Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16847 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26382-2014 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE

13 CENTRO CAF, presso lo studio dell’Avvocato GIANCARLO DI GENIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

(Centrale dell’ Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1331/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

09/10/2013, depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del controricorrente,

la quale si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 5 novembre 2013, la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva rigettato la domanda proposta da C.N. di riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, ex lege 12 giugno 1984, n. 222.

La Corte territoriale rilevava che l’assicurata non aveva provato la sussistenza del requisito contributivo, nemmeno per effetto del prospettato perfezionamento dello stesso in epoca posteriore alla domanda della prestazione D.P.R. n. 468 del 1968, ex art. 18. Osservava, infatti, che dalla documentazione agli atti non erano emersi elementi in base ai quali ritenere che il versamento della contribuzione volontaria da parte della C. tra il 2010 ed il 2011 era andato a copertura del periodo precedente al 1.1.2008 (anzi, risultava dall’estratto contributivo prodotto che detta contribuzione volontaria era rapportata solo al periodo di versamento 2010 – 2011). Evidenziava, altresì, che, pur volendo procedere a ritroso dall’ultimo versamento, comunque, non sussisteva il requisito in questione risultando versamenti solo per 65 settimane tra il 3.7.2010 ed il 1.1.2011 e nessun contributo nel periodo dal 30.4.3004 al 3.7.2010.

Per la cassazione della decisione propone ricorso la C. sulla base di due motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Con entrambi i motivi si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 4 e 10 in relazione al D.P.R. n. 468 del 1968, art. 18 (il primo motivo, con riferimento al giudizio di primo grado, il secondo riferito alla sentenza della Corte di Appello).

Orbene, il primo motivo è chiaramente inammissibile in quanto contiene solo censure alla sentenza di primo grado.

Con il secondo, si assume che erroneamente la Corte di Appello aveva preso in considerazione per il calcolo della ricorrenza del requisito contributivo il quinquennio precedente al 1 gennaio 2008 epoca dalla quale la disposta consulenza tecnica d’ufficio, aveva ritenuto sussistente il requisito sanitario) e non quello anteriore alla domanda amministrativa in riferimento al quale era stata autorizzata dall’INPS l’integrazione della contribuzione con il versamento dei contributi volontari.

Il motivo è infondato.

Dalla motivazione dell’impugnata sentenza emerge in modo evidente che la Corte ha rilevato come dall’estratto conto prodotto risultava che i contributi per 65 settimane versati volontariamente nel periodo dal 3 luglio 2010 al 1 gennaio 2011 erano rapportati al solo periodo di versamento 2010 -2011 e non erano andati a copertura del periodo precedente al 1 gennaio 2008 (e, quindi, anche di quello anteriore alla domanda amministrativa).

Questo passo della motivazione non risulta inciso dal motivo e, comunque, la decisione del giudice del gravame risulta corretta alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini dell’assegno ordinano di invalidità, o della pensione ordinaria di inabilità, in base al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18 nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, il requisito della sussistenza nel quinquennio di almeno centocinquantasei contributi settimanali, di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 4, comma 2, può perfezionarsi anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario (cosiddetto quinquennio “scorrevole”), ma pur sempre nell’arco di cinque anni, computati a ritroso dall’ultima contribuzione, non essendovi spazio per l’applicazione di un quinquennio cosiddetto “dilatato” (Cass. n. 11057 del 20/05/2014; Cass. n. 12237 del 24/05/2006).

Ne deriva che il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione. Ma deve sempre trattarsi di 156 contributi settimanali versati nell’arco di cinque anni, sicchè il quinquennio contributivo diviene “scorrevole”, restando la contribuzione concentrata nei cinque anni computati a ritroso dall’ultima contribuzione (in tal senso, Cass., 24 maggio 2006, n. 12237, cit cui adde, Cass., 21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998 n. 3738). Nel caso di specie l’assunto della ricorrente secondo cui ai contributi versati nei cinque anni precedenti la domanda (che risale al 2004) devono sommarsi i contributi versati nel 2010 -2001 determinerebbe il risultato di dilatare l’arco temporale di riferimento della contribuzione necessaria per il conseguimento delle prestazioni richieste ben oltre il quinquennio dall’ultima contribuzione (databile 2011), in contrasto con l’interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte alla norma così come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale citata.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

In data 8 giugno 2016, per l’adunanza fissata per il 9 giugno 2016, quindi, tardivamente, la C. ha depositato una memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si evidenzia che in data 30 maggio 2016 aveva inviato all’INPS una richiesta di cessazione della materia del contendere in quanto la questione oggetto del presente giudizio avrebbe trovato soluzione in sede amministrativa. Il difensore dell’istituto, alla odierna udienza, ha dichiarato di non essere a conoscenza di tale richiesta.

Orbene, il Collegio – precisato che l’INPS non ha confermato le circostanze esposte nella predetta memoria che, in quanto tardiva, non può essere presa in considerazione – osserva che il contenuto della sopra riportata relazione è pienamente condivisibile e, quindi, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili avendo la C. reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione “razione temporis” applicabile alla presente causa. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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