Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1685 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1685 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

CC

ORDINANZA

sul ricorso 24218-2011 proposto da:
CREDENDINO
ROMA

VIA

RAFFFAELE,
DEGLI

elettivamente

AVIGNONESI

5,

domiciliato

presso

lo

in

studio

dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2017
791

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI

Data pubblicazione: 24/01/2018

UFFICIO DI CASORIA;

intimato

sul ricorso 24221-2011 proposto da:
CREDENDINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI
UFFICIO DI CASORIA;

intimato

sul ricorso 24388-2011 proposto da:
CREDENDINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE l NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE DI CASORIA;

intimato

ST SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE l NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE DI CASORIA;

avverso le sentenze n.

265/2010 n.

intimato

266/2010 n.
mnikeide 4

267/2010 n. 268/2010 della COMM.TRIB.REG. de2t101, ,
depositate 1’08/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;

sul ricorso 24394-2011 proposto da:

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

r.g. 24394/11.

Rilevato che, in data 12.10.2007, all’esito di verifica generale eseguita
dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti della Sidermet s.a.s.
di Credendino Domenico Senior & C. (ora ST s.r.l. in liquidazione, già
Sidermet s.r.I.), veniva redatto processo verbale di constatazione, in
relazione agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005;
che, sulla base dei rilievi contenuti nel suddetto verbale, l’Agenzia
2004, la indeducibilità fiscale di costi, pari ad C 7.203.406,00, perché
relativi ad operazioni inesistenti riferite a fatture emesse da altre
società, e, conseguentemente, rettificava il reddito della società,
imputando al socio accomandatario Domenico Credendino (nella
misura del 50%) e ai soci accomandanti Giuseppe e Raffaele
Credendino (nella misura del 25% ciascuno) il maggior reddito di
partecipazione;
che i ricorsi proposti dai soci e dalla società avverso i rispettivi avvisi
di accertamento venivano rigettati dalla C.T.P. di Napoli;
che, proposto appello dai soccombenti, la C.T.R. della Campania, con
sentenze nn. 265, 266, 267 e 268, pronunciate il 21 giugno 2010 e
depositate 1’8 luglio 2010, confermava le decisioni impugnate;
che, avverso le suddette pronunce, Raffaele Credendino (proc. n.
24218/2011 R.G.), Giuseppe Credendino (proc. n. 24221/2011 R.G.),
Domenico Credendino (proc. n. 24388/2011 R.G.) la ST s.r.l. in
liquidazione (proc. n. 24394/2011 R.G.) propongono ricorso per
cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da successive memorie;
che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
considerato che va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi n.
24221/2011 R.G., n. 24388/2011 R.G. e n. 24394/2011 R.G. a quello
recante il più antico numero di ruolo (n. 24218/2011 R.G.), stante la
connessione oggettiva esistente tra le cause;
che con il primo motivo i ricorrenti deducono «error in iudicando in
relazione all’art. 2697 del codice civile – motivazione erronea ed
insufficiente». Sostengono che la sentenza impugnata si basava su
indizi relativi esclusivamente a società fornitrici, che non avrebbero
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delle entrate contestava alla società Sidermet, per l’anno di imposta

avuto le capacità economiche e tecniche per poter intrattenere
rapporti economici con la società Sidermet e porre in essere le relative
operazioni commerciali; da ciò la C.T.R. avrebbe erroneamente fatto
discendere la presunzione che la società non avrebbe acquistato
quanto dichiarato, nonostante nel processo verbale di constatazione
la stessa Guardia di Finanza avesse utilizzato espressioni dubitative e
fatti certi, riferibili alla società Sidermet e non a terzi soggetti;
che con il secondo motivo i ricorrenti deducono «error in iudicando in
relazione all’art. 109 del TUIR, all’art. 14 della L. 537/93, agli artt. 2
e 4 del D.Lgs. 74/2000, all’art. 53 della Costituzione – motivazione
insufficiente ed erronea». Sostengono che la società aveva
effettivamente posto in essere le operazioni contestate, dimostrando
di aver venduto un grande quantitativo di merce, di tal che, nella
specie, si era in presenza di fatture emesse per operazioni
soggettivamente – e non oggettivamente – inesistenti, essendo stata
realmente eseguita la prestazione, anche se l’emittente era diverso da
quello che figurava in fattura;
che i due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono
infondati;
che costituisce

