Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16848 del 07/7/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16674/2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli

n.37, presso l’avvocato Del Vescovo Matteo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1428/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso:

voglia la Suprema Corte dichiarare inammissibile il ricorso con

condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14/03/2012 la Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da C.M. nei confronti di Banca Monte Paschi di Siena diretta, in via principale, alla declaratoria della nullità del contratto d’investimento denominato “(OMISSIS)” per violazione di norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c.; in subordine, all’annullamento per vizio del consenso determinato da errore o dolo ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c., e, in ulteriore subordine, alla declaratoria di inefficacia del contratto medesimo ai sensi degli artt. 1469 bis e 1469 ter c.c., con condanna al risarcimento dei danni consequenziali.

A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha escluso, in primo luogo, la violazione da parte dell’istituto bancario degli obblighi di correttezza, trasparenza e diligenza ex art. 21 TUF e artt. 1175, 1176, 1375 e 1376 c.c., rilevando che la semplice lettura del contratto consente di comprenderne la natura e la finalità, anche in considerazione della circostanza che il C. ha sottoscritto il documento sui “Rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, da cui emergono la sua esperienza in materia e la sua alta propensione al rischio. D’altra parte il cliente è tenuto a prendere visione dell’effettivo contenuto del contratto sottoscritto, e non può invocare la responsabilità dell’istituto bancario sul semplice presupposto dell’esistenza di un disequilibrio nel rapporto negoziale. La Corte d’appello ha escluso, inoltre, che il consenso del C. fosse viziato da errore o dolo, in quanto egli aveva ricevuto corretta informazione dell’investimento proposto, che si presentava senza dubbio come piano di finanziamento finalizzato all’acquisto di strumenti finanziari e non come piano di accumulo a capitale garantito. La prospettazione di una diversa e non veritiera informazione, fornita dal Direttore della filiale ove il contratto è stato stipulato, è superata dall’univoco testo negoziale accompagnato da puntuale sottoscrizione anche con riferimento alle clausole vessatorie. Non fondata, a giudizio del Collegio, nemmeno la censura concernente la vessatorietà dell’oggetto del contratto (artt. 1469 bis e 1469 ter c.c.), che determinerebbe l’inefficacia del negozio in ragione del rilevante squilibrio contrattuale consistente nell’esistenza di vantaggi solo in favore dell’istituto bancario, a discapito del consumatore. Invero il piano di investimento comporta la concessione al cliente di un finanziamento vincolato all’acquisto di strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni e certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento. Il cliente è tenuto a corrispondere mensilmente alla banca un tasso d’interesse per la somma mutuata, ma dal canto suo egli ha la possibilità di conseguire un capitale maggiore di quello investito grazie al rendimento (sebbene rimesso all’alea derivante dall’andamento dei mercati) degli strumenti finanziari acquistati.

Quanto, infine, al profilo concernente l’inefficacia parziale del contratto ex art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 6 e art. 1469 quater c.c., in riferimento al contenuto non intellegibile della clausola contenuta nell’art. 8 e riguardante l’estinzione anticipata del mutuo, la Corte territoriale ha rilevato che – a prescindere dall’inammissibilità della censura per mancata produzione del citato art. 8 – la presenza di una formula matematica non vale a rendere incomprensibile la clausola medesima, che peraltro deve ritenersi di sicuro vantaggio per il cliente, cui viene concessa la possibilità di abbandonare, a sua discrezione, il piano finanziario, salva la restituzione alla banca di quanto finanziato con interessi e rimborso spese.

Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione, accompagnato da memoria, C.M., sulla base di cinque motivi.

Non svolge difese l’intimata Banca Monte dei Paschi di Siena.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 30 T.U.F. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 47, 64, 65 e 66, dell’art. 37 Reg. Consob n. 11522/1998, nonchè dell’art. 1322 c.c., deducendo la nullità del contratto, rilevabile d’ufficio dal giudice, per l’omessa indicazione della facoltà di recesso prescritta dal citato art. 30, in quanto la sottoscrizione del piano finanziario “(OMISSIS)” è avvenuta per il tramite di un promotore finanziario al di fuori dei locali commerciali.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 21, comma 1, lett. a, T.U.F., degli artt. 1175, 1176, 1366 e 1375 in tema di diligenza, correttezza e buona fede, nonchè dell’art. 23 T.U.F. in tema di inversione dell’onere della prova. Deduce che il promotore finanziario ha falsamente illustrato il contratto in oggetto, prospettandolo come piano di accumulo di capitale con notevoli prospettive di guadagno e possibilità di recesso senza alcun costo. A fronte di tale specifica contestazione, mossa fin dal primo grado di giudizio, la banca avrebbe dovuto fornire prova contraria, stante l’inversione dell’onus probandi ai sensi dell’art. 23 T.U.F..

Viene lamentata altresì l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al conflitto di interessi in cui versava la banca, alla violazione dei doveri di informazione circa i prospetti informativi degli strumenti finanziari acquistati e alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dal Ministero dell’economica al Monte Paschi di Siena.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1427, 1428, 1429, 1439, 1322 e 1362 c.c., per avere il giudice di merito erroneamente escluso la sussistenza dell’errore essenziale e/o del dolo, giacchè il promotore finanziario aveva di sua iniziativa proposto l’operazione prospettandola come un investimento di carattere previdenziale, sicuro e senza rischi; nè in senso contrario può valere la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo prestampato a crocette, fatto compilare per individuare il suo grado di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria.

Nel quarto motivo viene lamentata la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 33 Codice del consumo (già artt. 1469 bis e 1469 ter c.c.), in quanto l’oggetto del contratto avrebbe dovuto ritenersi vessatorio nella sua interezza, essendo le reciproche posizioni di banca e cliente complessivamente del tutto squilibrate.

Nel quinto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 33, comma 2, lett. f) e art. 35 Codice del consumo, per avere il giudice apoditticamente ritenuto chiara e comprensibile la clausola contenuta nell’art. 8 del contratto. Al contrario, essa è stata redatta in termini oscuri sia sotto il profilo letterale che matematico, in quanto determina il costo dell’estinzione anticipata del piano finanziario attraverso una complicata equazione economico-finanziaria.

Il primo motivo – prospettando la nullità del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30, commi 6 e 7, (T.U.F.) per omessa indicazione della facoltà di recesso o di ripensamento in favore dell’investitore – è inammissibile, in quanto ha ad oggetto una questione nuova che, non essendo stata dedotta nel giudizio di merito, non è introducibile nel giudizio di legittimità. Sul punto non può essere condivisa l’argomentazione del ricorrente circa la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, di tale causa di nullità contrattuale (secondo la pronuncia n. 26242/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte). Invero, il principio della deducibilità e rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullità del negozio giuridico opera in sede di legittimità solo quando la nullità medesima derivi da elementi già acquisiti in causa e risultanti dalla sentenza impugnata, mentre resta preclusa la possibilità di dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione una ragione di nullità che implichi nuove indagini di fatto, non consentite in detta sede (Cass., sez. un., n. 8510 del 11/04/2014). Di qui l’impossibilità di dare ingresso alla censura veicolata con il motivo, giacchè l’omessa previsione della clausola di recesso non risulta accertata dal testo della sentenza impugnata, ma presuppone nuove indagini di fatto non compiute nei precedenti gradi di merito.

In ordine al secondo motivo, concernente le conseguenze della violazione dei doveri di informazione, diligenza e trasparenza dell’intermediario ex artt. 21 e 23 T.U.F. circa la natura, la struttura e i rischi del piano finanziario “(OMISSIS)” sottoscritto dalle parti, si rileva innanzitutto che nello sviluppo argomentativo della censura, a pag. 9, viene posta anche l’eccezione di nullità del contratto a causa della violazione di tali obblighi. Nel quarto motivo viene altresì prospettato il profilo della meritevolezza degli interessi ex art. 1322 cod. civ.(pp. 16-17), sottolineando, in particolare, che lo squilibrio negoziale determinato dal contratto atipico “(OMISSIS)” va ben oltre l’alea ordinaria.

Al riguardo va osservato che in più occasioni la giurisprudenza di questa Corte si è espressa sul contratto “(OMISSIS)”, qualificandolo come contratto atipico non integrante un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento ai sensi dell’art. 1322 c.p.c., comma 2, sulla base del seguente principio di diritto: “L’interesse perseguito mediante un contratto atipico, fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dell’utenza da parte di operatori professionali ed avente ad oggetto il compimento di operazioni negoziali complesse relative alla gestione di fondi comuni che comprendano anche titoli di dubbia redditività, il cui rischio sia unilateralmente trasmesso sul cliente, al quale, invece, il prodotto venga presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, a basso rischio e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri, non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, ponendosi in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza, anche privata, sicchè è inefficace ove si traduca nella concessione, all’investitore, di un mutuo, di durata ragguardevole, finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice, e nel contestuale mandato conferito a quest’ultima per l’acquisto dei prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi” (Cass. n. 19559 del 30/09/2015, nonchè le successive pronunce n. 3949 del 29/02/2016, n. 37 del 03/01/2017).

Al medesimo rilievo, tenuto conto dell’ampiezza della censura formulata, deve pervenirsi – sulla base della puntuale ricostruzione del contenuto negoziale esposta dalla Corte d’appello (pp. 6 e 7 della sentenza impugnata) – nel caso di specie, senza per ciò introdurre una nuova o diversa questione rispetto al thema decidendum, trattandosi di un’operazione di qualificazione giuridica della nullità. A fronte delle censure mosse dal ricorrente, il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dal contratto de qua costituisce un accertamento preliminare indefettibile, in quanto la violazione di regole di condotta da parte dell’intermediario può essere scrutinata soltanto su di un contratto valido e produttivo di effetti vincolanti sulle parti, ma non nell’ipotesi in cui si debba escludere la stessa configurabilità di un testo contrattuale per il giudizio negativo ex art. 1322 c.c., comma 2, (Cass. n. 2900 del 15/02/2016).

Il C. ha sottoscritto, infatti, un complesso piano di investimento consistente in un finanziamento bancario di lunga durata finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari (titoli obbligazionari e quote di fondi comuni di investimento), da cui è sorta l’obbligazione di pagamento di una rata mensile gravata da un tasso d’interesse fisso. A ciò non corrisponde l’aspettativa certa di un vantaggio per il cliente, essendo il rendimento dei prodotti finanziari acquistati del tutto rimesso all’alea dell’andamento dei mercati. D’altro canto il recesso anticipato del cliente può essere esercitato mediante il pagamento di una penale la cui quantificazione è affidata ad una formula matematica. In altri termini, tale complessa fattispecie negoziale “prevede un’alea solo in capo al risparmiatore, il quale paga un saggio di interesse non tenue, senza seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio termine e con vantaggio certo, invece, per l’intermediario finanziario, che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività e colloca prodotti finanziari di suo interesse, come obbligazioni emesse da società collegate” (Cass. n. 4907 del 27/02/2017). Pertanto, in condivisione del consolidato orientamento di questa Corte, deve rilevarsi la nullità dell’operazione finanziaria denominata “(OMISSIS)” per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., comma 2.

In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo, il secondo e il quarto motivo devono essere accolti per quanto di ragione, con conseguente assorbimento di tutte le altre censure. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi contenuti nei precedenti indicati e provvederà in ordine al governo delle spese di lite, anche in relazione al presente grado del giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso per quanto di ragione; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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