Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16850 del 01/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 01/08/2011), n.16850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8051/2007 proposto da:

A.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato MALANDRINO GIANLUIGI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIONE EURO AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAOLUCCI DE’ CALBOLI 60,

presso lo studio dell’avvocato MARZANO STEFANO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5050/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2006 r.g.n. 6276/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato MALANDRINO GIANLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 5050 del 2006 la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sul ricorso proposto da A.C.A. nei confronti di Unione Euro Americana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1653 del 2003, rigettava l’appello.

2.La A.C. aveva chiesto al giudice di primo grado, ai sensi della L. Fall., art. 98, l’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della spa Unione Euro – Americana di Assicurazioni in relazione ad un credito di lire 20.626.000, a titolo di indennità per la cessazione de rapporto di agente assicurativo: indennità supplementare, ex art. 12 AEC 1981, indennità sostitutiva di preavviso ex art. 13 AEC 1981.

3. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda.

4.Per la cassazione parziale della suddetta pronuncia resa in appello, con riguardo al negato riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 12, 4^, AEC 1981 (pag. 10 del ricorso), ricorre la A. C. prospettando tre motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso la liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Unione Euro Americana di Assicurazioni spa.

6.La A.C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale, in particolare, deduceva un cambiamento d’indirizzo giurisprudenziale della Corte d’Appello di Roma.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., con riferimento all’art. 12, AEC 1981, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’esclusione dell’equiparazione tra recesso e sottoposizione della compagnia di assicurazione a liquidazione coatta amministrativa.

Assume la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 12, AEC, nella parte in cui prevede che il contratto di agenzia si può sciogliere per recesso dell’impresa e che, quest’ultima deve, in tal caso, corrispondere all’agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione, l’indennità sostitutiva del preavviso, poichè l’intervenuta liquidazione coatta costituisce una ipotesi di recesso.

Ad avviso della ricorrente il giudice dell’appello avrebbe dovuto indagare la comune intenzione delle parti nell’elaborazione della suddetta norma pattizia, con la quale si è inteso ricomprendere tutte le cause di interruzione del rapporto anche indirettamente riferibili alla condotta gestionale della società preponente.

Peraltro, deduce la A.C., la risoluzione del contratto era ascrivibile a responsabilità dell’impresa.

In ordine al suddetto motivo di ricorso è stato dedotto il seguente quesito di diritto:

se sussista il diritto dell’agente all’indennità dell’art. 12, 4^, AEC 1981 anche nel caso di sottoposizione della compagnia assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa.

2.Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 1978, n. 738.

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello offre una lettura parziale di tale disposizione, la quale si preoccupa di non sottrarre agli agenti alcuno dei diritti attribuiti dalle norme degli accordi economici collettivi, che vengono espressamente richiamati, quali fondamentali presupposti normativi dei contratti di agenzia e salva l’applicabilità dell’AEC, individuando in tale fonte il meccanismo esclusivo e le conseguenze dell’atto risolutorio.

In ordine al suddetto motivo di ricorso è dedotto il seguente quesito di diritto:

se la corretta interpretazione del D.L. n. 576 del 1978, art. 6, comporti il diritto per l’agente receduto di vedersi riconoscere l’indennità supplementare di cui all’art. 12, 4^, AEC 1981.

3.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta errata applicazione del principio lex specialis derogai generalis. Violazione dell’art. 14 preleggi.

Deduce la ricorrente che le disposizioni del citato Decreto-Legge derogano ai principi generali di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c..

Tuttavia l’art. 14 preleggi limita l’applicazione delle leggi eccezionali ai casi in essa considerati.

Ed allora poichè l’AEC, che l’art. 1753 c.c., promuove a rango di fonte primaria, per gli agenti di assicurazione, stabilisce chiaramente che ogni ipotesi risolutoria, attuata per iniziativa o per causa comunque riconducibile all’impresa, comporta il diritto dell’agente a percepire l’indennità supplementare di cui all’art. 12, non sarebbe rinvenibile nell’ari. 6 una specifica deroga a tale regola di diritto.

