Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16850 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16850 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 662-2009 proposto da:
DENICOLA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato IMPERATO LORENZO giusta delega in calce;
– ricorrente

contro

2014
1764

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente

domiciliatq

in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo,rappresenta e difende;
– controrgorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2014

avverso la sentenza n. 57/2007 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata 1’08/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;

riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il controricorrente l’Avvocato VARONE che si

I
■Ii

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Denicola Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza 57/29/07
dell’ 8.11.2007 con la quale la CTR Piemonte, in accoglimepto dell’appello
dell’ufficio ed in riforma della sentenza di primo grado favorevole al
per l’anno 1994 notificatogli nella sua veste di procuratore speciale, e
quindi di obbligato solidale, della Rubber Tyres Company Ltd, società
straniera che sottoposta a verifica fiscale, oltre ad aver omesso ogni
adempimento fiscale, era risultata coinvolta in una fitta rete di operazioni
commerciali compiute in esenzione di imposta.
La CTR, ha motivato il proprio deliberato, prendendo previamente atto che
nei confronti del Denicola era stata pronunciata dal Tribunge di Torino in
data 14.11.2003 sentenza penale di patteggiamento per i reati di
occultamento e distruzione di documenti contabili, dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti, omessa
presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA e delle II.DD. ed emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; ed os,servando, circa
l’efficacia extrapenale di detto pronunciamento con riguardp alla questione
della qualità di procuratore speciale del Denicola, che “la seMenza di primo
grado non contiene alcune valutazione in ordine alle questOni richiamate,
né questo giudice è in grado di individuare ragioni contrarie al
riconoscimento dell’efficacia probatoria della sentenza penale in oggetto”
e, quanto alla congruità delle prove addotte dall’ufficio, che “le prove in
oggetto non sono state contestate da controparte, presentano, ad avviso di
questa Commissione, i caratteri della gravità, della precisione e della
concordanza e lasciano presumere che l’appellato abbia oflerato in qualità
di procuratore della società Rubber Tyres Company”,
Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la parte pubblica.

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contribuente, ha ravvisato la legittimità dell’avviso di irrogazione sanzioni

MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso il Denicola denuncia per gli effetti
dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la nullità’ dell’impugnata sentenza
per violazione dell’obbligo motivazionale, poiché, posto che in appello era
dimostrare l’insussistenza della sua qualità di debitore, la sentenza
impugnata “in nessuna sua parte (prende in considerazione) questa
deduzione che interessa un punto decisivo della controversia”.
2.2. Ancorché esso si esponga al preliminare rilievo del difetto di
autosufficienza del ricorso, atteso che, venendo meno all’onere
raccomandatogli dalla corrente interpretazione del principio in parola, il
ricorrente si è guardato dal trascrivere o riprodurre le argomentazioni
asseritamente svolte a supporto della sua estraneità all’obbligo tributario
per difetto della qualità di debitore, il motivo, anche nel merito, si rivela
privo di fondamento.
E’ principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che ai
fini di adempiere l’obbligo di motivazione, dovendo invero fornire una
motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando così le
prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse,
“il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le
risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate
dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e
le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il
proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli
altri rilievi e circosmnze che, sebbene non menzionati specificamente, sono
logicamente incompatibili con la decisione adottata” (8767/11; 12123/13;
17097/10). Non è perciò incorsa nel denunciato vizio di omessa
motivazione la CTR con la sentenza qui impugnata che, dando coerente e
congrua esposizione dei motivi che ne sorreggono il decidere, abbia tuttavia
omesso, ancorché di essi non si fornisca deduzione alcuna; di considerare
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stata sollevata da esso ricorrente principalmente l’argomentazione volta a