il principio secondo il quale

ius receptum

l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’inesistenza di operazioni
assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di
detraibilità della relativa imposta, ha l’onere di provare, anche
mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non
sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al
contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo
altrimenti indeducibili (ex plurimis, Cass. n. 25775 del 2014);
che, nella specie, la C.T.R. ha rilevato che dai controlli effettuati sulle
società emittenti le fatture e la società Sidermet era emerso quanto
segue: «la presenza di civili abitazioni dove, invece, era indicata la
sede sociale di tali società, oppure dove era la sede operativa vi era
solo una porta di ferro con il nome della società; la presentazione, da
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pur non avendo l’Amministrazione finanziaria provato l’esistenza di

parte delle società emittenti le fatture “false”, di dichiarazione dei
redditi con volume d’affari di molto inferiore alle sole fatture emesse
nei confronti della SIDERMET; nel corso della verifica non erano stati
rinvenuti documenti comprovanti la realizzazione da parte del cedente
delle operazioni descritte nelle fatture emesse ed utilizzate dalla ditta
accertata; la cedente non era in possesso di strutture tecnicocon mezzi di piccole dimensioni (Fiat Punto) o con mezzi sconosciuti
alla banca dati ACI». La C.T.R. ha, inoltre, osservato che, nella
fattispecie, le operazioni in contestazione erano anche oggettivamente
– e non solo soggettivamente – inesistenti, non essendo stata fornita
la prova dei costi in nero che sarebbero stati sostenuti;
che sulla base di tali dati oggettivi, che integrano presunzioni gravi,
precise e concordanti che depongono nel senso che le fatture siano
state emesse per operazioni inesistenti, la C.T.R., con accertamento
in fatto sorretto da congrua motivazione, ha ritenuto soddisfatto
l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria,
rilevando, nel contempo, che i contribuenti non avevano offerto alcun
concreto elemento idoneo a dimostrare l’effettiva esistenza delle
operazioni contestate;
che con il terzo motivo i ricorrenti – denunciando error in iudicando in
relazione all’art. 42 d.P.R. n. 600/73, all’art. 3 della I. n. 241/90,
all’art. 24 Cost, nonché motivazione erronea ed insufficiente lamentano che la C.T.R. abbia omesso di considerare l’assoluta
carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, essendosi l’Ufficio
limitato a recepire acriticamente l’operato della Guardia di Finanza,
richiamando le risultanze di accertamenti compiuti nei confronti di
imprese terze;
che la censura è infondata, atteso che la decisione impugnata si pone
nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
la motivazione dell’atto impositivo, con rinvio alle conclusioni
contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio
dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, neppure per asserita
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operative idonee a giustificare i servizi effettuati, il trasporto avveniva

mancanza di autonoma vantazione da parte dell’Ufficio degli elementi
da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso,
condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di
scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi
già noti alla parte contribuente, non arreca alcun pregiudizio al
corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 10767 del 2014;
che non rileva, nella specie, lo ius superveniens costituito dalla nuova
formulazione dell’art. 14, 4 0 comma bis, I. 24 dicembre 1993 n. 537,
introdotta con l’art. 8, 1 0 comma, d.l. 2 marzo 2012 n. 16, stante la
accertata oggettiva inesistenza delle operazioni;
che, in conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati;
che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;
P.Q.M.

dispone la riunione dei ricorsi n. 24221/2011 R.G., n. 24388/2011
R.G. e n. 24394/2011 R.G. al ricorso n. 24218/2011 R.G.;
rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento,
in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in C 13.500,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 3 maggio 2017.
Il Presidente

Cass. n. 21119 del 2011);

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