Il relativo quesito di diritto è il seguente: se il D.L. n. 576 del 978, art. 6, non privi l’agente del diritto all’indennità prevista dall’art. 12, 4^, AEC 1981.

4. I suddetti motivi di ricorso, in ragione della loro connessione, devono essere trattati congiuntamente.

La prospettazione della ricorrente, nel complesso, infatti, verte, sotto vari profili, sull’attribuzione dell’indennità supplementare, ex art. 12, 4^, AEC 1981 – così delimitato il petitum della presente impugnazione nel relativo ricorso (pag. 10) – che costituirebbe, secondo la ricorrente, un’indennità di risoluzione, in quanto tale da riconoscere all’agente.

5.1 suddetti motivi non sono fondati.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 21650 del 2005, n. 23266 del 2005) deve ritenersi la prevalenza del D.L. n. 576 del 1978, art. 6, applicabile ratione temporis, sulla disciplina contrattuale e su quella dettata dagli artt. 2118 e 2119 c.c..

In proposito va, infatti, osservato che il citato art. 6 stabilisce, nel comma 1, primo periodo, che i rapporti di agenzia costituiti con l’impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa sono risolati di diritto alla data di pubblicazione del decreto con il quale la società è posta in liquidazione e, nel secondo periodo, che l’indennità di fine rapporto è a carico della liquidazione.

La prima disposizione è norma speciale, rispetto alla quale non sono dunque correttamente evocabili le disposizioni degli artt. 2118 e 2119 c.c..

Deve prevalere lo specifico canone della risoluzione di diritto dettato per l’agente di assicurazione, e ciò tenuto anche conto degli effetti riconducibili al decreto di liquidazione coatta amministrativa che, dando luogo alla detta risoluzione di diritto del rapporto, rendono comunque incompatibile, sul piano logico, l’applicazione di discipline che presuppongono la continuità del rapporto fino a quando non intervenga il recesso.

La seconda disposizione dell’art. 6, comma 1, quella cioè che pone a carico della liquidazione l’indennità di fine rapporto, ha una duplice valenza, atteso che da una parte tutela l’agente assicurativo, garantendogli la possibilità di opporre alla liquidazione il credito in oggetto, e dall’altra determina una limitazione del potenziale pregiudizio degli altri creditori, per effetto del riconoscimento delle pretese creditorie dell’agente assicurativo soltanto nei termini previsti dalla norma, vale a dire soltanto per l’indennità di fine rapporto.

Tale interpretazione, discende dalla lettera della norma, per il riferimento alla sola indennità di fine rapporto quale credito opponibile dall’agente ai creditori concorrenti, ed è coerente con la menzionata esigenza di contemperamento della tutela dell’agente con la tutela degli altri creditori; l’ammissione al passivo della liquidazione dell’indennità di preavviso, in base a clausola contrattuale che ne contempli il cumulo con l’indennità di fine rapporto, porterebbe all’irragionevole risultato di incrementare le spettanze concorsuali dell’agente anche quando non abbia subito alcun pregiudizio dall’estinzione senza preavviso del precedente rapporto.

6. In applicazione dei richiamati principi, correttamente e con motivazione logica, congruente e, pertanto, esente da vizi, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’art. 6 pone a carico della liquidazione il trattamento di fine rapporto e non l’indennità supplementare di cui al citato art. 12, 4^.

Ciò, in ragione del bilanciamento operato dal legislatore tra la tutela patrimoniale dell’agente e quella degli altri creditori, e della previsione contenuta nel medesimo art. 6, secondo la quale, i rapporti di agenzia, risolti di diritto per effetto del decreto di messa in liquidazione coatta, sono automaticamente ricostituiti con l’impresa cessionaria del portafoglio, onde la non conferenza dannosa, per l’agente, della mancata corresponsione dell’indennità supplementare, collegata alla perdita della clientela.

7. Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato.

8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 29,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA e Euro 2500,000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA