Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16849 del 01/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 01/08/2011), n.16849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20637/2007 proposto da:

U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato PRIMICERJ UGO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAFFEO ALFREDO, LUBRANO MANLIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOFI VINICIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2 007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/05/2007 r.g.n. 632/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato TOFI VINICIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 364 del 2007, resa nel giudizio promosso da P.A. nei confronti della U.S. Sanremese Calcio spa, in ordine alla sentenza del Tribunale di Sanremo del 23 marzo 2005 n. 199, in riforma di detta pronuncia, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 17 settembre 2003 dalla società appellata e la condannava a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla reintegra – commisurate al 4^ livello del CCNL Palestre e Impianti Sportivi – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale come anno per anno rivalutato, dalle singole scadenze al saldo.

2. Il P. aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Sanremo la suddetta società esponendo di aver lavorato alle dipendenze della U.S. Sanremese Calcio spa dal 1983 al 1987, regolarmente assunto in qualità di dipendente con la qualifica di operaio.

Successivamente, dopo il fallimento della società, aveva ancora lavorato dal 1 luglio 1987 al 31 maggio 1991 e dal 1 agosto 1994 al 17 marzo 2003 con mansioni rientranti nella qualifica “magazziniere, addetto lavanderia, massofisiokinesiterapista, custode campi e conducente mezzi, ed inquadramento nel 4^ livello del CCNL per gli addetti alla gestione di impianti sportivi, percependo importi che erano variati da L.800.000 mensili negli anni 1988-1989 a L.1.400.000 negli anni 1999-2002, e poi di Euro260,00 mensili dal settembre 2002, rilasciando alcune ricevute fiscali.

Infine era stato licenziato oralmente per avere chiesto la propria regolarizzazione, quantomeno a fini previdenziali, ed estromesso con sostituzione delle chiavi del campo da lui gestito.

Aveva chiesto, quindi, la dichiarazione di nullità del licenziamento e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al risarcimento del danno, nonchè alla corresponsione della somma di Euro 153.182,13, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive dovute e non corrisposte per il periodo dal 1987 in poi.

3. La Corte d’Appello, in particolare, riteneva il carattere subordinato della prestazione lavorativa in questione.

4. Avverso la suddetta sentenza, resa in grado di appello, ricorre la U.S. Sanremese Calcio spa, prospettando cinque motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso P.A., che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto violazione falsa applicazione di norme di legge con riguardo all’art. 324 c.p.c., e artt. 2094 e 2222 c.c..

Deduce la ricorrente che in sede di appello non sarebbe stata devoluta al giudice la questione della natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro e che pertanto si sarebbe formato il giudicato sulla natura autonoma del rapporto di lavoro intercorsi tra il ricorrente e la Sanremese Calcio, in relazione a due punti della sentenza del Tribunale di Sanremo.

Il primo, relativo all’aver ritenuto che il verbale ENPALS del 9 luglio 2001 confortava l’attendibilità dei testi escussi e che il detto ente previdenziale, sulla base delle dichiarazioni del lavoratore e delle ricevute fiscali rilasciate dal lavoratore per le stagioni sportive 98/99 e 99/200, concludeva come tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro autonomo.

Il secondo, relativo all’aver ritenuto il giudice di primo grado fondata la circostanza che il ricorrente gestiva i campetti (OMISSIS) avendone avuto incarico dalla società resistente in forza di un accordo secondo il quale i canoni per l’utilizzo di detti campi e degli accessori servizi erano di esclusiva pertinenza del P. il quale, dal canto suo, doveva occuparsi della manutenzione degli impianti.

In relazione al suddetto motivo veniva articolato il seguente quesito di diritto:

se, qualora la sentenza di primo grado implicitamente accerti la natura del rapporto autonomo e non subordinato, la mancata impugnazione in grado di appello del relativo punto comporta la formazione di giudicato sulla qualificazione del rapporto di lavoro;

qualora non venga ravvisata la formazione del giudicato, se l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato postula necessariamente l’individuazione degli indici di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, in mancanza dei quali non può il Giudice del merito attribuire rilevanza decisiva agli altri elementi.

2. Il motivo non è fondato.

Innanzitutto occorre rilevare che la Corte d’Appello statuiva sul secondo e sul terzo motivo d’impugnazione che attengono alla valutazione del Tribunale in merito alla qualificazione della prestazione resa dal P. per la società convenuta, che non veniva contestata nella sua materialità (punto 2 dei motivi della decisione della sentenza resa in grado di appello). Pertanto, mancano le condizioni per ritenere che sia intervenuta la formazione del giudicato su quello che è invece il thema decidendum sottoposto alla Corte d’Appello.

Con riguardo all’ulteriore profilo oggetto del primo motivo d’appello va osservato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 5645 del 2009) l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale.

Costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante, Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).

La Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, è coerente con i sopra richiamati principi tenuto conto che, da atto del rilievo dell’assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, ma afferma altresì, che il potere di conformazione si atteggia in modo diverso, a secondo della natura della prestazione e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Peraltro, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass., 6^, ord. n. 9808 del 2011).

In proposito, si può osservare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.

3. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 414 c.p.c., n. 4.

Assume la ricorrente che il P. non avrebbe chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, nè avrebbe dedotto di essere lavoratore subordinato della U.S. Sanremese, nè avrebbe offerto la descrizione di indici fattuali della subordinazione, in violazione di un suo preciso onere probatorio.

In merito al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: se è precluso al giudice del lavoro l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e dei relativi indici di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, in difetto di precisa e puntuale allegazione dei fatti costitutivi del medesimo e di apposita domanda del ricorrente.

4. Il motivo non è fondato.

Ed infatti, la Corte d’Appello ha dedotto che l’istruttoria svolta aveva confermato che il P. aveva assicurato alla società una collaborazione sistematica e l’osservanza di orari predeterminati, dal momento che era stata sempre presente nei giorni di allenamento e di partita e accompagnava la squadra nei ritiri e nelle trasferte, al fine di provvedere, quale massaggiatore, alle necessità di preparazione atletica dei calciatori. Le caratteristiche delle prestazioni del P. erano, quindi, etero determinate, dal momento che la sua presenza era vincolata al rispetto del calendario degli incontri e della cadenza degli allenamenti, che non era certo lui a fissare. Lo stesso calendario era (Ndr: testo originale non comprensibile) determinato anche in ordine al periodo di ferie, da fruirsi necessariamente nel periodo estivo in cui l’attività calcistica era sospesa. Ciò non era contraddetto dal fatto che il P. fosse libero di effettuare le pulizie e la manutenzione del campo quando voleva, dal momento che tali attività potevano essere poste in essere solo quando l’attività sportiva non era in atto. Nè poteva assentarsi liberamente dal momento che egli era il solo a svolgere le mansioni necessarie per l’attività della squadra.

Da tali elementi la Corte d’Appello riteneva sussistere l’esercizio del potere direttivo e ravvisava ulteriori indici della subordinazione nel non avere il P. una attività professionale propria, nè partita IVA, nè strutture o apparecchiature proprie, nè lo stesso forniva prestazione lavorativa a terzi, ma si valeva delle attrezzature e degli strumenti di lavoro della società e anche del lettino posto nell’infermeria. Percepiva, inoltre, un regolare compenso. Peraltro, la Corte d’Appello, richiama la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19275 del 2006) secondo cui alla L. n. 91 del 1981 detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell’atleta professionista, stabilendo specificamente all’art. 3, i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell’art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (Cass. 28 dicembre 1996 n. 11540), così avvalorando la configurazione di una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di un’associazione dilettantistica.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.).

Deduce la ricorrente, richiamando i passaggi della sentenza della Corte d’Appello, che il giudice di secondo grado avrebbe valorizzato elementi secondari non decisivi per l’individuazione della subordinazione, forse per supplire a carenze istruttorie del ricorrente P..

6. Con il quarto motivo d’impugnazione è dedotta omessa o errata motivazione su un punti decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2948 c.c.).

Non sarebbe ravvisabile la rinuncia in appello all’eccezione di prescrizione formulata in primo grado, in quanto nella memoria di costituzione in appello era stata richiamata ogni precedente difesa ed argomentazione già svolta nel grado e nella fase che precedono.

7. Con il quinto motivo d’appello è dedotta omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2070, comma 1, c.c. ed all’applicazione del CCNL per gli addetti agli impianti sportivi). Assume la ricorrente la non applicabilità alla fattispecie in esame del contratto collettivo in questione e comunque un errore di calcolo atteso che le mansioni che il P. avrebbe svolto presso la U.S. Sanremese sarebbero confacenti al 6^ livello retributivo e non al 4^, ai sensi dell’art. 2 del CCNL. 8. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione sono inammissibili, non essendo stato formulato il relativo quesito, nei termini di seguito esposti.

Questa Corte ha più volte statuito per quanto attiene alla formulazione dei motivi del ricorso avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione che – in ragione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., secondo cui nell’ipotesi di vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione – la relativa censura deve tradursi in un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., n. 4556 del 2009). Il motivo di cui all’art. 5, dell’art. 360 c.p.c., quindi, avendo un diverso e specifico oggetto per investire il solo iter argomentativo della impugnata decisione, richiede una illustrazione, che sia libera da qualsiasi rigidità formale, ma che nello stesso tempo si concretizzi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Ciò, soprattutto se si considera che per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, e dunque una specifica individuazione del fatto controverso, nei termini sopra detti, non ravvisabile nel caso di specie.

9. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese sgeuono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che li liquida in Euro 65,00 per esborsi, spese generali, IVA e CPA, Euro 2000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA