Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16847 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. ANIELLO Roberto – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 999/2014 proposto da:

Aletti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicola Ricciotti n.9, presso

l’avvocato Povia Mariateresa Elena, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Zauli Carlo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R.V., in proprio, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Nino Oxilia n.21, presso lo Studio Legale Avv.ti Fulco

& Rossi Professionisti Associati, rappresentato e difeso dagli

avvocati Fulco Francesca e da sè medesimo, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1932/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 25/10/2013 – 4/11/2013, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il reclamo della società Aletti spa avverso la dichiarazione di fallimento della stessa, rilevando che era stato escluso medio tempore dal Tribunale di Tivoli, sez. distaccata di Castelnuovo di Porto, con sentenza non ancora passata in giudicato, il credito vantato dal creditore istante, avv. R.R.V., a titolo di compenso per l’attività resa, nè questi aveva fornito alcun elemento probatorio in senso contrario, disinteressandosi del procedimento, nè poteva ritenersi sussistente detto credito in forza della responsabilità del socio unico Aletti per le obbligazioni della Ravenna Calcio srl (di cui Aletti aveva acquistato l’intero capitale sociale)nel periodo di unipersonalità ex art. 2362 cod. civ., da cui l’insussistenza del presupposto richiesto dall’art. 6 legge fall. e quindi la revoca del fallimento.

La Corte ha respinto la domanda di Aletti di condanna dell’avv. R. al risarcimento danni per responsabilità aggravata per avere chiesto con colpa il fallimento, non potendosi scindere l’accertamento dei presupposti di danno e la relativa prova, nè poteva prendersi in considerazione la quantificazione indicata in via del tutto generica senza alcuna allegazione, che potesse consentire la liquidazione, anche in via equitativa; ha infine ritenuto che il sopravvenire delle ragioni poste a base della decisione giustificasse la non ripetibilità delle spese della Aletti, ex art. 92 cod. proc. civ..

Ricorre Aletti avverso detta pronuncia sulla base di sette motivi.

Si difende il R. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi primo, secondo e terzo sono intesi a denunciare la violazione e falsa applicazione, partitamente, del principio di causalità ex art. 91 cod. proc. civ. nel caso di revoca del fallimento, dell’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2.

I motivi quarto, quinto, sesto e settimo, denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., l’abuso del diritto, l’abuso del processo, la violazione dei diritti fondamentali costituzionali e della Carta di Nizza.

Ciò posto, si rileva quanto segue.

I primi tre motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, ex L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede la possibilità per il giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca “o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni”.

E che si possa configurare vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 è avvalorato dalla sentenza delle Sez. U. n. 2572 del 2012, che ha rilevato che “la disposizione citata, nella parte in cui fa riferimento alla concorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni” (così come nella versione precedente faceva riferimento alla concorrenza di “giusti motivi”), si pone come norma “elastica”, configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorchè la legge richieda tale elemento ovvero un licenziamento viene ritenuto sorretto o meno da giusta causa o giustificato motivo, così, nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni la cui concorrenza autorizza all’esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è dunque chiamato ad integrare il contenuto della norma: tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (v. tra le altre Cass. n. 5026 del 2004 e n. 3645 del 1999 in tema di licenziamento)”.

La Corte del merito ha considerato a riguardo le ragioni sopravvenute della decisione, che all’interno della decisione sono state indicate nella carenza di legittimazione dell’avv. R. a chiedere il fallimento, atteso che, dopo la sentenza dichiarativa di fallimento del 19/7/2013, era intervenuta la sentenza del Tribunale di Tivoli del 29/7/2013, prodotta dalla Aletti nel corso di procedimento di reclamo all’udienza del 25/10/2013, non passata in giudicato, che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo della Alessi, nè l’avv. R. aveva dedotto alcun elemento probatorio a fondamento del credito fatto valere, non costituendosi nella fase del reclamo.

La Corte d’appello ha altresì chiaramente evidenziato che il Tribunale aveva correttamente considerato, ai fini dell’accertamento incidentale della legittimazione del creditore istante, il fatto che questi aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ex art. 648 cod. proc. civ., ed ha ritenuto che, posta la revoca del decreto ingiuntivo ed in mancanza di elementi di prova idonei a provare il credito dell’avv. R., fosse venuto meno il presupposto di cui all’art. 6 legge fall., ovvero l’iniziativa del creditore, da cui la revoca della dichiarazione di fallimento.

Ora, detta statuizione non è stata impugnata, è quindi passata in giudicato e la correttezza della compensazione delle spese va riguardata considerandosi proprio la ratio decidendi addotta dalla Corte d’appello, basata sul sopravvenuto venir meno della legittimazione dell’avv. R., che in sede di ricorso per fallimento ben era stata ritenuta sussistente, avendo il creditore fatto valere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Ne consegue che correttamente il Giudice del merito ha ritenuto la sopravvenienza della ragione ritenuta idonea alla revoca del fallimento, da cui la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione delle spese.

Quanto agli ulteriori motivi, va rilevato che, volta che sia stato riconosciuto il venir meno della legittimazione del creditore istante successivamente alla sentenza di fallimento, legittimazione inizialmente sussistente alla stregua addirittura del titolo provvisoriamente esecutivo, non può ritenersi in alcun modo che il creditore abbia agito con mala fede o colpa grave.

Nè è riscontrabile alcun abuso del diritto o del processo in relazione a chi, facendo valere il titolo esecutivo ottenuto, dotato della provvisoria esecutorietà, ha chiesto la dichiarazione di fallimento, da cui anche la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità prospettate; quanto alle violazioni dei principi di cui alla Carta di Nizza, ancor prima dell’infondatezza della violazione degli stessi (peraltro richiamati in via estremamente generica, e che spaziano dal principio di eguaglianza e di non discriminazione al diritto di proprietà ed allo stesso principio di sussidiarietà), va considerato che i diritti fondamentali da questa garantiti assumono rilievo immediatamente precettivo solo quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e l’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta (sul principio, vedi la recente pronuncia di questa Corte del 30/5/2016, n. 11129).

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA