Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16849 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17921/2012 proposto da:

F.G., P.P., domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Ciccone, Margherita

Lamonica, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.a., già Banca Popolare di Crotone

S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Montezebio n. 28, presso

l’avvocato Bernardi Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.R., M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 111/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 02/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso:

voglia la Suprema Corte cassare con rinvio la sentenza impugnata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 111/2012 la Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.P. e F.G. avente ad oggetto la condanna della Banca popolare del Mezzogiorno (già Banca popolare di Crotone) al pagamento della somma di Lire 522.000.000 (Euro 269.590,00), oltre interessi, a titolo di rimborso dei certificati di deposito rilasciati a loro favore nel giugno del 1990 dalla Banca di Scilla (poi incorporata nella Banca popolare di Crotone). Il rimborso dei titoli era stato rifiutato in quanto le somme corrispondenti non erano mai state registrate nelle scritture contabili della banca incorporata per dolo o colpa dei funzionari della medesima, i quali risultavano indagati per l’emissione di certificati di deposito falsi.

A sostegno della decisione la Corte d’appello ha rilevato innanzitutto che P.P. e F.G., attori in primo grado, avevano domandato la restituzione delle somme risultanti dai titoli esercitando non un’azione fondata sulla responsabilità extracontrattuale della banca ai sensi dell’art. 2049 c.c. (in base a cui i committenti sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni), ma un’azione contrattuale di natura cartolare. Il Tribunale era dunque incorso in errore per aver sostituito d’ufficio l’azione formalmente proposta dalla parte con un’altra. Il giudice di prime cure, invero, aveva emesso una decisione relativa a un’azione contrattuale, giacchè aveva condannato la banca convenuta al rimborso dei titoli e non al risarcimento dei danni, ma si era basata su una causa petendi (la responsabilità aquiliana dell’istituto di credito) non dedotta in giudizio. Qualificata dunque come azione contrattuale la domanda attorea, essa doveva essere rigettata, poichè la banca aveva disconosciuto le sottoscrizioni dei titoli, i quali si presentavano peraltro ictu oculi irregolari per difetto della sottoscrizione del contabile e del cassiere.

Avverso suddetta pronuncia propongono ricorso per cassazione, accompagnato da memoria illustrativa, P.P. e F.G., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca popolare del Mezzogiorno s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto dal testo della pronuncia impugnata non si comprende il procedimento logico-giuridico della decisione nè si rinvengono le ragioni del dissenso rispetto al convincimento espresso dal giudice di prime cure.

Col secondo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 1834 e 1835 c.c., in quanto la Corte d’appello ha erroneamente rilevato un vizio di extrapetizione nella pronuncia di primo grado, non tenendo conto del principio in base a cui il giudice, lungi dall’essere vincolato alla formulazione letterale adottata dalla parte, può pervenire a una diversa qualificazione giuridica della domanda sulla base del contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, purchè non esorbiti dall’ambito degli elementi di fatto allegati dalle parti. Già dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge in maniera inequivocabile che la domanda attorea aveva anche natura di azione di risarcimento per responsabilità dei dipendenti della banca, peraltro chiamati in giudizio e rimasti contumaci. La banca avrebbe dovuto onorare i titoli emessi, in quanto, secondo il principio dell’affidamento, la responsabilità dell’istituto di credito sorge immediatamente a seguito del rilascio dei medesimi con la stampigliatura dell’emittente e non viene meno per il comportamento illecito dei dipendenti o dei funzionari. Tali argomentazioni, poste a base della decisione di primo grado, non erano state oggetto di contestazione da parte della banca appellante.

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 1993 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo in quanto la Corte d’appello ha ritenuto che la banca avesse formalmente disconosciuto i titoli anche se in comparsa di risposta aveva soltanto sollevato dubbi sull’autenticità degli stessi con riserva di meglio precisare e dedurre all’esito del dibattimento penale, una volta acquisiti gli originali. Anche in caso di produzione in giudizio di fotocopie di titoli, tuttavia, è onere della controparte disconoscerli nel primo atto difensivo successivo alla produzione, cioè, nella specie, in comparsa di risposta. La condotta della banca convenuta integrava, secondo i ricorrenti, riconoscimento tacito ex art. 215 c.p.c., n. 2.

Il primo motivo, dedotto alla luce del previgente art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, è manifestamente infondato, atteso che dal testo della sentenza impugnata emerge in maniera chiara l’iter argomentativo, condivisibile o meno, seguito dalla Corte di merito. Muovendo dal presupposto che il P. e la F. avessero esercitato in primo grado non un’azione per responsabilità aquiliana ma un’azione contrattuale di natura cartolare, la Corte d’appello ha riformato la pronuncia del Tribunale e rigettato la domanda, essendo stata acclarata la falsità dei titoli di cui gli attori chiedevano il rimborso. Evidenti appaiono anche le ragioni del dissenso rispetto al convincimento del giudice di prime cure, che a giudizio della Corte territoriale avrebbe emesso una decisione relativa ad un’azione contrattuale (condannando la banca ad onorare i titoli emessi) ma sulla base di una causa petendi (la responsabilità extracontrattuale dell’istituto di credito) estranea al thema decidendum.

Merita invece accoglimento il secondo motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ravvisato nella sentenza di primo grado un vizio di extrapetizione consistente nella “sostituzione d’ufficio” dell’azione contrattuale formalmente proposta con un’azione extracontrattuale.

Com’è noto, sussiste vizio di extrapetizione quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (ex multis, Cass. n. 11575 del 11-05-2017). Nondimeno, fermo quanto dedotto e prospettato dalle parti, l’operazione di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda è compito del giudice, che in tale attività non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate, ma è chiamato a indagare il suo contenuto sostanziale, come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nell’atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dal comportamento processuale e dallo scopo stesso cui la parte mira (Cass. n. 17760 del 04/08/2006, rv. 592088; Cass. n. 13049 del 23/06/2016).

Nella specie, l’atto di citazione del giudizio di primo grado (testualmente riportato in parte qua nel ricorso) contiene espressamente il riferimento alla responsabilità extracontrattuale dell’istituto di credito in relazione al comportamento, doloso o colposo, dei suoi funzionari C.R. e M.D. (odierni intimati), su cui all’epoca pendeva un’indagine penale per aver emesso certificati di deposito falsi, e che per questa ragione erano stati chiamati in giudizio dagli attori.

Vero è che – come esposto dal controricorrente – da un lato, il giudice d’appello può procedere, salvo giudicato sul punto, a una nuova qualificazione giuridica della domanda, diversa da quella attribuita dal giudice di prime cure; dall’altro, tale operazione costituisce un accertamento di fatto censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. Tale argomentazione, tuttavia, si rivela nella fattispecie in esame priva di pregio per due ordini di ragioni. In primo luogo, per giurisprudenza costante, il principio in base al quale l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti rappresenta un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione allorchè si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, com’è nel caso di specie, ove i ricorrenti denunciano proprio la violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 15653 del 18/09/2012; n. Cass. 14952 del 04/08/2004, rv. 575212). In secondo luogo, la sentenza oggi impugnata non è meritevole di censura per essere incorsa in un mero errore interpretativo, ma per aver qualificato la domanda non già muovendo, come avrebbe dovuto, dal suo contenuto sostanziale (cioè alla luce dei fatti dedotti in giudizio), bensì cercando di individuare quali fossero l’intenzione e la volontà degli attori nella qualificazione della domanda medesima. Ritenuto che gli stessi intendessero esercitare un’azione contrattuale e non un’azione fondata sulla responsabilità aquiliana della banca, ha concluso che la sentenza del giudice di prime cure fosse viziata per extrapetizione. Una pronuncia extrapetita può configurarsi, tuttavia, soltanto se la decisione investa una questione non ricompresa nel thema decidendum e non corrispondente all’esigenza di tutela fatta valere in concreto dalla parte. Non potendo infatti la domanda giudiziale essere intesa come dichiarazione di volontà diretta a produrre determinati effetti giuridici ma solo espressione di volontà di tutela in ordine alla situazione che si afferma come antigiuridica, il giudice è chiamato a definirla in riferimento ai fatti dedotti e accertati (Cass. n. 9875 del 10/10/1997). Nella specie, la questione circa la responsabilità aquiliana dell’istituto di credito (“committente” ex art. 2049 c.c.) era stata allegata e come tale era pienamente parte del thema decidendum, come si evince dal tenore letterale degli atti processuali e dall’esame complessivo della situazione giuridico-fattuale dedotta in giudizio.

In conclusione, rigettato il primo motivo, il secondo motivo deve essere accolto con conseguente assorbimento di tutte le altre censure. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che si atterrà ai principi innanzi indicati e provvederà in ordine al governo delle spese di lite, anche in relazione al presente grado del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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