di causa perchè addirittura allegati dalla stessa C. con il ricorso introduttivo del giudizio. Costituiva in effetti la sollecitazione della corretta applicazione alla fattispeciel come risultata in causa della normativa che la disciplina, non soggetta al divieto previsto dall’art. 437 c.p.c., comma 2.

14. Segue l’accoglimento del ricorso dell’Inps.

15. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando il trattamento di integrazione salariale indebito per la già intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda proposta da C.E..

16. Le spese dell’intero processo vengono compensate tra le parti, in ragione del comportamento processuale della ricorrente che aveva fornito sin dal primo grado di giudizio gli elementi per una completa valutazione della vicenda.

17. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da C.E.. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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