Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16847 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 967-2020 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato NICCOLO’ ANDREONI;
– ricorrente –
contro
S.C., S.D.D.;
avverso l’ordinanza N. R.G. 1686/2019 del TRIBUNALE di PISTOIA,
depositata il 15/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Pistoia, con ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. ed ex D.P.R. n. 150 del 2011, art. 14, rigettò la domanda avanzata dall’avv. L.A. di condanna al pagamento dei compensi professionali in danno di S.C. e Donna, per l’attività svolta in un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Pisa, per non avere l’attore provato che la somma corrisposta dai convenuti fosse da imputare ad altro titolo, condannando costui al rimborso delle spese legali in favore di S.C., convenuto costituitosi; che il L. ricorre sulla base di due censure, ulteriormente illustrati da memoria, e che la controparte è rimasta intimata;
ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia “errata e contraddittoria motivazione”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e “in ordine agli artt. 115 e 116 c.p.c.”, assumendo “errore di percezione dei documenti, in quanto ha considerato che le produzioni documentali, fatte in sede di costituzione davanti al Tribunale di Pisa (primo Giudice adito dichiaratosi incompetente) (doc. 8-13) e davanti al Tribunale di Pistoia (doc. 15/19) dal sig. S., costituissero produzioni distinte e integrassero la prova di più pagamenti”; nonchè ulteriore errore per avere la decisione reputato che le fatture nn. 23 e 26 del 2010, depositate dall’attore in sede di udienza di discussione fossero da imputare al pagamento dei compensi di cui si discute, stante la non corrispondenza temporale (le fatture risultavano di data anteriore all’inizio della causa per la quale era stata apprestata l’assistenza) e, comunque, per la loro non riferibilità alla causa predetta, recando la medesima data di due assegni, ognuno di Euro 500,00;
ritenuto che con la seconda censura il ricorrente lamenta “errata e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in ordine agli artt. 91 e 112 c.p.c.” per essere stato condannato alla rifusione delle spese di lite, a prescindere da ogni latra valutazione, non configura un vero motivo, trattandosi di una mera invocazione che postula l’accoglimento del primo motivo.
Diritto
CONSIDERATO
che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria.
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021