gli argomenti opposti in chiave difensiva dal ricorrente,, non essendovi
invero alcun obbligo in tal senso in capo al decidente, ove la sua decisione
risulti’ logica ed adeguata, ratione maiori, ove per difetto: di allegazione,
non sia apprezzabile la concludenza motivazionale di quegl argomenti.
comma primo, n. 3 c.p.c. del fatto che la sentenza impugnata violando gli
artt. 36 D.P.R. 602/73 e 19 e 21 D.1g. 74100 lo avrebbe erroneamente
“qualificato come obbligato solidale della società Rubber tyres Company
LTD rispetto al debito tributario su quest’ultima gravante per sanzioni
amministrative tributarie”, malgrado le citate disposizione in tema di
riscossione escludano che possa operarsi l’iscrizione a ruolo a carico
direttamente della persona fisica per un debito della società e le norme in
materia di reati tributari escludano che il soggetto che sia concorso nel reato
tributario possa essere destinatario di sanzioni amministrative tributarie.
3.2. Il motivo non è dirimente.
Esso si fonda infatti su una lettura fuorviante dei fatti di causa, in guisa
della quale si pretenderebbe di assumere, forzando indebitamente la pure
ritenuta solidarietà tra l’odierno ricorrente e la società di cui a suo tempo
era procuratore, che il primo sia anche debitore solidale cot la seconda dei
debiti tributari di costei. Come al contrario invece si evince dall’epigrafe
della sentenza impugnata e fm’anco pure dall’epigrafe del ricorso, ove si
menziona l’atto opposto, il De Nicola fu raggiunto in questo caso da una
cartella esattoriale con cui gli si intimava il pagamentci delle sanzioni
conseguenti all’omesso versamento delle imposte in ragion l della sua veste,
riguardo ad esse e solo riguardo ad esse, di obbligato solidae con la società
per l’ipotesi in cui questa fosse rimasta inadempiente. Nén per questo è
lecito dunque sostenere che, essendo chiamato a rispond4re solidalmente
con la società del debito relativo alle sanzioni, il ricorrente sia anche tenuto
con la società a rispondere solidalmente del debito principale, posto che la
solidarietà era normativamente invocabile, all’epoca dei fa -ti di causa, ed a
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3.1. Con il secondo motivo di ricorso il Denicola si du?le ex art. 360,

AI

seconda dei casi in base all’art. 98 D.P.R. 602/73 o M base all’art. 12 1.
4/29, unicamente in rapporto all’applicazione delle pene pecuniarie
(5714/07), a. nulla rilevando che le norme predette siano state in seguito
abrogate dall’art. 29 D.1g 472/97, atteso che le disposizioni in
precedenza vigente lo hanno invece considerevolmente rafforzato in
direzione del principio della c.d. personalizzazione del trattamento
sanzionatorio. E’ dunque un fuor d’opera dolersi del fatto che, essendo
stato escusso in qualità di debitore solidale ed essere l stato ritenuto
rettamente tale dalla CTR, che non è incorsa perciò M alcuna delle
denunciate violazioni del D.P.R. 602/73, si sia intes? estendere la
responsabilità del ricorrente oltre quanto normativamente consentito,
rendendolo in solido con la società pure debitore dei debiti di imposta
gravanti su quest’ultima.
Frutto di manifesto errore è poi imputare all’impugng(ta sentenza la
violazione degli artt. 19 e 21 D.1g. 74/00 per trarne l’illaZione, utilmente
spendibile nei confronti della persona del ricorrente sull’implicito
presupposto che la materia sia soggetta al favor rei, ma tot4lmente priva di
giuridico fondamento, che “il soggetto qualificato o meno come
rappresentante della società, il quale sia concorrente nel reato tributario non
può essere destinatario delle sanzioni amministrative tributarie”.
L’argomento, oltre che paradossale, perché offre una chiave di lettura del
combinato disposto normativo richiamato che si risolve nel . privilegiare chi
si renda autore di una condotta più grave, perché perseguita penalmente,
rispetto a chi sia chiamato a rispondere della sola violazione tributaria,
mostra, più da presso, di ignorare il principio di personalizzazione cui si è
uniformato il legislatore nel riformare il campo delle sanzioni tributarie non
penali (art. 2, comma 2, D.1g. 472/97) e alla luce del quale va
coerentemente letto l’art. 19, comma 2, Dig. 74/00. Esso non intende infatti
precostituire alcuna riserva di impunità a favore delle persone fisiche
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quell’occasione introdotte lungi dall’attenuare il regime di responsabilità in

concorrenti nel reato, ma si limita a reiterare un principio già enunciato
dall’art. 11, comma 1, D.1g. 472/97 circa l’applicabilità dOe sanzioni nei
confronti di coloro, diversi dalle persone fisiche, “nell’interOse dei quali ha
agito l’autore della violazione”. Non tiene poi d’altro canto conto che,
“comunque” l’ufficio competente ad irrogare le sanzioni, di cui è sospesa
solo l’esecuzione, e le sanzioni per i richiamati principi non possono che
riferirsi alla persona fisica che ha commesso la violazion, di tal ché la
persona fisica che sia anche concorrente nel reato non iiiò invocare su
queste basi alcuna preconcetta patente di immunità, atteso che solo
l’esecuzione della sanzione, per ovvie esigenze di connessione con il reato,
è soggetta all’eventuale accertamento della condotta pure come reato, oltre
che come violazione tributaria e resta perciò sospesa sino alla definizione
del relativo procedimento.
4.1.11 terzo motivo censura l’impugnata sentenza per violazione o falsa
applicazione di legge da valersi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c. in relazione agli artt. 445 e 654 c.p.p. “per aver erroneamente
parificato l’efficacia extrapenale della sentenza di applicazione della pena
su richiesta, disciplinata dall’art. 445 c.p.p., alla efficacia e?ctrapenale della
sentenza dibattimentale, disciplinata a sua volta dall’art. ;654 cod. proc.
Pen.”.
4.2. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, cui si sono in prosieguo adeguate le
sezioni semplici (17967/12; 26253/11; 24587/10; 23906/07), hanno
affermato il principio secondo cui “la sentenza penale di a+licazione della
pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante eltmento di prova
per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia
probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe
ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia
prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di !applicazione di
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diversamente da quanto sostenuto, l’art. 21 D.1g. 74/00 autorizza

pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di
condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza,
esonera la controparte dall’onere della prova” (17289/0). Essa si è
successivamente notato “pur non risolvendosi in accertaniento capace di
al riguardo, priva di automatica ed ineludibile efficacia probatoria – implica
pur sempre un’ammissione di colpevolezza, che costituisce indiscutibile
elemento di prova almeno di natura presuntiva” (20133/12). Non può
perciò “farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 cqd. proc. pen. la
prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere
che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile” (8421/11), ma le
“risultanze del procedimento penale … possono essere liberamente
apprezzate dal giudice civile ai fmi degli accertamenti di sua competenza”
(26250/11;15715/12; 2279/13), di modo che, se talora si è creduto di poter
trarre da detta sentenza un indiscutibile elemento di prova utilizzabile,
anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento
(17967/12), in ogni caso l’hiequivoca valenza presunti*a che ad essa
concordemente si accorda orienta il giudizio probatorio al non trascurare,
proprio perché il giudice è tenuto altrimenti a spiegare le ragioni “per cui
l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità”, le
ulteriori evidenze emergenti in questa direzione.
E a tanto si è rettamente attenuto il giudice territoriale, che non solo si è
limitato a prendere e a dare atto, circa gli effetti del , patteggiamento
concluso nella specie dal Denicola, “che la sentenza di pirimo grado non
contiene alcuna valutazione in ordine alle questioni richia linate, né questo
giudice è in grado di individuare ragioni contrarie al I riconoscimento
dell’efficacia probatoria della sentenza penale in oggetto”, ma ha anzi
inteso affermarne la positiva conferenza anche in relazione al giudizio
pendente, sottolineando “la congruità delle prove addotte dall’ufficio” e
traendo dalla loro analitica ricognizione, in uno col fato che nessuna
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fare stato nel giudizio civile o in quello amministrativo ed essendo quindi,

MENTE DA RieGiSTRAZIONR
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N. 131 TAB_ ALL. 8. – 5
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contestazione vi aveva mosso il ricorrente, il conclusivo’ asserto che i
caratteri della gravità, della precisione e della concordanza che esse
presentano, “lasciano prèsumere che l’appellato abbia operato in qualità di
procuratore della società Rubber Tyres Company” e che ;dunque la sua
corroborata affermativamente dalla sentenza ex art. 444 c.p.1 41•., si valga pure
di un univoco conforto indiziario.
5. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di
lite che liquida in euro 5000,00=.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il
13.5.2014

evocazione in questa veste a rispondere delle sanzioni applicgte a costei, già

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