Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16849 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28756-2014 proposto da:

Q.M., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’Avvocato EMILIA FUCILE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO LANFRANCHI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 863/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

15/05/2014, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del controricorrente,

la quale si riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 4 giugno 2014, la Corte di Appello di Messina, in riforma della decisione del Tribunale in sede, rigettava la domanda proposta da Q.M. nei confronti dell’INPS intesa al ripristino dell’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980, prestazione questa revocatagli dall’istituto in data 26 febbraio 2010 in quanto “non invalido”.

La Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, considerato che il Quattropani già godeva dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti come da documentazione prodotta dall’INPS in appello, osservava che la consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado aveva ritenuto il predetto incapace di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano sulla base della sola patologia “00: occhio cieco” ragion per cui detta affezione non poteva essere valutata due volte in relazione a due prestazioni entrambe di invalidità civile e non avendo il Quattropani comprovato la sussistenza di ulteriori malattie degne di nota ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Quattropani affidato a quattro motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

L’INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si censura il contenuto della relazione evidenziandosi che la questione della incompatibilità della indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1981 con quella fruita dal Quattropani quale cieco civile assoluto non può essere ritenuta un tema d’indagine del tutto nuovo e, quindi, inammissibile in quanto il giudice è chiamato anche in appello ad accertare la cumulabilità dell’indennità di accompagnamento ordinaria con quella speciale per i non vedenti.

Orbene, osserva il Collegio che le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, non sono condivisibili per quanto appresso si dirà.

Con i primi tre motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 415, 416 e 420 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 345 c.p.c. (primo mezzo) nonchè dell’art. 112 c.p.c. (secondo e terzo motivo) in quanto la Corte di Appello aveva ammesso la documentazione prodotta dall’INPS e sulla cui scorta l’istituto aveva introdotto un tema di indagine del tutto nuovo e mai accennato nel corso del giudizio di primo grado e cioè la questione della incompatibilità della indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 con quella fruita ad altro titolo (quale cieco civile assoluto). Si evidenzia che la Corte di merito aveva anche omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità del suddetto tema d’indagine, sollevata nella memoria di costituzione in appello, così come sulla richiesta di accertamento circa la possibilità di cumulare le due prestazioni assistenziali.

Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 152 disp. att. c.p.c. per avere il giudice del gravame erroneamente condannato il Quattropani alle spese di lite nonostante avesse reso la dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cit. contestualmente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

I primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Ed infatti, come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, e fra tali requisiti rientra la cumulabilità con altra prestazione (cfr. Cass. n. 4254 del 2009), sì che in tal caso la relativa eccezione della parte non si configura come un’eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni di cui all’art. 437 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11108 del 2007).

L’eccezione dell’Istituto, d’altronde, è stata correttamente valutata dal giudice d’appello. Ed invero il principio di cumulabilità delle prestazioni presuppone che ognuna delle minorazioni, singolarmente considerata, dia titolo alla prestazione, occorrendo perciò – in combinato disposto con la L. n. 118 del 1971, art. 2 – che alla medesima minorazione non provveda una diversa disposizione normativa (cfr. Cass. n. 16289 del 2010).

Nel caso di specie, la decisione qui impugnata ha accertato, in maniera specifica, che l’indennità ordinaria era stata riconosciuta dal tribunale solo in base alla malattia dell’apparato visivo, cioè la medesima affezione posta a base del riconoscimento del diritto alla prestazione speciale, sì che il mantenimento di quest’ultima, contemporaneamente alla percezione dell’indennità speciale per i non vedenti, si sarebbe risolta in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante.(Cass. n. 28083 del 21 dicembre 2011; vedi anche Cass. n. n. 5891 del 13 febbraio 2014).

Peraltro, il terzo motivo di ricorso è anche privo del requisito dell’autosufficienza laddove si fa riferimento ad altre infermità, diverse dalla cecità, da cui il Quattropani sarebbe affetto e tali da renderlo incapace di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano. Ed infatti viene omesso qualsiasi riferimento al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado e, soprattutto, l’indicazione dei documenti, asseritamente prodotti agli atti, dai quali risulterebbero comprovate le ulteriori patologie da cui il ricorrente sarebbe affetto e non valutate nè nella relazione del consulente d’ufficio nè dalla Corte di appello.

Diversamente, fondato e da accogliere è il quarto motivo di ricorso in quanto erroneamente la corte territoriale ha condannato il Quattropani alle spese di lite pur in presenza della dichiarazione resa ai sensi ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, “ratione temporis” applicabile alla presente causa.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo, rigettati i primi tre l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – dichiarando non ripetibili le spese relative ai gradi di merito.

Le spese del presente giudizio, stante il solo parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravarne (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese relative ai gradi di merito; compensa le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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