Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1685 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. I, 25/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 25/01/2011), n.1685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M.T.G. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CUCINELLA LUIGI ALDO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1376/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 15/04/09, depositato il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che F.M.T.G., con ricorso del 1 luglio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due, motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 29 aprile 2009, con il quale la, Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della F. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 1.400,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto di primo grado – proposta con ricorso del 4 marzo 2008, era fondata sui seguenti fatti:

a) la F., asseritamente creditrice di differenze retributive e previdenziali, aveva proposto – con ricorso del 6 maggio 1992 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania;

b) il Tribunale adito, aveva deciso la causa con sentenza del 12 luglio 1996;

c) il processo d’appello proposto avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato era ancora pendente;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, ritenendo estinto per prescrizione decennale il diritto di credito fatto valere, facendo decorrere il dies a quo dalla data del 6 maggio 1995 coincidente con quella di decorrenza del triennio di ragionevole durata del processo di primo grado, promosso con ricorso del 6 maggio 1992, e sottolineando che il ricorso per equa riparazione era stato proposto in data 4 marzo 2008, vale a dire oltre il termine decennale di prescrizione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i due motivi di censura viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la affermata prescrizione del diritto fatto valere;

che il ricorso merita accoglimento;

che, in particolare, la censura e’ manifestamente fondata, perche’, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facolta’ di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine di decadenza previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilita’ tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficolta’ pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilita’ della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonche’ il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operativita’ della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale della definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto di primo grado de quo – in relazione al quale e’ stato richiesto l’indennizzo – e’ pacificamente iniziato in data 6 maggio 1992 e si e’ (provvisoriamente) concluso con la sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania in data 12 luglio 1996, durando complessivamente quattro anni e due mesi, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in un anno e due mesi;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato in Euro 875,00 per un anno e due mesi circa di irragionevole ritardo (Euro 750,00 annui + due dodicesimi di Euro 750,00), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. CUCINELLA Luigi Aldo, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 875,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresi’ al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimita’, in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Cucinella, dichiaratosene antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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