Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16850 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28807-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso Io studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.M.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RAGUSA del 26/05/2016, depositato

il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del ricorrente, la

quale si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Gulino Maria presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione invalidante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980. Il c.t.u. officiato accertava la insussistenza del requisito sanitario per poter accedere alla invocata prestazione. Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni. Ti Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico dell’I.N.P.S. le spese processuali nonchè quelle della c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta.

La G. è rimasta intimata.

Preliminarmente, va rilevato che la notifica del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. effettuata dalla G. all’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede provinciale dell’istituto, e non al dipendente dell’istituto incaricato della difesa non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Ed infatti, il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, nel riconoscere all’I.N.P.S. la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretato, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello Stato nel senso che esso attribuisce tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorchè tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (Cass. n. 21698 del 14/10/2014; Cass. n. 12730 del 23/05/2013).

Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso si osserva che l’I.N.P.S. censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c. e art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5. Lamenta che esso Istituto, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese processuali (le doglianze, invero, riguardano solo la parte della pronuncia nella quale è liquidata alla ricorrente la somma di Euro 900,00, oltre CA ed IVA come per legge per spese processuali poste a carico dell’I.N.P.S., non anche la regolamentazione delle spese di c.t.u.).

Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dilla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè, là dove condanna l’I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il motivo è, altresì, manifestamente fondato.

La pronuncia sulle spese dell’atp ex art. 445 bis c.p.c. è esplicitamente prevista dal comma 5 cit. art., ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

Orbene, nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, non essendo stato riconosciuto alla G. il requisito sanitario da lei invocato.

Vi è stata, dunque, una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., di guisa che l’I.N.P.S., totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte privata (si vedano anche Cass. 8 giugno 2015, n. 11781, Cass. 2 luglio 2015, n. 13550).

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di omologa nella pane relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali in favore dell’odierno intimato. La causa potrà essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., previa verifica dell’eventuale rituale assolvimento, da parte dell’originario ricorrente, dell’onere di formulare, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna dell’INPS alle spese processuali e decide nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – dichiarando non ripetibili le spese afferenti il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. avendo la G. reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, “ratione temporis” applicabile alla presente causa.

Per la medesima ragione vanno dichiarate non ripetibili anche le spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna dell’INPS alle spese processuali e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese afferenti il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. nonchè quelle del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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